TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-05-12, n. 202100476
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Testo completo
Pubblicato il 12/05/2021
N. 00476/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2019, proposto da
Grandi Navi Veloci s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L F, S G, E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in Torino, corso Re Umberto, 65;
contro
Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
per l'annullamento
- della Delibera n. 30/2019, notificata a Grandi Navi Veloci S.p.A. via pec in data 12 aprile 2019, avente ad oggetto “Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 123/2018 nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. – Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010”, nella parte in cui commina alla ricorrente una sanzione pari a € 106.300,00 per la violazione dell'art. 17, paragrafo 1, Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- in parte qua, delle “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti”, adottate con delibera dell'Autorità, 6 aprile 2017, n. 49;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. n. 137/2020 e 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Grandi Navi Veloci (GNV) s.p.a. ha impugnato la delibera n. 30 dell’11 aprile 2019, con la quale l’Autorità di regolazione dei trasporti – a seguito di reclami presentati da due passeggeri della nave La Superba, per disservizi che si sono verificati durante il viaggio da Palermo a Genova il 22 luglio 2017 – le ha irrogato la sanzione di €. 106.300,00 ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015, per violazione del dovere di assistenza dei passeggeri previsto, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza, all’art. 17, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1177/2010.
Ha inoltre impugnato le “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti” adottate con delibera dell’Autorità n. 49/2017, nella parte in cui prevedono che “con riferimento al numero dei passeggeri coinvolti dalla violazione non bisognerà limitarsi agli utenti che hanno presentato reclamo o segnalazione, ma considerare più ampiamente l’impatto complessivo della violazione (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di omesse informazioni e di infrazioni connesse a ritardi e soppressioni). Nel caso di indisponibilità di informazioni puntuali, potrà farsi riferimento a elementi presuntivi quali dati medi, stime, comparazioni, ecc. relativamente al percorso interessato ovvero, in mancanza, al contesto geografico/temporale il più possibile prossimo al caso in esame”.
Queste le censure dedotte:
I. falsa applicazione dell’art. 14, d.lgs 129/2015. Violazione del regolamento UE n. 1177/2010. Violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa; eccesso di potere per difetto di motivazione: la delibera sarebbe illegittima nella parte in cui determina la sanzione moltiplicando l’importo base per il numero complessivo di passeggeri imbarcati sulla nave;
II. violazione e falsa applicazione del “regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’autorità”. Irragionevolezza.
Si è costituita in giudizio l’Autorità di regolazione dei trasporti, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
All’udienza del 28 aprile 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente respinta l’istanza di rinvio, formulata dalla ricorrente con nota depositata l’8 aprile 2021 - per la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 788/2020, resa tra le stesse parti in una fattispecie analoga, in cui è stata formulata istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE - non ritenendo il Collegio sussistente un contrasto delle disposizioni nazionali che disciplinano la quantificazione della sanzione con il diritto dell’Unione.
Il quadro normativo
L’art. 17, paragrafo 1 del regolamento UE 1177/2010 pone in capo a vettori un obbligo di assistenza dei passeggeri, in caso di partenze cancellate o ritardate, prevedendo che:
“1. Quando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti”.
L’articolo 28 del regolamento prevede poi che “gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 18 dicembre 2012 e