TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-12-16, n. 202407103
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2024
N. 07103/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della NI
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2022, proposto da
LO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Allodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22;
contro
Presidente Regione NI, n.q. di Commissario Straordinario ex art. 11 co 18 L. 887/84, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
nei confronti
Città Metropolitana di Napoli, in persona del Sindaco Metropolitano, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede dell’ente, in Napoli, Piazza Matteotti n. 1;
Copin Due s.p.a., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, Comune di Pozzuoli, Regione NI, Comando Regionale dei Vigili del Fuoco di Napoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n.5616 del 24.11.2021, comunicata a mezzo p.e.c. il successivo 29, del Presidente della Regione NI – Commissario Straordinario ex art.11, comma 18°, L. 887/84, a firma congiunta del Responsabile della Struttura e del Responsabile del Procedimento;
- della nota prot. n.761 del 9.4.2020 del Presidente della Regione NI – Commissario Straordinario ex art.11, comma 18° L. 887/84, a firma del Responsabile del Procedimento, di determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 quater Legge n.241/90, relativa all'intervento “Piano Intermodale dell'Area Flegrea – interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica – I° fase” – progetto definitivo;
nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Regione NI, n.q. di Commissario Straordinario ex art. 11 co 18 L. 887/84 e della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, la società a responsabilità limitata LO ha chiesto annullarsi l’atto con il quale il RUP del “Piano intermodale dell’Area Flegrea – interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica – 1 fase – sottopasso via Domitiana” (di competenza della Presidente della Regione NI – n.q. di Commissario Straordinario ex art. 11 co. 18 l. n. 887/84) ha dato atto della positiva conclusione della conferenza di servizi avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento. Risultano impugnati, unitamente, i verbali della conferenza e all’atto di indizione della stessa.
1.1 - A sostegno dell’impugnativa, la ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare di un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pozzuoli (n. 3 del 29/1/2019) avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio interrato su due livelli alla via Domitiana;
- di avere appreso, nel dicembre 2019, della possibile interferenza sull’intervento autorizzato dei lavori previsti per la riorganizzazione dell’incrocio tra la via Domitiana e la via Olivetti, giusta comunicazione della s.p.a. Copin Due – contraente generale del Commissario Straordinario per l’attuazione del Piano;
- con successiva nota in data 25/2/2021, la predetta società comunicava, poi, l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- sospesi i lavori per la realizzazione del parcheggio ed in carenza di ulteriori e più specifiche informazioni sulla procedura espropriativa, la ricorrente esperiva accesso agli atti in data 14/10/2021, all’esito del quale veniva a conoscenza dell’emanazione degli atti impugnati.
1.2 - A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi:
- incompetenza del Commissario Straordinario, le cui funzioni sono cessate giusta d.l. n. 65/89 e l. n. 559/1993