TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-11-05, n. 201801432
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Pubblicato il 05/11/2018
N. 01432/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00690/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2018, proposto da
A F, M B, rappresentati e difesi dagli avvocati G C C, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Bari, Via Melo, 97
per l'ottemperanza
del decreto della Corte di Appello di Bari n. 870/2012, depositato il 27.3.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto la sig.ra Antonietta Fochi e l’avv. M B hanno agito per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze al decreto della Corte di Appello di Bari n. 870/2012, depositato il 27.3.2013, munito di formula esecutiva il 15.12.2014 e regolarmente notificato e passato in giudicato giusta certificazione dell’1.10.2015.
Per effetto di tale decreto il Ministero intimato è stato condannato al pagamento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 89/2001, nella misura di €. 2.400.00, oltre interessi legali e la condanna alle spese legali nella misura di €. 410,00, queste ultime in favore del distrattario avv. Barisciano.
Parte ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese vive forfettariamente determinate in €. 41,35;gli interessi legali dalla data della domanda sino al 16.4.2018 sono stati computati in €. 169,31.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio con memoria formale.
Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2018 il difensore della ricorrente ha dichiarato che è intervenuto il pagamento di quanto dovuto, insistendo per la condanna alla spese processuali ed alle sopra citate spese vive. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Vanno, infine, poste a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate in €. 100,00, oltre accessori, tenuto conto della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55).