TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-10-11, n. 202400689

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-10-11, n. 202400689
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400689
Data del deposito : 11 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2024

N. 00689/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00467/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 467 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO LO, in proprio e quale rappresentante legale pro tempore della I Ruderi S.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Augusto De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;



contro

Comune di Gualdo Cattaneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mirco Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

LL GI, AS NI e RO NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Busiri Vici e Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determina n. 543 del 22.12.2022, notificata a mezzo pec in allegato alla nota prot. n. 552 del 12.1.2023, con la quale il Responsabile dell’Area Urbanistica Edilizia Sviluppo Economico Patrimonio dell’Ente intimato, accogliendo l’istanza dei controinteressati, ha disposto, ai sensi dell'art. 145, comma 2, L.R.U. 21.1.2015 n. 1 e ss.mm.ii., la sostituzione con quella pecuniaria, quantificata in € 9.519,00, della sanzione demolitoria originariamente comminata con riguardo al fabbricato abitativo realizzato sine titulo parzialmente su suolo stradale pubblico, ricadente per la maggior parte sulla p.lla 112 del fg. 17, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11/6/2024:

- della determina n. 47 del 22.2.2023, con la quale, preso atto dell’avvenuto pagamento da parte dei controinteressati della sanzione pecuniaria alternativa comminata con l’impugnata determina n. 543/2022, il Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia, Sviluppo Economico e Patrimonio del Comune di Gualdo Cattaneo ha stabilito: “… 1) Di dichiarare legittimato il fabbricato per civile abitazione sito in Loc. Cisterna del Comune di Gualdo Cattaneo, individuato al N.C.E.U. al Foglio n. 17 con la particella n. 112, ai sensi dell’art. 145 co. 2 della L.R. 1/2015; 2) Dispone [ sic ] che con successivi atti si provvederà alla sdemanializzazione della superficie stradale sulla quale ricade la porzione di fabbricato oggetto di sanatoria; ”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gualdo Cattaneo e di LL GI, AS NI e RO NI;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza n. 57/2010, il Comune di Gualdo Cattaneo, in esito ad un procedimento avviato su sollecitazione dell’odierna parte ricorrente, e richiamando gli articoli 31 del t.u.ed. di cui al d.P.R. 380/2001, 15, comma 1, lettera a), del codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992, e 54 comma 2, del d.lgs. 267/2000, aveva contestato agli odierni controinteressati la realizzazione in assenza di titolo di opere edilizie (muro di sostegno, recinzione, giardino privato ed una porzione di fabbricato) che occupavano il sedime della strada pubblica che, all’interno della frazione di Cisterna, conduce al Castello (XIII sec.), ed aveva disposto il ripristino dello stato dei luoghi.

1.1. Il presente giudizio concerne la sorte della predetta porzione di fabbricato ricadente sul sedime della strada pubblica, posta di fronte alla proprietà della parte ricorrente, che vi esercita attività ricettiva extra alberghiera.

2. Con il ricorso introduttivo, è stata impugnata (a seguito di trasposizione dell’originario ricorso straordinario) la determina comunale n. 543 in data 22 dicembre 2022, con cui, in accoglimento dell’istanza dei controinteressati, è stata disposta, ai sensi dell’art. 145, comma 2, della l.r. 1/2015, la sostituzione della suddetta sanzione demolitoria con quella pecuniaria, quantificata in euro 9.519,00.

2.1. E’ necessario sottolineare, quanto alle vicende procedimentali e processuali pregresse, che:

(i) - i ricorsi avvero l’ordinanza di demolizione n. 57/2010 proposti (separatamente, in relazione agli abusi rispettivamente contestati) dagli odierni controinteressati, anche nei confronti dell’odierna parte ricorrente, erano stati rigettati da questo Tribunale con sentenze n. 198/2011 (passata in giudicato per omessa impugnazione) e n. 199/2011 (il cui appello è stato dichiarato perento con decreto n. 1031/2017, dopo che era stata respinta l’istanza di sospensione);

(ii) - nella sentenza n. 198/2011 (concernente il muro, la recinzione ed il giardino, che oggi risultano ripristinati) si è precisato che “ ancorché il provvedimento impugnato richiami cumulativamente, come parametro di legittimità violato, disposizioni di diverse discipline di settore (quella edilizia, quella del Codice della Strada – ma anche quelle sulle competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo), l’applicazione di ciascuna di esse può condurre autonomamente al ripristino del sedime della strada pubblica ”;

(iii) - riguardo ai tre ordini di censura prospettati in quel giudizio, la sentenza: (a) - ha ritenuto che “ mancano i presupposti per l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, costituiti dai gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e comunque nessuna motivazione al riguardo è rinvenibile nel provvedimento impugnato ”; (b) – ha ritenuto che non fosse provato l’assunto dei ricorrenti secondo cui “ il provvedimento sarebbe basato sull’erroneo presupposto che l’antico e originario percorso della strada pubblica corrispondesse alle risultanze catastali ” e “ il fabbricato insistente sulla particella 112 risalirebbe (agli anni “40, e comunque) a data anteriore al 1967 ”, sottolineando “ la plausibilità della tesi delle parti resistenti, secondo cui la costruzione di detto ultimo fabbricato (in estensione, o comunque in aderenza a quello preesistente) risale ad epoca successiva ”; (c) - riguardo ai “ profili di censura, tutti concernenti l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie del Codice della Strada (e prima ancora la stessa giurisdizione del giudice amministrativo riguardo ad esse)”, ha affermato che “il ripristino trova autonomo fondamento nella violazione delle disposizioni edilizie. Ciò esime il Collegio dall’affrontare la questione di giurisdizione, e prima ancora dallo stabilire se il Comune abbia inteso (anche) comminare la sanzione ripristinatoria prevista dall’articolo 15, comma 4, del Codice … ”; (d) – ha respinto le censure con cui i ricorrenti sostenevano che “ vi è violazione dell’articolo 31 del d.P.R. 380/2001 ed appare insufficiente anche la motivazione, in quanto non sono in alcun modo indicate le opere ed i luoghi da ripristinarsi, né è stato acquisito alcun parere tecnico o delle amministrazioni preposte alla tutela degli immobili del centro storico, in merito ad eventuali rischi collegati alle demolizioni ed alla concreta opportunità di esse. Comunque, dato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’eventuale abuso, occorreva una motivazione rafforzata in ordine all’interesse pubblico al ripristino, che tenesse conto della posizione di affidamento del privato controinteressato. ”;

(iv) - il Comune, su richiesta dei proprietari, ha poi acquisito in data 30 dicembre 2015 una valutazione tecnica (dell’ing. NI) sulla possibilità di demolire la porzione di edificio realizzata ad insistere sulla pubblica viabilità, nella quale si concludeva nel senso che “ la parziale demolizione, seppur fattibile dal punto di vista meramente pratico, determini un indebolimento complessivo della costruzione in quanto l’invasività dell’intervento pregiudica in parte la solidità strutturale conseguita con l’unitaria realizzazione ”; inoltre, in data 26 gennaio 2016, la Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, aveva espresso l’avviso che “ Visto il tessuto urbano del centro di Cisterna e vista l’omogeneità dell’apparato murario costruito in pietra così come il resto del borgo un eventuale demolizione parziale oltre a creare una discontinuità planimetrica e altimetrica dell’edificio creerebbe anche una tipologia non rilevabile nel tessuto urbano presente, pertanto da un punto di vista architettonico ed ambientale si ritiene che la demolizione creerebbe un danno ”;

(v) - su tali basi, il Comune ha avviato un procedimento di autotutela nei confronti dell’ordinanza n. 57/2010, giungendo ad annullarla “ limitatamente alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi relativamente alla strada pubblica occupata da una porzione del fabbricato particella 112 (ampliamento dell'immobile distinto al catasto al Foglio n° 17 con la particella n°110) realizzato in assenza di titoli abilitativi ”, nel presupposto sia della irragionevolezza dell’esecuzione della misura ripristinatoria in pendenza del giudizio d’appello, sia della presentazione da parte di soggetto terzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante la realizzazione del manufatto nel 1948 (e demandando ad un successivo provvedimento la “ conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria ” e la “ concessione in uso del suolo pubblico con il relativo canone ”);

(vi) - questo Tribunale, con sentenza n. 695/2017, accogliendo un ricorso degli attuali ricorrenti, ha annullato l’ordinanza n. 5/2016, ritenendo dirimente la circostanza che non vi fosse prova che l’intero edificio fosse stato realizzato prima del 1967, e quindi “ fondate le assorbenti

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