TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-11-17, n. 202201548

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-11-17, n. 202201548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201548
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2022

N. 01548/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00014/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Livatino, 97;

contro

Capitaneria di porto di Bari, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

Comune di Polignano a Mare, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

“- dell'Ordinanza -OMISSIS-/demanio - -OMISSIS-R.G. prot. -OMISSIS-, dell'11 ottobre 2017, notificata in data 12.10.2017, emessa dal Comune di Polignano a Mare, con la quale, tra l'altro, veniva ordinato lo sgombero dell'immobile 8 e dell'area circostante) sito in Polignano a Mare (BA) località -OMISSIS- -OMISSIS-, rubricato al -OMISSIS- p.lla 22 e p.lla 1/parte;

- del Testimoniale di Stato del 21.11.1995 e verbale di acquisizione di manufatti di difficile rimozione esistenti sul pubblico demanio marittimo in località -OMISSIS- Polignano a Mare, predisposto dalla capitaneria di porto, conosciuti dal ricorrente in data 12 ottobre 2017:

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale in quanto lesivo, ancorché non conosciuto”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di porto di Bari e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza ex articolo-OMISSIS- delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 15 novembre 2022 il consigliere Giuseppina Adamo;
nessuno è collegato per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. Il signor -OMISSIS- impugna l'ordinanza 11 ottobre 2017, -OMISSIS-/demanio - -OMISSIS-R.G., prot. -OMISSIS-, notificata in data 12 ottobre 2017, emessa dal Comune di Polignano a Mare, con la quale, tra l'altro, veniva ordinato lo sgombero dell'immobile (e dell'area circostante) sito in Polignano a Mare (BA), località -OMISSIS- -OMISSIS-, censito in catasto al foglio-OMISSIS-, particella 22 e particella 1/parte. Contesta altresì il testimoniale di Stato del 21 novembre 1995 e il relativo verbale di acquisizione di manufatti di difficile rimozione asseritamente esistenti sul pubblico demanio marittimo.

Riferisce che il provvedimento comunale si fonda sulla circostanza, risultante dall’attività di controllo della Guardia di finanza - Stazione navale di Bari, che l’interessato avrebbe occupato " sine titulo un immobile e aree pertinenziali - ricadenti in aree appartenenti al demanio marittimo in-OMISSIS- a Polignano a Mare" perché acquisito al patrimonio dello Stato in data 21 novembre 1995, tramite un apposito testimoniale di Stato della Capitaneria di porto di Bari.

L’istante sostiene invece che l’immobile sia sempre appartenuto alla famiglia -OMISSIS- in quanto comprato dal defunto padre,-OMISSIS-- fu -OMISSIS-, con atto del 20 luglio 1923, a rogito del notaio -OMISSIS-, registrato in Monopoli il 25 luglio 1923. Il bene sarebbe poi stato trasmesso, iure hereditatis , al ricorrente e al di lui fratello. A comprova deposita l’atto notarile.

Dal contratto manoscritto invero risulta la vendita di una struttura adibita al deposito dell’attrezzatura di pesca nella località denominata -OMISSIS-, pur non essendo l’area delimitata chiaramente. In concreto, infatti, l’atto non reca gli estremi catastali e tanto meno la sua rappresentazione geometrica. In ogni caso, quanto riferito dall’istante trova conferma della certificazione storica catastale nella quale l’immobile fino al 1995 (ovvero fino al testimoniale) risulta intestato a componenti della famiglia -OMISSIS-.

A.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi