TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2023-04-18, n. 202300055
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Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 00055/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 42 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato N G, dall’avvocato A M e dall’avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, viale Rovereto, n. 67, presso lo studio dell’anzidetto avvocato G;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Provvedimento urgente, ai sensi dell’art. 54, c. 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed art. 62 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2, per la chiusura temporanea dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande “ -OMISSIS- ” in -OMISSIS- ”;
- di ogni altro atto al precedente connesso, presupposto e consequenziale, anche ad oggi non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visti gli artt. 60 e 74 c.p.a.;
Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale n. -OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 il consigliere A T e uditi per la ricorrente l’avvocato A D e per il Comune di -OMISSIS- l’avvocato dello Stato Dario Bellisario, come specificato nel relativo verbale;
Sentite ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. le parti presenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente, -OMISSIS-, è titolare di una licenza per la gestione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’insegna “ -OMISSIS- ”, situato ad -OMISSIS-. L’esercizio di somministrazione comprende un pub e in posizione immediatamente adiacente, benché separata dal medesimo, anche una pizzeria-ristorante.
2. Con provvedimento n. -OMISSIS- il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha emesso un’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 62 del codice degli enti locali approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 disponendo la chiusura del summenzionato esercizio pubblico da -OMISSIS- fino a -OMISSIS- sulla scorta della seguente motivazione testualmente formulata nella parte dispositiva dell’ordinanza stessa: “ a fronte dell’illecito riscontrato, del pregiudizio e al disagio, come descritto e motivato, con riferimento ai residenti nelle zone limitrofe, per tutelare l’incolumità e la salute pubblica, nonché per preservare il decoro del pubblico esercizio determinato dallo stazionamento degli avventori del locale e per tutte le ragioni suesposte ”.
3. In particolare il provvedimento impugnato si riferisce all’accertamento da parte della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- dello svolgimento in data -OMISSIS- all’interno dell’esercizio pubblico “ -OMISSIS- ” di un evento musicale senza le autorizzazioni previste e disciplinate dagli artt. 68 e 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 trasformando così l’esercizio per la somministrazione di bevande in un locale di pubblico spettacolo e intrattenimento.
4. -OMISSIS- ha impugnato la surriferita ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ritenendo che nella fattispecie in esame rilevi un comportamento posto in essere in violazione degli artt. 68 e 80 del TULPS per cui sarebbe stato impropriamente utilizzato il potere di ordinanza contingibile e urgente e in ogni caso sarebbero in concreto insussistenti i presupposti per applicare l’art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 62 del codice degli enti locali approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
5. I motivi di ricorso risultano articolati nei termini seguenti:
I. Violazione degli artt. 54, co. 4, del d.lgs. 267/2000 e 62 della l.r. 2/2018; violazione dell’art. 666 c.p.; eccesso di potere per erroneità dei presupposti; sviamento di potere
Il provvedimento impugnato si riferisce particolarmente alla violazione dell’art. 68 del TULPS da parte di -OMISSIS- in quanto il -OMISSIS-, all’interno dell’esercizio pubblico “ -OMISSIS- ” è stato organizzato un evento musicale senza le necessarie autorizzazioni. In proposito viene richiamata la nota pervenuta il -OMISSIS- con la quale la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- nel trasmettere il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo n. -OMISSIS- ha invitato il Comune di -OMISSIS- a valutare la chiusura temporanea del locale il cui titolare, viene sottolineato, risulta recidivo nella violazione delle norme suddette. L’istituto dell’ordinanza contingibile ed urgente rappresenta lo strumento idoneo al fine di prevenire gravi e imminenti pregiudizi per l’incolumità e la salute pubblica, ivi compresa la quiete pubblica, ma è stato inadeguatamente applicato nel caso in esame ove si fa questione di un comportamento posto in essere dalla ricorrente in violazione degli artt. 68 e 80 del TULPS. A tale violazione consegue anche “ la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni ”, disposta tuttavia non con lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 62 del codice degli enti locali.
II. Violazione degli artt. 54, co. 4, del d.lgs. 267/2000 e 62 della l.r. 2/2018; eccesso di poter per assenza e/o insufficienza della motivazione; eccesso di potere per carente e/o insufficiente istruttoria; eccesso di potere per motivazione apparente e per erroneità dei presupposti
Anche volendo ritenere che la fattispecie sia astrattamente corrispondente allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, in concreto non sussistono in ogni caso i presupposti per l’impiego del potere extra ordinem che l’istituto sottende. Non si configura alcuna urgenza o fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che metta in pericolo l’incolumità o la salute pubblica o anche le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini. Il provvedimento non è temporaneo e i suoi effetti non sono correlati al perdurare dello stato di necessità, né viene rispettato il principio di proporzionalità e l’obbligo di congrua e adeguata motivazione. I fatti riportati nel provvedimento impugnato risultano per la maggior parte risalenti nel tempo, mentre quelli recenti afferiscono alla violazione dell’art. 68 del TULPS, cioè all’asserito esercizio non autorizzato di intrattenimenti danzanti nella sola serata del -OMISSIS-. È richiamata una precedente violazione dell’art. 68 del TULPS che però risale al 2019. L’obiettivo del Comune di -OMISSIS-, in realtà, è quello dell’“ assunzione di provvedimenti più restrittivi nei confronti dell’esercizio pubblico in questione ”, e tuttavia lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente non è assolutamente adeguato a tal fine.
6. Con decreto n. -OMISSIS- il Presidente di questo Tribunale ha accolto la domanda di misura cautelare monocratica presentata dalla ricorrente disponendo la sospensione dell’impugnato provvedimento di chiusura e il deposito da parte del Comune di una documentata relazione sui fatti oggetto di causa. In particolare il decreto anzidetto ha rilevato che il provvedimento impugnato appare “ posto in essere al mero fine di surrettiziamente sanzionare extra ordinem condotte antigiuridiche viceversa puntualmente previste e punite a’ sensi