TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-12-04, n. 202318114

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-12-04, n. 202318114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318114
Data del deposito : 4 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2023

N. 18114/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03646/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3646 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Vincenzo Barrasso, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Bernardo, 101;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;



nei confronti

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 248365/17 adottato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare in data 13 aprile 2017 e trasmesso in pari data, con il quale è stato comunicato il diniego di autorizzazione, dell'odierno ricorrente, all'incarico dirigenziale di Comandante del Corpo di Polizia Municipale di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, con conseguente collocamento in aspettativa, così come previsto dall'art. 26 della L. 4 novembre 2010, n. 183;

- della nota prot. n. 11194/17, allegata al provvedimento di diniego, con la quale il Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro ha espresso parere negativo in ordine alla suddetta richiesta di autorizzazione;

- della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 3490/90-1979 del 1° ottobre 1990, laddove interpretata nel senso di impedire l'autorizzazione al conferimento dell'incarico dirigenziale e al collocamento in aspettativa non retribuita;

- del parere negativo espresso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con nota prot. n. 7887/1-1-4 in data 13 marzo 2017;

- della nota prot. n. 39334 del 15 marzo 2017 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha confermato la valutazione negativa espressa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per la condanna

- delle Amministrazioni indicate in epigrafe alla tutela in forma specifica mediante il rilascio del provvedimento di autorizzazione richiesto;

- in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa);

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 gennaio 2018 :

per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. 611116 del 10 novembre 2017, comunicato in pari data, con cui il Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, al termine del procedimento di riesame, confermava il diniego sull'istanza di collocamento in aspettativa del ricorrente ex art. 26 della l. 4 novembre 2010, n. 183 [finalizzata all'assunzione dell'incarico dirigenziale di Comandante del Corpo di Polizia Municipale di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001] sulla scorta del parere negativo già espresso dal Comando Generale dei Carabinieri il 24 giugno 2017 e mai comunicato;

- del provvedimento prot. n. 7887/1-1-24 del 24 giugno 2017, trasmesso in data 10 novembre 2017, con cui era inviato il parere negativo espresso dal medesimo Comando Generale all'esito del riesame della domanda del ricorrente;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti;

nonché per la condanna

- delle Amministrazioni indicate in epigrafe alla tutela in forma specifica mediante il rilascio del provvedimento di autorizzazione richiesto;

- in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 20.04.2017 e depositato il successivo 21.04.2017, il ricorrente, -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare del 13 aprile 2017, con il quale gli era stata negata l’autorizzazione all’incarico dirigenziale di Comandante del Corpo di Polizia Municipale di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente collocamento in aspettativa ai sensi dall’art. 26 della l. 4 novembre 2010, n. 183.

Avverso il suddetto provvedimento ha articolato i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dell’articolo 884 comma 2, lett. I-bis) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in combinato disposto con l’articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183 – Eccesso di potere: difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, sviamento di potere, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza assoluta di istruttoria – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione.

Il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo in quanto assistito da una motivazione solo apparente, generica e di stile, non avendo l’Amministrazione preso concretamente in considerazione i presupposti indicati dalla normativa di riferimento ai fini della concessione dell’autorizzazione de qua .

2) Violazione della circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 3490/90-1979 del 1 ottobre 1990 - Eccesso di potere: travisamento, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza

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