TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-11-25, n. 202401221
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2024
N. 01221/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia e Francesco Giovanni Albisinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia della Mobilità Piemontese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Mistrali, 4;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
nei confronti
IT Holding s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Torino, corso Re Umberto, 42;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Arriva Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, Reg. Gen. n. 924 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto « Approvazione Avviso di Preinformazione - Aggiudicazione diretta di un Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Passeggeri Ferroviario ai sensi dell'art. 5 par. 4 del Regolamento (CE) 1370/2007 - linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Linea Ceva-Ormea »;
- del relativo « Avviso di pre-informazione della procedura di aggiudicazione diretta ai sensi dell'art. 5 par. 4 del Regolamento 1370/20072, di un contratto di servizi che regolerà il servizio di trasporto pubblico passeggeri ferroviario linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea predisposto sulla base del Formulario standard per la notifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 »;
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi incluse:
a) la nota della Regione Piemonte prot. 15497 del 22 novembre 2023;
b) il provvedimento di iscrizione di IT Holding s.r.l. del 27 settembre 2023 nel « Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL di AMP nella categoria C1 (Servizi ferroviari fino a 500.000 km) »;
c) l'« Elenco degli iscritti al Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL », nella parte in cui include IT Holding S.r.l.;
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato e del conseguente subentro della Società ricorrente nell'affidamento in oggetto ovvero, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 23 aprile 2024:
per l’annullamento
- della Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, Reg. Gen. N. 220 del 27 marzo 2024, avente ad oggetto « Aggiudicazione in via provvisoria del contratto di servizio che regola la concessione del servizio ferroviario (SFS) sulle linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea alla società IT Holding S.r.l. con sede in Piazza Adriano 12 - Torino - CAP 10138 - P.IVA/C.F. 12386900018, sulla base dei documenti inviati dalla società che costituiranno allegati al contratto di servizio. - (CIG) B0FA5F96F2 » e relativi allegati;
nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi incluse:
a) la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, Reg. Gen. N. 206 del 21 marzo 2024, avente ad oggetto « Approvazione dello Schema del Contratto di Servizio Ferroviario delle linee Sospese (SFS) per le linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea, comprensivo degli allegati », ivi incluso lo schema del Contratto di Servizio e i relativi allegati;
b) la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, Reg. Gen. N. 265 del 16 aprile 2024, avente ad oggetto « Deposito cauzionale da parte di TU OL SR (E.A.- E.R.- U.I. € 85.083,04) - Variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 175, comma 5- quater , lett. e) D. Lgs. 267/2000 »;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 10 giugno 2024:
per l’annullamento
- del provvedimento del 27 settembre 2023 con cui IT Holding s.r.l. è stata inserita nel « Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL di AMP nella categoria C1 (Servizi ferroviari fino a 500.000 km) » nonché dell’« Elenco degli iscritti al Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL », nella parte in cui include IT Holding S.r.l.;
- della Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, Reg. Gen. n. 924 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto « Approvazione Avviso di Preinformazione - Aggiudicazione diretta di un Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Passeggeri Ferroviario ai sensi dell’art. 5 par. 4 del Regolamento (CE) 1370/2007 – linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Linea Ceva-Ormea » e del relativo « Avviso di pre-informazione della procedura di aggiudicazione diretta ai sensi dell’art. 5 par. 4 del Regolamento 1370/20072, di un contratto di servizi che regolerà il servizio di trasporto pubblico passeggeri ferroviario linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea predisposto sulla base del Formulario standard per la notifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 », nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi inclusa:
a) la nota della Regione Piemonte, prot. 15497 del 22 novembre 2023, con cui è stato comunicato ad AMP l’interesse della Giunta Regionale del Piemonte alla riattivazione delle linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea secondo la proposta ricevuta da IT Holding s.r.l.;
b) la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, Reg. Gen. n. 206 del 21 marzo 2024, avente ad oggetto « Approvazione dello Schema del Contratto di Servizio Ferroviario delle linee Sospese (SFS) per le linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea, comprensivo degli allegati », ivi incluso lo schema del Contratto di Servizio e i relativi allegati;
c) la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, Reg. Gen. n. 220 del 27 marzo 2024, avente ad oggetto « Aggiudicazione in via provvisoria del contratto di servizio che regola la concessione del servizio ferroviario (SFS) sulle linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea alla società IT Holding S.r.l. con sede in Piazza Adriano 12 - Torino - CAP 10138 - P.IVA/C.F. 12386900018, sulla base dei documenti inviati dalla società che costituiranno allegati al contratto di servizio. - (CIG) B0FA5F96F2 » e relativi allegati;
- degli atti connessi, presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società IT Holding s.r.l. e dell’Agenzia della mobilità piemontese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del 20 novembre 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il 22 dicembre 2023 l’Agenzia della mobilità piemontese ha approvato un avviso di preinformazione, ai sensi dell’art. 5, par. 4 del Regolamento 1370/2007, avente ad oggetto l’affidamento diretto alla IT Holding s.r.l. del servizio di trasporto pubblico passeggeri sulle linee Cuneo-Saluzzo-Savignano e Ceva-Ormea.
2. L’intenzione dell’amministrazione procedente è stata contestata dall’odierna ricorrente che, con ricorso, notificato il 22 gennaio 2024 e depositato il successivo 24 gennaio, ha impugnato il provvedimento, de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. All’esito dell’udienza camerale del 14 febbraio 2024 la ricorrente ha rinunciato alla propria istanza cautelare e il merito della controversia è stato fissato all’udienza pubblica del 20 novembre 2024.
4. Il 21 marzo 2024 la resistente ha approvato la documentazione contrattuale per l’affidamento della gestione delle linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea, ivi compreso lo schema di contratto e i relativi allegati mentre, il successivo 27 marzo, l’Agenzia ha aggiudicato provvisoriamente il servizio (determina 220/2024).
5. I provvedimenti de quibus sono stati impugnati con motivi aggiunti, notificati il 22 aprile 2024 e depositati il giorno successivo.
6. All’udienza camerale dell’8 maggio 2024 la ricorrente ha nuovamente rinunciato alla propria istanza cautelare.
7. Il 10 giugno 2024 la ricorrente ha ulteriormente integrato la prioria impugnazione con ulteriori motivi aggiunti e, in prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato documenti e memorie nei termini di rito.
8. Il 4 novembre 2024 è intervenuta ad adiuvandum la società Arriva Italia s.r.l..
9. All’udienza pubblica del 20 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione degli artt. 2 e 5, par. 4, Reg. CE n. 1370/2007; dell’art. 12 del Contratto di Servizio SFR 2022-2032 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, in virtù del menzionato contratto i servizi oggetto di affidamento diretto sarebbero già stati affidati a EN, tant’è che sarebbe stato previsto uno specifico meccanismo di riattivazione.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Ai sensi dell’art.