TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2018-07-17, n. 201804329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2018-07-17, n. 201804329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201804329
Data del deposito : 17 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2018

N. 07433/2018 REG.RIC.

N. 04329/2018 REG.PROV.CAU.

N. 07433/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7433 del 2018, proposto da


TERMO TRADING PETROLI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, piazza San Bernardo n. 101 presso lo studio dell’avv. G T che, unitamente all’avv. M A, la rappresenta e difende nel presente giudizio


contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Alessandro Rizzo

nei confronti

BLU PETROLI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Fonteiana n. 142 presso lo studio dell’avv. Fabio Valerini che la rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Determinazione Dirigenziale del Municipio VI di Roma Capitale, Direzione Tecnica- Servizio Attività Produttive – Ufficio Pubblici Servizi, n. repertorio CH/966/2018 del 18 aprile 2018, prot. n. CH 65735/2018 del 18 aprile 2018, notificata in data 30 aprile 2018, con la quale è stato disposto il divieto di prosecuzione della S.C.I.A. presentata dalla Termo Trading Petroli S.r.l. per l'apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i locali siti in Roma alla via di Tor Bella Monaca n. 280/282;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Blu Petroli S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2018 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la ricorrente, in considerazione dell’impegno del difensore dell’amministrazione comunale a rappresentare ai competenti uffici l’opportunità di riaprire il procedimento, ha rinunciato all’istanza cautelare;

Ritenuto, pertanto, di dovere dare atto dell’intervenuta rinuncia all’istanza cautelare;

Ritenuto, poi, di dovere disporre, in considerazione dell’assenso delle parti, la compensazione delle spese della fase cautelare;

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