TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202300712

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202300712
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300712
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2023

N. 00712/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01492/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
T F, rappresentata e difesa dall'avvocato A C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Alessandra Canino, in Catanzaro, alla via Ferdinando Galiani, n. 96;
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro in carica, Soprintendenza Archeologica della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, 34;

nei confronti

Francesco Karrer, Francesca Vittoria Moraci, Giuseppe Palamara, Natale Palamara, Giuseppe Bombino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) della delibera del Consiglio comunale di Vibo Valentia del 27 luglio 2020, n. 52, avente ad oggetto: “Approvazione definitiva del piano strutturale comunale ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n. 19/2002 s.m.i. – Decisione finale con cui il Consiglio Comunale, quale autorità procedente, approva gli elaborati tecnici costituenti il piano strutturale comunale con annesso REU e Rapporto Ambientale già adottato dal Consiglio comunale con deliberazione del 5 dicembre 2014 n. 84, pubblicato, integrato ed modificato da osservazioni, adempimenti e aggiornamenti, nonché dalla procedura di VAS e V.INC.A, effettuati con deliberazione di C.C. del 27/06/2017, n. 55 e deliberazione di C.C. del 10 novembre 2017, n. 91, integrato ed adeguato nelle norme dalle deduzioni conseguenti ad ulteriori osservazioni, tra cui ipareri del tavolo tecnico della Regione Calabria, il parere motivato ambientale emesso dall’autorità competente con annessa nota della STV, nonché dalla dichiarazione di sintesi luglio 2019 quale parte integrante del Rapporto Ambientale” ;

nonché di tutti i provvedimenti presupposti e richiamati, in particolare:

2) della delibera della Giunta comunale di Vibo Valentia del 6 marzo 2020, n. 59, di proposta della precedente delibera del Consiglio comunale;

3) dell’atto aggiuntivo del 3 febbraio 2020 alla convenzione

RTP

Karrer-Moraci/Comune di Vibo Valentia del 18 novembre 2004;

4) della determinazione del dirigente del Settore 4 del Comune di Vibo Valentia del 4 giugno 2019, n. 738, e del 31 dicembre 2018, n. 1376;

5) del decreto del dirigente della Regione Calabria dell’11 giugno 2018, n. 6073, avente ad oggetto: “Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Strutturale Comunale di Vibo Valentia (VV) Direttiva 2001/42/CE, Articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. D.Lgs. n. 4/2008 e R.R. del 4/08/2008 n. 3 ss.mm.ii. PARERE” e del presupposto parere istruttorio della Struttura Tecnica di Valutazione del 29 maggio 2018;

6) del verbale del tavolo tecnico di cui alla delibera della Giunta regionale del 22 dicembre 2017, n. 473, e alla delibera del Dirigente del Settore 11 del Dipartimento 11 della RegioneCalabria dell’1 febbraio 2017, n. 810;

7) della delibera del Consiglio comunale di Vibo Valentia del 10 novembre 2017, n. 91, avente ad oggetto: “Presa atto elaborati tecnici costituenti il PSC e REU per come modificati con atto deliberativo di consiglio comunale n. 55 del 27.07.2017, nonché degli elaborati inerenti la classificazione acustica del territorio, la pericolosità sismica locale MS livello 1 – MOPS e l’adeguamento del PSC al piano comunale di emergenza di cui alla deliberazione di C.C. n. 88 del 06.11.2017” ; 8) della delibera del Consiglio comunale di Vibo Valentia del 27 e 30 giugno 2017, nn. 54 e 55, aventi ad oggetto: “Piano Strutturale Comunale – Deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi della L.R. 19/2002, art. 27, comma 9, per come modificato dalla L.R. 31/12/2015, n. 40 e L.R. 05/08/2016 n. 28, Art. 10, per l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni, su idonea istruttoria tecnica resa d’ufficio, prodotte in seguito all’adozione del PSC di cui alla deliberazione del C.C. n. 84 del 5 dicembre 2014, pervenute anche a seguito delle Consultazioni di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 24 del Regolamento Regionale n. 3/2008” ;

9) della deliberazione della Giunta comunale del 21 giugno 2017, n. 197, di rettifica della deliberazione di Giunta n. 325 del 2016;

10) della deliberazione della Giunta comunale del 24 novembre 2016, n. 325, ed allegati;

11) della nota della Regione Calabria, Dipartimento Urbanistica del 10 agosto 2015, prot. n. 244891/SIAR, avente ad oggetto: “Verifica coerenza e conformità con il QTR ai sensidell’art. 27, comma 4 ter, della Legge Regionale n. 19/02” ;

12) dell’avviso di deposito del Rapporto Ambientale adottato, pubblicato sul BURC il 24aprile 2015;

13) dell’avviso di deposito del PSC adottato, pubblicato sul BURC il 9 febbraio 2015;

14) della delibera del Consiglio comunale di Vibo Valentia del 5 dicembre 2014, n. 84, avente ad oggetto: “Piano Strutturale Comunale (L.R. 19/02 e s.m.i.) – Adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e regolamento edilizio Urbanistico (REU), con allegato il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, nonché approvazione delle integrazioni al Quadro Conoscitivo già approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 34/2011” ;

15) della delibera della Giunta comunale n. 52/2014, contenente la proposta di adozione delPSC e relativi elaborati;

16) del parere di compatibilità geomorfologica del Servizio Tecnico Decentrato della Regione Calabria ex Genio Civile del 25 febbraio 2014. prot. 66865;

17) del provvedimento di mappatura dei vincoli archeologici e delle aree di interesse archeologicodi cui alla nota della Soprintendenza Archeologica della Calabria dell’11 giugno 2013, n. prot. 7706;

18) della delibera Giunta Comunale del 5 marzo 2013, n. 52, di presa d’atto degli elaboratitecnici trasmessi dai progettisti con nota del 7 febbraio 2013, prot. 6958;

19) del verbale conclusivo della Conferenza di Pianificazione del 19 luglio 2012 e quelli presupposti; 20) della delibera della Giunta comunale del 17 luglio 2012, n. 237, avente ad oggettol’approvazione dello Schema del REU;

21) del verbale conclusivo delle Consultazioni Preliminari VAS del 23 giugno 2012 e degli attipresupposti; 22) della delibera della Giunta comunale dell’8 marzo 2012, n. 58, avente ad oggettol’approvazione del Rapporto Ambientale Preliminare;

23) dell’atto aggiuntivo del 6 dicembre 2011 fra

RTP

Karrer-Moraci e Comune di ViboValentia alla Convenzione sottoscritta il 18 novembre 2004 rep. n. 168;

24) della delibera del Consiglio comunale del 30 giugno 2011, n. 34, avente ad oggetto: “Piano Strutturale Comunale (L.R. n. 19/02 e s.m.i.) – Approvazione del quadro conoscitivo e del documento preliminare del P.S.C.” ;

25) della delibera del Consiglio comunale del 13 maggio 2011, n. 26, avente ad oggetto: “Piano StrutturaleComunale (L.R. 19/02 e smi.) – esame del quadro conoscitivo e del documento preliminare del P.s.C. – Recepimento delle osservazioni della Commissione Consiliare” e dei verbali della

II

Commissione Consiliare ed allegati presupposti; 26) della delibera della Giunta comunale del 9 novembre 2010, n. 286;

27) delle delibere del Consiglio comunale del 9 giugno 2008 e successive fino allafine dell’anno 2008;

28) della delibera della Giunta comunale del 19 luglio 2007, n. 227;

29) della delibera della Giunta comunale del 17 luglio 2007, n. 217;

30) della convenzione fra il

RTP

Karrer-Moraci e il Comune di Vibo Valentia del 18 novembre 2004, rep. n. 168.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia, della Regione Calabria, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Soprintendenza Archeologica della Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con la sentenza parziale dell’8 aprile 2022, n. 608, questo Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciando sull’impugnativa, da parte di T F, del piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Vibo Valentia, ha già affermato l’interesse a ricorrere di costei, ma ha ritenuto inammissibili i motivi 13, 14, 15, 16, 17, 22, 28, nonché il primo motivo aggiunto.

2. – Con la medesima sentenza, è stata accolta la domanda di accesso alla documentazione amministrativa richiesta dalla ricorrente;
accesso che il Comune di Vibo Valentia ha quindi consentito.

È stata inoltre disposta consulenza tecnica d’ufficio.

3. – Nel corso dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, parte ricorrente, affermando di essere venuto a conoscenza di ulteriori documenti significativi, ha proposto un ulteriore motivo aggiunto, integrativo dell’ottava censura del ricorso principale.

4. – Il ricorso, nel contraddittorio con l’Ente comunale intimato e con le altre amministrazioni evocate in giudizio, è stato trattato all’udienza pubblica del 22 marzo 2023.

5. – I primi dodici motivi di ricorso riguardano la conformazione urbanistica che il piano strutturale comunale attribuisce ai terreni di proprietà della ricorrente, siti in Vibo Valentia, identificati in catasto al foglio 26, particelle 39, 43, 57 e 396.

6. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del principio fondamentale della pianificazione urbanistica, sancito dal combinato disposto degli artt. 3 comma 1 e 27 comma 4 della l.r. 16 aprile 2002, n. 19, in forza del quale ogni Scelta di Piano (SP) deve fondarsi, in ogni fase funzionale al suo perfezionamento, su un valido ed efficace Quadro Conoscitivo (QC), integralmente considerato.

Ebbene, l’art. 47, comma 5 del Regolamento Urbanistico (RU) farebbe tabula rasa di tutte le circa 50 tavole cartografiche compositive del QC, nonché della stessa Relazione di QC e, quindi, dello stesso intero QC, elidendone ogni efficacia giuridica e addirittura estromettendolo dall’oggetto della delibera del Consiglio comunale n. 52 del 2020, che, infatti, considera giuridicamente efficaci solo le Tavole n. 1 e n. 2, che formalizzano gli ambiti territoriali unitari (ATU), e il regolamento edilizio e urbanistico (REU), con il RU, il regolamento edilizio (RE), le schede tecniche e normative.

6.1. – Orbene, l’art. 3, comma 1 della legge urbanistica regionale prevede che «la pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell’andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo» .

Il successivo art. 27 descrive la procedura da utilizzare per giungere dapprima all’elaborazione, quindi all’approvazione del PSC e del RUE, integrato da Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Tale articolo prevede che i Comuni debbano elaborare il QC inerente la propria strumentazione urbanistica, e, quindi, il documento preliminare del piano completo di REU, anche sulla base del rapporto preliminare redatto in sede di VAS. Entro 120 giorni dall’avvio del procedimento, il Consiglio comunale deve adottare il già citato documento preliminare di piano, che costituirà la base per la conferenza di pianificazione e per lo svolgimento delle consultazioni preliminari previste dalla legge.

Conclusa la conferenza di pianificazione, il documento preliminare «deve essere completato e implementato di tutti gli elementi che gli conferiscono il requisito del perfezionamento dell’atto di pianificazione denominato PSC» . Esso viene quindi adottato dal Consiglio comunale, aprendosi quindi la fase delle osservazioni e della trasmissione dello strumento urbanistico adottato (ed eventualmente modificato a seguito delle osservazioni) all’amministrazione regionale per il necessario e vincolante parere.

Il procedimento è concluso, quindi, con l’approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

6.2. – Ebbene, è chiaro che il QC, la Relazione che lo accompagna e i suoi allegati costituiscono documenti di grande importanza, ma la loro natura è nondimeno endoprocedimentale.

Essi rappresentano la base istruttoria su cui dovranno essere operate le scelte di pianificazione urbanistica, ma non sono destinate ad avere forza precettiva.

Per tale ragione, il PSC adottato dal Comune di Vibo Valentia non è illegittimo laddove, all’art. 47 del RU stabilisce che gli elaborati del PSC che producono effetti giuridici sono le tavole 1 e 2, che «formalizzano gli ATU in cui è compresa ogni forma di tutela, conservazione, trasformazione e attuazione e la stessa città pubblica» , e il REU, che con il RU, che «disciplina le modalità di attuazione del PSC» , con il RE «disciplina l’attività edilizia» e, infine, con le Schede Tecniche Normative «concretizza un’immediata lettura delle tavole che formalizzano e regolano gli ATU» .

7. – Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 107, commi 1 e 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che definisce il riparto di competenze fra organo politico ed organo tecnico comunale: infatti la

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