TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-08-28, n. 202000624
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Testo completo
Pubblicato il 28/08/2020
N. 00624/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01003/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2013, proposto da
BRESCIANA INFRASTRUTTURE GAS SRL, rappresentata e difesa dagli avv. F T, C S e C G, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il terzo dei suddetti legali in Brescia, via Solferino 59;
contro
COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO, rappresentato e difeso dall'avv. P B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Mariafrancesca Crea in Brescia, via Vittorio Emanuele II 1;
per l'annullamento
- del regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio;
- della deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 2013, con la quale è stato approvato il regolamento riguardante il canone concessorio non ricognitorio;
- della nota del responsabile del SUAP di data 8 agosto 2013, con la quale è stato comunicato l’assoggettamento della ricorrente al canone concessorio non ricognitorio, ed è stata quantificata la somma dovuta per il 2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palazzolo sull'Oglio;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. M P;
Visto l’art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Palazzolo sull'Oglio, con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 2013, ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il canone di concessione non ricognitorio per le occupazioni permanenti di suolo e sottosuolo in corrispondenza del demanio stradale, ai sensi dell’art. 27 commi 7 e 8 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).
2. Il canone non ricognitorio è stato istituito in aggiunta alla TOSAP/COSAP già dovuta dai concessionari o dai soggetti che occupano di fatto, anche abusivamente, il demanio stradale.
3. I parametri di calcolo del canone non ricognitorio sono inseriti nell’allegato 1 al regolamento approvato con la suddetta deliberazione consiliare. Per le condutture sotterranee della rete di distribuzione del gas naturale l’importo è calcolato in base ai metri lineari (1,50 €/metro).
4. La società ricorrente Bresciana Infrastrutture Gas srl è divenuta il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Palazzolo sull'Oglio in seguito all’acquisto del relativo ramo d’azienda dal precedente gestore Sogeim spa, effettuato con scrittura privata autentica di data 8 luglio 2013.
5. Con nota del responsabile del responsabile del SUAP di data 8 agosto 2013 è stato comunicato alla ricorrente l’assoggettamento al canone non ricognitorio per le tubazioni che compongono la rete di distribuzione. Contestualmente, è stata quantificata la somma dovuta per il secondo semestre del 2013 (€ 66.667,50, da corrispondere integralmente, in quanto non era stato ancora versato alcun importo a titolo di COSAP nello stesso anno).
6. Contro il regolamento, e contro la nota di data 8 agosto 2013, la ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell’art. 14 del Dlgs. 23 maggio 2000 n. 164 e dell’affidamento tutelabile, in quanto il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale è già tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo, definito nello specifico dalla convenzione del 25 luglio 1996, come modificata dalla deliberazione consiliare n. 56 del 29 settembre 2003 e dall’atto integrativo del 21 dicembre 2011; (ii) violazione del ne bis in idem , in quanto il canone non ricognitorio si sovrapporrebbe alla TOSAP/COSAP; (iii) difetto di istruttoria, in quanto non sarebbero stati valutati gli effetti del canone non ricognitorio sulla remunerazione di un servizio