TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-08-27, n. 202415956
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Testo completo
Pubblicato il 27/08/2024
N. 15956/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12941/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12941 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di revisione della patente di guida della categoria -OMISSIS- rilasciata al signor -OMISSIS-, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti, Ufficio Motorizzazione Civile di Viterbo in data -OMISSIS- – e notificato in data -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente esponeva che in data -OMISSIS- aveva ricevuto, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti – Ufficio Motorizzazione Civile di Viterbo (“ Mit-UMC ”), la notifica del provvedimento di revisione della propria patente di guida di categoria “B”.
Con tale provvedimento veniva disposto che il ricorrente si sottoponesse entro un termine di trenta giorni a un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida ex art. 121 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante nuovo codice della strada (“ cds ”).
1.1. Detto provvedimento di revisione recava la seguente motivazione “ vista la comunicazione n. -OMISSIS-procedeva a velocità pericolosa causando un incidente con lesioni gravi a persone; considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida; visto l’art. 128 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada) ” (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente).
1.2. Il ricorrente versava agli atti del presente giudizio anche la relazione sull’incidente occorso-OMISSIS-, redatta dalla Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Montefiascone (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).
Per ciò che concerne la posizione di parte ricorrente, nella suddetta relazione veniva riportato quanto segue: “ Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data -OMISSIS- è emerso che conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall’art. 141/1 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – non regolava la velocità in funzione delle caratteristiche della strada (es. bagnata, innevata, ghiacciata o scivolosa per la presenza fango o ghiaccio) -. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. […] ; è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall’art. 141/2 comma del medesimo D.L.vo – non manteneva il controllo del veicolo e non era in grado di arrestare il veicolo, compiendo le manovre necessarie, per evitare l’ostacolo prevedibile entro il limite del campo di visibilità. Al trasgressore veniva pertanto contestata la relativa infrazione […]”.
2. Il ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a tre differenti motivi, impugnava il suddetto provvedimento di revisione, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedeva l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo di ricorso veniva contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990: eccesso di potere e violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; vizio del procedimento ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame veniva lamentata l’illegittimità del provvedimento impugnato per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che sarebbe stata necessaria nel caso di specie stante la natura discrezionale del potere amministrativo esercitato.
2.1.1. Con il secondo motivo di ricorso veniva lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento per “ Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Carenza di motivazione del provvedimento. Eccesso di potere: difetto di