TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-06-10, n. 201903140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-06-10, n. 201903140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201903140
Data del deposito : 10 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2019

N. 03140/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01126/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, impresa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore R E, rappresentata e difesa dagli avvocati P A e M L R L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M L L in Napoli, via Caracciolo n.15;

contro

Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

della nota prot.

AOODRCA

846 del 21.01.2013 con cui si denega la modifica della convenzione di parità nonchè accertamento del diritto alla liquidazione delle somme anticipate per le ore di sostegno effettuate per soddisfare negli anni scolastici 2009/2010 2010/2011 2011/2012 e 2012/2013 le esigenze degli alunni disabili riconosciuti necessitati di sostegno in deroga.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale della Campania e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La parte ricorrente gestisce a decorrere dall’anno scolastico 2007/08 una scuola primaria con sede in Napoli alla via Stanislao Marina n. 45, in regime di parità scolastica.

Con il ricorso in esame la medesima parte ricorrente ha impugnato la nota prot.

AOODRCA

846 del 21.01.2013 con la quale veniva denegata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania la modifica della convenzione di parità, secondo quanto richiesto nell’atto di diffida del 14.1.2013, per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/12, 2012/13 e, in particolare: - per l'a.s. 2009/2010, per l’ incremento di n. 12 ore in aggiunta alle 12 riconosciute;
- per l'a.s. 2010/2011, per l’incremento di 72 ore in aggiunta alle 12 riconosciute;
- per l’a.s. 2011/12 per l’incremento di 72 ore in aggiunta alle 12 riconosciute;
- per l’a.s. 2012/2013 per l’incremento di 84 ore oltre alle 12 riconosciute.

Parte ricorrente ha chiesto, altresì, l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione, a titolo di saldo, delle somme anticipate per soddisfare, negli anni scolastici suddetti, in incremento rispetto alle ore riconosciute in convenzione, le esigenze degli alunni iscritti alla scuola primaria e necessitanti di attività di sostegno, nonché la condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento delle relative somme.

A sostegno del gravame la ricorrente esponeva le seguenti circostanze:

- lo status di scuola paritaria impone l’obbligo di accogliere l’iscrizione di chiunque ne accetti il progetto educativo e sia in possesso di un titolo di studio per l’iscrizione, con età prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;

- la convenzione sottoscritta con l’Ufficio scolastico regionale prevede un contributo per 12 ore di attività di sostegno scolastico per alunni diversamente abili;

- l’Istituto ricorrente, nel rispetto degli obblighi nascenti dalla L.104 del 1992, art.12 e art.1 comma 3 e 4 lett. f) della L. 62 del 2000, ha accettato l’iscrizione degli alunni portatori di handicap, attenendosi alle esigenze del PEI;

- per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/12, 2012/13 l’Istituto avrebbe attestato – a mezzo di apposita notifica di funzionamento - la presenza di alunni di alunni diversamente abili ed il rispettivo fabbisogno di ore di sostegno;

- l’Amministrazione avrebbe, pertanto, dovuto procedere alla modifica della convenzione originaria, prendendo atto delle ore di attività di sostegno effettivamente erogate, con conseguente liquidazione di un diverso e maggiore importo, mentre a ciò non ha provveduto, sebbene l’obbligo di finanziamento statale dell’attività di sostegno abbia a suo presupposto normativo le disposizioni della L. n. 296/2006 art.1 comma 636, recepite nei Decreti attuativi del Ministero dell’Istruzione;

- con l’indicato atto di diffida del 14.1.2013, la parte ricorrente ha richiesto la modifica della convenzione con l’incremento del contributo annuo per le ore di sostegno parametrato alle esigenze degli alunni per gli anni scolastici sopra individuati, ma, con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania denegava la richiesta, motivando il mancato accoglimento con la mancanza di risorse finanziarie disponibili.

Parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione DM 46/13 e DM 18.4.2014 - Violazione ed erronea applicazione art. 5 d.m. 25 del 25.3.2011 — artt.

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