TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-26, n. 202400436

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-26, n. 202400436
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400436
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 00436/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00459/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 459 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Taranto, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento, Cat. A.12/2023/05/Imm. r.m., emesso dal Questore della Provincia di Taranto in data 24.2.2023, notificato in data 2.03.2023, con cui è stato decretato il rigetto della istanza di rilascio in favore della extracomunitaria ricorrente del permesso di soggiorno per motivi familiari di affidamento o per altra tipologia di permesso di soggiorno, con contestuale invito alla predetta ad abbandonare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. Marco Martone e udito l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 29 aprile 2023, tempestivamente depositato, -OMISSIS-, cittadina extracomunitaria di nazionalità albanese, nata il 13.5.2004, premesso di essere stata affidata con atto notarile, quando era (ancora) minorenne, dai propri genitori alla di lei sorella, -OMISSIS-, e di essere, poi, giunta in Italia, ha dedotto che la predetta sorella, regolarmente soggiornante in Italia, e il di lei coniuge, -OMISSIS-, avevano presentato ricorso presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto per conseguire l’affidamento di essa ricorrente, nonché domanda alla Questura di Taranto, inoltrata il 14.4.2022, per il rilascio del permesso di soggiorno in favore della predetta.

La straniera ricorrente ha, quindi, esposto che, con decreto emesso in data 1.6.2022, dal Tribunale per i Minorenni di Taranto, il predetto ricorso era stato respinto, stante il raggiungimento, nelle more del giudizio, della maggiore età di essa ricorrente, e che, poi, con comunicazione del 17.7.2022, la Questura di Taranto aveva comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. avverso la predetta istanza di rilascio del permesso di soggiorno per affidamento a congiunti regolarmente soggiorni o per altra tipologia, ex artt. 31 e 32 Decreto Lgs. n. 286/1998 e ss.mm..

Ha, pertanto, evidenziato la ricorrente di aver presentato, per il tramite del proprio difensore, osservazioni all’Amministrazione intimata e che, tuttavia, con provvedimento Cat. A.12/2023/05/Imm. r.m., emesso dal Questore della Provincia di Taranto, in data 24.2.2023 e notificato a mani in data 2.3.2023, l’istanza predetta era stata, infine, rigettata sulla base della ritenuta inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 31 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., stante l’assenza di un formale provvedimento giurisdizionale di affidamento e del mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti per i minori non accompagnati indicati nell’art. 32, comma 1 ter del citato Decreto Legislativo (segnatamente: la presenza sul territorio nazionale, al momento del compimento della maggiore età, da non meno di tre anni ed il conseguimento di un progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni).

1.1. A tal proposito, la ricorrente ha dedotto di aver ha svolto un corso di alfabetizzazione di aver trovato, una volta raggiunta la maggiore età, un lavoro a tempo indeterminato come badante.

1.2. Tanto premesso, con il ricorso sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.2. Con unico ed articolato motivo, la ricorrente ha dedotto la errata interpretazione delle norme in materia di affidamento familiare - eccesso di potere per carenza dei presupposti ed erroneità nella motivazione in relazione alle situazioni legittimanti la conversione del permesso di soggiorno - violazione dell’art. 31, comma 1, art. 32 commi 1 e 1 bis del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm. - violazione dell’art. 2 e 4 della L. n. 184/1983, in quanto la Questura di Taranto, con il provvedimento impugnato, avrebbe erroneamente considerato essa ricorrente alla stregua di un “minore non accompagnato”, mentre invece sussisteva, nel caso di specie, un affidamento “di fatto” avvenuto con atto notarile - da ritenersi sufficiente dalla giurisprudenza formatasi in subiecta materia - per cui, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 31, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm. e la Questura di Taranto avrebbe dovuto rilasciare permesso di soggiorno per motivi di affidamento da convertire in altro titolo al raggiungimento della maggiore età.

1.3. Per tali motivi, la ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento del provvedimento impugnato.

2. Si è costituita l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Interno e della Questura di Taranto, eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Con ordinanza n. 294/2023, pubblicata il 7 giugno 2023, resa all’esito della Camera di Consiglio del 6 giugno 2023, questa Sezione, rilevata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora , ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.

4. Alla pubblica udienza del 19 marzo 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.

5. Il ricorso è fondato nel merito e va accolto, alla stregua delle ragioni di seguito indicate.

5.1. La ricorrente, cittadina extracomunitaria albanese, ha impugnato il provvedimento del Questore di Taranto Cat. A.12/2023/05/Imm. r.m., del 24.2.2023, notificatole il 2.3.2023, con cui è stata respinta l’istanza presentata un mese prima del compimento della maggiore età (il 14.4.2022) di rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per “affidamento” a congiunti regolarmente soggiornanti o per altra tipologia di permesso di soggiorno, ex artt. 5, 31 e 32 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., con contestuale invito alla predetta ad abbandonare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Con il ricorso è stata censurata l’erronea e/o falsa applicazione, da parte della Questura di Taranto, degli artt. 31, comma 1, art. 32 commi 1 e 1 bis del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm. e degli artt. 2 e 4 della L. n. 184/1983, perché, in sintesi, la Questura di Taranto avrebbe considerato la ricorrente alla stregua di un “minore non accompagnato”, con contestuale applicazione della relativa disciplina che richiede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno de quo la sussistenza di requisiti - non posseduti da essa ricorrente - della presenza sul territorio nazionale, al momento del compimento della maggiore età, da non meno di tre anni ed il conseguimento di un progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni.

La straniera ricorrente ha, invece, replicato che sarebbe applicabile, nel caso di specie, il (diverso) regime previsto per le ipotesi di minori comunque affidati di cui all’art. 32, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., poiché vi sarebbe stato, da parte dei di lei genitori, un affidamento di fatto attraverso atto notarile albanese, in favore della propria sorella.

5.2. Ritiene il Collegio che tale doglianza sia condivisibile.

In via preliminare, va affermata la giurisdizione dell’adito G.A., trattandosi (nella specie) di diniego di permesso di soggiorno invocato anche a titolo diverso dall’affidamento (del minore) a congiunti regolarmente soggiornanti (vedi: Corte di Cassazione Civile, ordinanza n. 31 marzo 2020 n. 7619).

Nel merito, si osserva che, in tema di disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età, l’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., dispone che “ Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 ”.

Il successivo comma 1 bis precisa che “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ”.

Per quanto riguarda, poi, il concetto di minore “affidato”, l’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., chiarisce che “2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli .”

Orbene, l’interpretazione adottata dalla Questura di Taranto circa la nozione di minore “affidato” non appare condivisibile, poiché non ha considerato la circostanza, pacificamente emersa dalla documentazione allegata, secondo cui la ricorrente (minorenne al momento dell’ingresso sul territorio italiano) era stata affidata (di fatto) dai genitori alla di lei sorella mediante apposito atto notarile.

Ed invero, ritiene il Collegio che debba essere seguita, invece, un’interpretazione sistematica della normativa di che trattasi idonea a ricomprendere (anche) le ipotesi di affidamento “di fatto” del minore, sempre che tale circostanza sia dimostrata dall’istante.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che “ Ai sensi dell'art. 32 comma 1, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nel testo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. g-bis, d.l. 23 giugno 2011 n. 89, conv., con modif., dalla l. 2 agosto 2011 n. 129, solo per i minori stranieri "non accompagnati", e non anche per quelli "comunque affidati", il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età è condizionato alla frequenza, per almeno due anni, di un progetto di integrazione sociale e civile ” (vedi: T.A.R. Toscana, sez. II, 17/04/2018, n.534;
Consiglio di Stato, sez. III, 20/10/2016, n.4394).

Inoltre, “ Secondo l'insegnamento dalla Corte costituzionale, l'art. 32 comma 1 d.lg. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto alla tutela ai sensi dell'art. 343 c.c., nonché a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi della l. n. 184 del 1983 (non solo quello "amministrativo", ma anche quello "giudiziario" - rispettivamente art. 4 commi 1 e 2, l. n. 184 del 1983 - e anche quello "di fatto" ai sensi dell'art. 9 della medesima legge), senza che rilevino, dunque, le norme in materia di affido applicabili nel paese di provenienza .” (vedi: T.A.R. Brescia, sez. I, 12/04/2012, n.632).

Ebbene, essendo pacificamente emerso che la straniera ricorrente era stata “affidata” (di fatto) mediante apposito atto notarile alla di lei sorella (regolarmente soggiornante in Italia), la Questura di Taranto ha erroneamente applicato, nel caso di specie, la disciplina prevista per le ipotesi di minori non accompagnati e preteso, conseguentemente, i requisiti della presenza sul territorio nazionale, al momento del compimento della maggiore età, da non meno di tre anni ed il conseguimento di un progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni.

Ne consegue, pertanto, alla stregua delle motivazioni che precedono, che il provvedimento questorile impugnato è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato.

5. Sussistono i presupposti di legge (fra cui l’impossibilità di ordinare, ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm., la rivalsa a carico dell’Amministrazione Statale resistente, soccombente nel presente giudizio, delle somme liquidate a titolo di compenso difensivo, che vengono poste a carico dell’Erario in considerazione dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

5.1. Il Tribunale dispone, ex art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., la liquidazione in favore del difensore della ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 34/2023, pubblicato il 23 giugno 2023, dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R., del compenso complessivo di € 1.000,00, (Mille/00), così dimidiato ex art. 130 D.P.R. 115/2002 e ss.mm., oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.

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