TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-21, n. 202400220
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2024
N. 00220/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
del Comune di Reggio Calabria al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 1.386,00, liquidato con determina n° -OMISSIS- del -OMISSIS-, a titolo di assegno per il trasporto scolastico del figlio con disabilità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30 maggio 2022 la sig.ra -OMISSIS- adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria per rivendicare il pagamento da parte dell’amministrazione comunale della medesima città del contributo economico riconosciutole per il servizio di trasporto scolastico del proprio figlio minore, in quanto affetto da disabilità.
1.1. Più nel dettaglio esponeva:
- di essere madre di un minore con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92, frequentante nell’anno scolastico di interesse (2018) la scuola media statale “-OMISSIS-” in località -OMISSIS- di Reggio Calabria;
- di aver presentato in data 28.09.2018 domanda per usufruire del “servizio di trasporto disabili” messo a disposizione dall’amministrazione comunale e offerto in via indiretta tramite erogazione di un assegno mensile;
- che la domanda veniva accolta con assegnazione della somma di € 1.386,00;
- che, tuttavia, successivamente il Comune negava il pagamento opponendo l’esistenza di un debito per imposte locali del coniuge convivente.
1.2. Su queste premesse fattuali rivendicava, dunque, la spettanza dell’elargizione economica in considerazione della natura incondizionata del diritto al trasporto gratuito per gli studenti con disabilità (ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a, L.n. 118/1971) e conveniva innanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente il Comune di Reggio Calabria chiedendone la condanna: “[…] al pagamento di € 1.386 importo stabilito con determina n° -OMISSIS- del -OMISSIS- a titolo di assegno per il trasporto a beneficio del figlio con disabilità … per il sostegno al trasporto scolastico del figlio con disabilità ”.
1.3. Il Comune intimato si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando, nel merito, in fatto e in diritto le richieste avversarie.
1.4. Con sentenza del 17 maggio 2023 il Giudice adito, ricondotta preliminarmente la controversia alla materia del “ servizio di trasporto pubblico con finalità di assistenza al diritto all’istruzione scolastica e modalità di erogazione di detto servizio ” e richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26556/2021, declinava la propria giurisdizione sul rilievo della riconducibilità della pretesa azionata all’alveo delle prestazioni di pubblico servizio non collegate a contratti individuali di utenza, con conseguente sussunzione nella giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a.. Il Giudice del Lavoro evidenziava, in proposito, che secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione “ in capo al soggetto disabile è configurabile un interesse legittimo e non un diritto soggettivo pieno all’ottenimento dei benefici ‘atteso che, come si evince dalla citata legge 5 febbraio 1994 n. 104, art. 26 - comma 2, la rivendicata provvidenza viene concessa sulla base di una compatibilità con le risorse di bilancio, da valutarsi discrezionalmente dalla pubblica amministrazione’ (così Cass. Civ., sez. un., 20 febbraio 2007 n. 3848) ”.
2. La domanda è stata, dunque, riassunta dalla ricorrente dinanzi a questo TAR con ricorso notificato e depositato il 18 settembre 2023, replicante in modo testuale il contenuto dell’originaria impugnativa proposta dinanzi al G.d.L., anche con riferimento alle conclusioni, così testualmente rassegnate:
“ Condannare il Comune di Reggio Calabria al pagamento di € 1.386 importo stabilito con determina n° -OMISSIS- del -OMISSIS- a titolo di assegno per il trasporto a beneficio del figlio con disabilità in favore della ricorrente per il sostegno al trasporto scolastico del figlio con disabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA, CPA e 15% da liquidassi a favore dello Stato ”.
3. Il Comune intimato ha resistito al ricorso con memoria depositata il 12 ottobre 2023, eccependone preliminarmente l’inammissibilità e l’improcedibilità per violazione degli artt. 40 e 44 c.p.a. in relazione a molteplici profili, tenuto conto, in particolare, che la ricorrente:
“ 1) non ha impugnato nessun provvedimento di diniego o ostativo alla corresponsione delle somme di cui chiede il pagamento, tacciato di illegittimità;
2) non ha delineato profili di illegittimità riconducibili a singoli atti o procedimenti amministrativi impugnandone il silenzio inadempimento dell’ente;
3) non ha indicato la data di notificazione o di conoscenza del provvedimento o comportamento che ritiene illegittimo;
4) non ha indicato “i motivi specifici” cui si fonda il ricorso;
5) non ha indicato in modo pertinente e riconducibile ad uno dei tipici paradigmi del codice di rito le conclusioni rassegnate, limitandosi a chiedere la condanna dell’amministrazione ad un facere ”.
Secondo l’avvocatura civica, la ricorrente avrebbe, in definitiva, manifestamente disatteso la regola secondo cui, in tema di translatio iudicii , ove come nella presente vicenda la giurisdizione non abbia le medesime caratteristiche di quella declinata, stante il passaggio da un processo esclusivamente di cognizione ad un processo impugnatorio, il petitum dovrebbe necessariamente essere adattato alle regole della nuova giurisdizione, con conseguente necessità di una riproposizione della domanda, non potendo l’atto di prosecuzione esaurirsi in una mera riassunzione. Proprio in considerazione della diversa natura del processo amministrativo e delle domande ivi proponibili, essa avrebbe, dunque, dovuto chiedere l’annullamento di un atto o del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione, non potendo, invece, limitarsi a reiterare sic et simpliciter la domanda di condanna della stessa al pagamento di una somma di denaro, peraltro in assenza di una prodromica domanda volta all’accertamento della condotta asseritamente illecita dalla stessa tenuta.
Sicchè, in conclusione, la domanda così come proposta sarebbe affetta da genericità e, quindi, inammissibile.