TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2014-11-20, n. 201401919

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2014-11-20, n. 201401919
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201401919
Data del deposito : 20 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05033/2014 REG.RIC.

N. 01919/2014 REG.PROV.CAU.

N. 05033/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5033 dell’anno 2014, proposto da:


I N, rappresentato e difeso dall'avv. L M E, con il quale è legalmente domiciliato presso la Segreteria del

TAR

Campania-Napoli;


contro

Comune di Ciorlano, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento n.1276 del 25.6.14 servizio ambientale di Ciorlano, notificato il 26.6.14, con il quale è stata respinta l'istanza prot. n. 2510 del 6.11.2007 del ricorrente, tendente ad ottenere la compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.167 del d.lgs. n.42 del 2004 per l'esecuzione di lavori di costruzione di un fabbricato ad uso cucina rustica;

- di ogni altro atto annesso, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’impugnato diniego risulta fondato sul negativo parere reso, ai sensi dell’art. 167 Decr. Leg.vo 42/2004, dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per Caserta e Benevento;

Considerato che in detto parere è stato correttamente rilevato che l’effettuato intervento, avendo comportato aumento dei preesistenti volumi e superfici, non rientra nella casistica di cui all’art. 167 Decr. Leg.vo 42/2004;

Considerato che, in assenza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, nessuna parte di manufatto può qualificarsi legittima e da salvaguardare (tanto più dopo l’operata radicale trasformazione del bene oggetto di istanza di condono) , e, comunque, gli effetti di una eventuale demolizione potranno essere valutati solo dopo l’emissione di un ordine in proposito;

Considerato che, peraltro, nessun pregiudizio grave ed irreparabile appare derivare in via immediata dal provvedimento oggetto di gravame;

Considerato che nulla va disposto in ordine alle spese della presente fase cautelare, stante la mancata costituzione dell’intimato Comune di Ciorlano;

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