TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-02-29, n. 202400244
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/02/2024
N. 00244/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G M, G M, G B, M D, O G, L G, G S e M V, rappresentati e difesi dagli avvocati F E L e M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Amendola n. 166/5;
contro
Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G V N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo da Bari n. 166;
Comune di Altamura - Sindaco, Comune di Altamura - Consiglio, non costituiti in giudizio;
Ufficio centrale elettorale relativo a operazioni per elezione Sindaco e Consiglio comunale Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo n. 97;
nei confronti
Vitantonio P, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lucio Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
M A, rappresentata e difesaa dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Girolamo Matera e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Marianna Nicoletti, Michele Barattini, Nicola Incampo, Claudio Indrio, Luigi Lorusso, Leonarda Martimucci, Gioacchino Perrucci, Roberto Schiraldi, Gaetana Dibenedetto, Perna Dibenedetto, Filippo Ragone, Giuseppe Spirante, Vito Tafuni, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gabriella Maria Raffaella Falagario, Michele Porcaro, Antonello Stigliano, Francesco Paolicelli, Vito Cornacchia, Leonardo Martinelli, Mario Antonio Felice Stacca, non costituiti in giudizio;
Teresa Stacca, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Guido Rodio e Lorenzo Rodio Nico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“per l''annullamento
- delle operazioni elettorali relative alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Altamura svoltesi nei giorni 14 e 15 maggio 2023 con turno di ballottaggio nei giorni 28 e 29 maggio 2023, nelle parti di interesse, così come indicate in ricorso, con verbale di proclamazione chiuso e pubblicato in data 14 luglio 2023.
in particolare
per l''annullamento
- delle operazioni elettorali nella parte in cui è stata disposta l''Ammissione alla competizione a) della lista “Progetto Altamura con Antonio P Sindaco”. b) della lista “UDC”
nonché di tutti gli altri ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti che conseguenziali, ancorché conosciuti comunque lesivi
con ogni conseguenziale pronunzia, e quindi per la ripetizione della competizione elettorale de qua, con l''esclusione delle liste anzidette e dei candidati delle medesime,
per l''annullamento
in parte qua
- del turno di ballottaggio della suddetta competizione elettorale, con ogni conseguenziale pronunzia, e con correzione conseguente del risultato delle operazioni”;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da P Vitantonio il 6/10/2023:
“si chiede che Codesto Ecc.mo T.A.R. adito Voglia:
1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avverso esplorativo ricorso principale;
2) in subordine, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o procedibilità dell'avverso ricorso principale, rigettare l'avverso ricorso principale in quanto manifestamente infondato;
3) in ulteriore subordine, eventualmente previo espletamento degli incombenti di natura istruttoria che dovessero ritenersi opportuni, accogliere il ricorso incidentale condizionato spiegato dall'odierno esponente e procedere alla correzione dei risultati elettorali nei sensi individuati nella parte che precede (con attribuzione, quindi, al Prof. P di complessivi ulteriori 183 voti o di quelli che dovessero risultare di giustizia), così confermando il risultato elettorale favorevole all'elezione del Prof. Vitantonio P alla carica di Sindaco del Comune di Altamura con le conseguenze di legge in ordine all'elezione dei consiglieri comunali della coalizione al medesimo collegata e, conseguentemente, dichiarando inammissibile e/o improcedibile l'avverso ricorso principale per difetto di interesse e mancato superamento della prova di resistenza”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da M G il 21/11/2023:
“per l'annullamento
- delle operazioni elettorali nella parte in cui è stata disposta l'ammissione alla competizione a) della lista “Rinnovamento Altamura” b) della lista “Idee in Comune” c) della lista “INSIEME con P” d) delle altre liste della coalizione per “P Sindaco” la cui ammissione sia stata disposta nonostante irregolarità o invalidità delle sottoscrizioni.
nonché di tutti gli altri ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti che conseguenziali, ancorché conosciuti comunque lesivi
con ogni conseguenziale pronunzia, e quindi per la ripetizione della competizione elettorale de qua, con l'esclusione delle liste anzidette e dei candidati delle medesime, ovvero, per l'annullamento della consultazione nel suo complesso, ricorrendone le condizioni”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura, di Vitantonio P, M A, Marianna Nicoletti, Teresa Stacca, Michele Barattini, Nicola Incampo, Claudio Indrio, Luigi Lorusso, Leonarda Martimucci, Gioacchino Perrucci, Roberto Schiraldi, Gaetana Dibenedetto, Perna Dibenedetto, Filippo Ragone, Giuseppe Spirante, Vito Tafuni e dell’Ufficio centrale elettorale relativo a operazioni per elezione Sindaco e Consiglio comunale Altamura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. C D e uditi per le parti i difensori, avvocati Felice Eugenio e M L, Giovanni Nardelli, Michelangelo Pinto, Raffaele Guido Rodio, Ida Maria e Nicola Dentamaro, Tommaso Romito, su delega orale dell’avvocato Giovanni Lucio Smaldone;
Ritenuto in fatto e in diritto;
1. I signori G M, G M, G B, M D, O G, L G, G S e M V, nella qualità di consiglieri comunali eletti nonché di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Altamura chiedono al Tar l’annullamento delle operazioni elettorali relative alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Altamura svoltesi nei giorni 14 e 15 maggio 2023 con turno di ballottaggio nei giorni 28 e 29 maggio 2023, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla competizione a) della lista “Progetto Altamura con Antonio P Sindaco”; b) della lista “UDC”.
Chiedono al Tar che disponga la ripetizione della competizione elettorale de qua , con l’esclusione delle liste anzidette e dei candidati delle medesime; propongono azione di annullamento in parte qua del turno di ballottaggio della suddetta competizione elettorale, con ogni conseguenziale pronunzia, e con la correzione conseguente del risultato delle operazioni.
2. I deducenti riferiscono:
- di avere partecipato alla tornata elettorale per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale del Comune di Altamura, tenutasi il 14 e 15 maggio 2023, candidandosi in liste facenti parte della coalizione che ha sostenuto il candidato sindaco G M, risultato sconfitto al turno di ballottaggio per soli 18 voti di preferenza individuale;
- di avere assunto la carica di consiglieri comunali, il sig. G M in quanto candidato sindaco non eletto, gli altri quali consiglieri eletti nelle liste che oggi compongono la minoranza;
- di essere venuti a conoscenza di fatti e circostanze che rendono inattendibili i risultati della competizione, con conseguenti irregolarità, in alcuni casi gravi e significative, incidenti in modo rilevante sullo svolgimento delle operazioni.
3. Dette irregolarità avrebbero determinato, in primo luogo, l’illegittima ammissione alla competizione elettorale della lista “Progetto Altamura con Antonio P Sindaco”.
In particolare, si sarebbero verificate anomalie nelle modalità di presentazione della lista predetta