TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-04-21, n. 201700407

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-04-21, n. 201700407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700407
Data del deposito : 21 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2017

N. 00407/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00976/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 976 del 2016, proposto da:
G s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Di Modugno in Bari, via Maggiore Turitto, n. 3;

contro

Comune di Trani non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza n. 1583 del 5.11.2015 del T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, relativa alla restituzione degli oneri di urbanizzazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 12 aprile 2017, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 la dott.ssa C C;

Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Vista la sentenza n. 1583 del 5.11.2015, pronunciata da questa Sezione del T.A.R. con cui il Comune di Trani è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 27.425,24 oltre interessi, spese di giudizio ed accessori;

Rilevato che, con nota depositata nel corso dell’odierna udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso proposto dalla ricorrente per l’esecuzione della suindicata sentenza, il legale della G s.r.l. ha comunicato che il Comune di Trani, successivamente alla proposizione del ricorso in ottemperanza, ha dato integrale esecuzione al giudicato, dichiarando l’intervenuta cessazione della materia del contendere, con richiesta di condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, atteso il tardivo adempimento;

Ritenuto che, essendo stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio la pretesa della ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;

Ritenuto che le spese della presente fase di giudizio debbano essere liquidate in euro 800,00 (ottocento/00) e che le stesse debbano essere poste a carico dell’amministrazione resistente con distrazione in favore del difensore del ricorrente come da sua specifica richiesta.

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