TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-11-28, n. 202207402

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-11-28, n. 202207402
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207402
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 07402/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00704/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 704 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da G L, M L, rappresentati e difesi dall'avvocato P K M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R A P, G R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

V M, N A, A M, G A;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera n. 915 del 14 novembre 2018, affissa all'albo pretorio aziendale dal 17 novembre 2018 per 15 giorni, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha indetto un Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di Dirigente Veterinario Disciplina Sanità Animale – Area A, pubblicato sul BURC n. 92 del 10 dicembre 2018 e sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2019, in luogo dello scorrimento della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1944 del 7 dicembre 2004 dalla ex ASL Napoli 5, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 2005, in cui le ricorrenti sono le prime collocate utilmente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, comunque denominati e ancorché sconosciuti, ove lesivi dell'interesse di parte ricorrente, compresi il bando del predetto concorso ed i consequenziali eventuali atti, verbali, e graduatorie;

per l'accertamento della fondatezza della pretesa dello scorrimento della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1944 del 7 dicembre 2004 dalla ex ASL Napoli 5, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 2005, in cui le ricorrenti sono le prime collocate utilmente;

e per il risarcimento ai sensi dell'art. 30, co. 5, c.p.a. dei danni subiti e subendi dalle ricorrenti a causa dell'illegittima scelta della ASL Napoli 3 Sud di coprire i posti vacanti di Dirigente Veterinario Disciplina Sanità Animale – Area A attraverso l'indizione di un nuovo concorso piuttosto che con lo scorrimento della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1944 del 7 dicembre 2004 dalla ex ASL Napoli 5, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 2005, in cui le ricorrenti sono le prime collocate utilmente.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 gennaio 2022:

- della delibera della ASL Napoli 3 Sud n. 1098 del 23 dicembre 2019 mai comunicata né conosciuta né depositata nel giudizio pendente avente ad oggetto concorso pubblico per titoli ed esami a copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di Dirigente Veterinario Disciplina Sanità Animale – Area A - approvazione nomina di vincitori - conosciuta in data 9 novembre 2021 a seguito di istanza di accesso agli atti presentata in data 15 ottobre 2021 e accolta con nota del 27 ottobre 2021 n. 211772;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, comunque denominati e ancorché sconosciuti, ove lesivi dell'interesse di parte ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, le nominate ricorrenti, assumendo di avervi interesse, hanno contestato la legittimità della delibera n. 915 del 14 novembre 2018, con cui l’ASL Napoli 3 Sud ha indetto un Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di Dirigente Veterinario Disciplina Sanità Animale – Area A, in luogo dello scorrimento della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1944 /2004 dalla ex ASL Napoli 5, in cui le ricorrenti sono le prime collocate utilmente.

Hanno premesso in fatto le ricorrenti di aver partecipato al concorso pubblico, indetto dall’allora ASL Napoli 5 (oggi confluita nella ASL Napoli 3 Sud), per 5 posti di Dirigente Veterinario – Area A, classificandosi rispettivamente al 15° (la dott.ssa Labella) e al 23° (la dott.ssa Liguori) posto della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1944 del 7 dicembre 2004.

Espongono che con l’assunzione, intervenuta nel corso degli anni, degli idonei non vincitori collocati prima delle ricorrenti, le stesse sono diventate le prime idonee disponibili della graduatoria, per cui, in data 25 giugno 2018, in ragione della validità ed efficacia di detta graduatoria, hanno notificato a tutte le AA.SS.LL. campane, compresa la ASL Napoli 3 Sud, atto di significazione volto a manifestare la loro disponibilità ad eventuali assunzioni.

Senonché, obliterando la suindicata comunicazione, il Responsabile dell’UOC Sanità Animale della ASL Napoli 3 Sud, previa rappresentazione della carenza di dirigenti veterinari necessari per assicurare i livelli essenziali di assistenza per i compiti attribuiti alla Clinica Veterinaria dal DCA n. 58 del 24 novembre 2017, ha chiesto e ottenuto dalla Direzione Strategica autorizzazione al reclutamento di almeno n. 7 unità.

1.1 Avverso la delibera di indizione di tale procedura selettiva sono insorte le nominate ricorrenti, assumendo di avervi interesse in quanto pregiudicate nell’aspirazione a ricoprire il medesimo fabbisogno di personale attraverso lo scorrimento della graduatoria in cui le stesse sono inserite.

A sostegno del ricorso hanno dedotto, in due motivi in diritto, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili, lamentando l’illegittimità della scelta aziendale di bandire un concorso a tempo indeterminato piuttosto che di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti, in violazione delle direttive regionali per cui, al fine di garantire procedure omogenee e trasparenti su tutto il territorio regionale, “le Amministrazioni, prima di avviare nuovi concorsi, possono utilizzare le graduatorie approvate da altre amministrazioni previo accordo tra le stesse” (Circolare prot. n.1824 del 15 aprile 2014).

Nella specie, sebbene lo scorrimento della graduatoria rappresentasse per la ASL Napoli 3 Sud l’opzione prioritaria, avendo a disposizione la graduatoria in cui sono inserite le ricorrenti, per la stessa qualifica professionale, ancora valida ed efficace, la stessa ha proceduto all’indizione di un nuovo concorso senza tuttavia indicare - con apposita motivazione - le ragioni in grado di evidenziare la maggiore rispondenza ai principi costituzionali di tale modalità rispetto allo scorrimento.

1.2 Con ricorso per motivi aggiunti le ricorrenti hanno inoltre impugnato la delibera della ASL Napoli 3 Sud di approvazione e nomina di vincitori (n. 1098 del 23 dicembre 2019), chiedendone l’annullamento e, in via conseguenziale, il risarcimento di tutti i danni subiti, alla stregua delle medesime censure già proposte con ricorso principale.

2. Si è costituita l’intimata Azienda sanitaria, la quale ha eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, nel merito, ha difeso la legittimità dei propri atti e, conclusivamente, ha chiesto la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

3. All’udienza pubblica del 4 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati alla stregua delle seguenti motivazioni.

4.1 In via assolutamente preliminare deve essere respinta l’eccezione spiegata dalla resistente di difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, sul presupposto per cui la pretesa azionata, afferente al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordinario.

Difatti, oggetto di contesa è la legittimità della scelta assunzionale effettuata a monte dall’amministrazione resistente, di natura discrezionale, di coprire i posti di dirigente veterinario in questione attraverso una procedura selettiva a tempo indeterminato piuttosto che attraverso lo scorrimento di graduatorie preesistenti, ancora valide ed efficaci oltre che afferenti ai medesimi profili professionali richiesti;
a fronte di detta procedura, dunque, le ricorrenti sono titolari di una posizione di interesse legittimo, di modo che si radica, in applicazione di consolidati principi di riparto basati sulla posizione giuridica soggettiva azionata, la giurisdizione del g.a.

Come chiarito dalla giurisprudenza, anche della Sezione, se di regola, in materia di concorsi pubblici, la cognizione della domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del g.o., facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione, tuttavia, ove il riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale, come nel caso di specie, alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso o di una nuova selezione, la contestazione investe l'esercizio del potere esercitato dall'Amministrazione, a cui corrisponde una posizione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 ( cfr . T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 maggio 2017, n. 2767;
Cassazione civile, Sezioni Unite, 6 maggio 2013, n. 10404;
13 giugno 2011, n. 12895 e 16 novembre 2009, n. 24185;
Consiglio di Stato, sez. III, 14 luglio 2015, n. 3512;
sez. II, 1 giugno 2015, n. 3200;
sez. V, 14 aprile 2015, n. 1921).

4.2 Venendo al merito, la questione centrale oggetto della controversia afferisce al rapporto sussistente, ai fini della copertura dei posti vacanti, tra la procedura di scorrimento e l'indizione di un nuovo concorso.

Detto rapporto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, ove sussista l’identità delle posizioni lavorative interessate, deve essere risolto nel senso della necessaria prevalenza dell’utilizzo di graduatoria preesistente, valida ed efficace, salvo, in caso di discostamento, la necessità da parte dell’amministrazione di motivare diffusamente in ordine alle eccezionali ragioni che l’hanno indotta a prediligere lo svolgimento di una nuova procedura selettiva.

Nel caso di specie, tali premesse di principio non avrebbero trovato riscontro concreto, avendo l’Amministrazione stabilito di indire una nuova procedura concorsuale pur potendo attingere alla graduatoria della medesima Asl, afferente ai medesimi profili messi a concorso, senza esplicitare in

alcun modo le ragioni di interesse pubblico sottese a tale scelta.

Le censure sono infondate.

4.2.1 Come noto, rappresenta un assunto oramai consolidato nell’interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l’indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all’inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale per le medesime figure professionali, salvo che speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, depongano per l’opzione prioritaria del nuovo concorso.

In tali termini si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, cui si è poi conformata la prevalente giurisprudenza (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361;
27 dicembre 2013, n. 6247;
se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707;
4 luglio 2014, n. 3407).

Allorquando, dunque, la amministrazione scelga di bandire una procedura selettiva piuttosto che ricorrere alla regola del previo scorrimento delle graduatorie vigenti, occorre anche che essa dia conto dell’esistenza di specifiche ragioni, in grado di giustificare il discostamento da tale indiscussa regola, avente portata generale.

Secondo i principi espressi dalla decisione n. 14/2011 della Plenaria sono anche "individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione" , riconoscendosi, in particolare “risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”.

4.2.2 Ciò precisato, nel caso di specie è evidente che la possibilità di un discostamento delle superiori direttrici si è manifestata attraverso il compimento di una coerente scelta discrezionale, come emerge dalla motivazione degli atti dell’intera sequela procedurale volta all’indizione del concorso, con cui si dà conto dell’esistenza di una stringente ragione giustificatrice, idonea, secondo un criterio di sufficienza, a rivelare la diversa valutazione comparativa degli interessi effettuata in ragione di peculiari circostanze di fatto e di ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti, puntualmente enucleate nella premessa della delibera di indizione del nuovo concorso ( cfr. in particolare pag. 2 della Delibera D.G. n. 915/2018).

In particolare, vengono richiamate le note del Direttore della UOC Sanità Animale del 12 e 19 dicembre 2017, con cui si è specificata l’opportunità - in ragione del previsto utilizzo del nuovo personale dirigenziale veterinario in attività volte a garantire i LEA e a realizzare gli obiettivi fissati dal Piano Operativo di Gestione del Randagismo e Igiene Urbana Veterinaria (di cui alla delibera aziendale 131/16) - che il personale da reclutare fosse in possesso di documentata formazione e competenze nel settore della medicina d’urgenza, chirurgia e diagnostica per immagini dei piccoli animali, utile per l’assolvimento delle funzioni di riferimento, specificando che per la valutazione del personale richiesto sarebbe opportuno far effettuare una specifica prova attitudinale inerente la funzione di riferimento .

Tale richiesta ha trovato poi puntuale riscontro, come anche espressamente chiarito dalla richiamata delibera del D.G., nel bando di concorso ove si è previsto, quale titolo preferenziale, il possesso di documentata formazione e competenze nel settore della medicina d’urgenza, chirurgia e diagnostica dei piccoli animali (art. 3 bando di concorso) nonché si sono calibrate le prove d’esame (scritta, pratica e orale) in funzione dell’accertamento della preparazione nella disciplina messa a concorso e sui compiti connessi alla funzione da conferire (art. 9 del bando di concorso).

Del tutto correttamente, dunque, la resistente non ha ritenuto di poter attingere alla graduatoria di cui alla determina dirigenziale 1944/2004, afferente a una procedura concorsuale indetta per il reclutamento dei dirigenti veterinari “Area A”, non funzionale alla copertura delle esigenze dell’ospedale veterinario, e, dunque, non idonea a garantire il rappresentato fabbisogno assunzionale.

Dunque, non può dirsi che sia stata immotivatamente violata la regola generale della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie degli idonei, posto che la deroga, in conformità alla richiamata costante interpretazione giurisprudenziale, risulta supportata da una adeguata giustificazione, emergendo le ragioni della scelta dalle rilevate differenze in termini di requisiti di partecipazione, prove di esame, specificità del profilo professionale da ricoprire e dei compiti da assolvere in funzione degli obiettivi specifici del piano regionale, le quali rendono palese le ragioni per le quali l'amministrazione si è indirizzata verso il concorso pubblico;
in particolare è emersa l’assenza nella specie, di alternative valide, stante il preminente interesse pubblico di assicurare una più penetrante selezione dei candidati rispetto alle specifiche competenze richieste ai vincitori del concorso, diversamente dalla precedente procedura concorsuale.

4.3 In conclusione il ricorso è respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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