TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202410141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202410141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410141
Data del deposito : 21 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2024

N. 10141/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03406/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3406 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Tursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Taranto, viale Trentino, 155;



contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ambasciata d’Italia a Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

A) Quanto al ricorso introduttivo,

- del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad n. -OMISSIS-del 16 dicembre 2022, notificato in data 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “ provvedimento di diniego di visto ”;

- nonché, ove di interesse, di ogni altro atto (anche sconosciuto) presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per l’annullamento e/o declaratoria di illegittimità

del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata in data 19 gennaio 2023, con la quale il ricorrente ha richiesto all’Ambasciata d’Italia a Islamabad di prendere visione del parere negativo emesso dalla Questura Competente al rilascio del prescritto nulla osta al reingresso;

e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’istanza di cui sopra;

e per la condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’esibizione ex art. 116, comma 2, cod.proc.amm. della documentazione oggetto dell’istanza di accesso del 19 gennaio 2023;

B) Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 settembre 2023,

per l’annullamento

- del parere sfavorevole adottato, in data 10.12.2022 (notificato il 14.07.2023), dalla Questura di Taranto;

- del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Taranto in data 05.04.2019 e notificato in data 14.07.2023;

- nonché, ove di interesse, di ogni altro atto (anche sconosciuto) presupposto, connesso e/o consequenziale;

- nonché degli atti e comportamenti già impugnati con il ricorso introduttivo;

C) Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 ottobre 2023,

per l’annullamento

- della nota “ -OMISSIS- ” avente ad oggetto “ -OMISSIS-/Ministero Affari Esteri – Ricorso Tar Lazio Rg 3406/2023 ” adottata dall’Ufficio immigrazione della Questura di Taranto;

- nonché degli atti e comportamenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino pakistano presente sul territorio nazionale fino al 2017, rappresentava di essere stato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo e che in data 18 ottobre 2017 si era recato presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Taranto per chiederne il rinnovo. Il ricorrente affermava di essersi, all’epoca, trasferito da Lecce a Taranto per motivi di lavoro.

1.1. Il ricorrente, inoltre, rappresentava di essere tornato in Pakistan nel 2017, a causa di gravi problemi di salute, e di essere ivi rimasto a risiedere.

1.2. Il ricorrente, in data 3 giugno 2022, presentava all’Ambasciata d’Italia a Islamabad una domanda tesa al rilascio di un visto di reingresso.

1.3. La Rappresentanza diplomatica italiana, con nota n. -OMISSIS-del 16 dicembre 2022, notificata al ricorrente in data 23 dicembre 2022, negava il visto richiesto sulla base della seguente motivazione “ Ella non ha comprovato di possedere i requisiti previsti dall’art. 8 comma 3 del D.p.r. n. 31/08/1999 n. 394 in quanto la competente Questura non ha concesso il prescritto Nulla Osta ” (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente del 26 febbraio 2023).

1.4. La parte ricorrente, in data 9 gennaio 2023, presentava alla Questura di Lecce una istanza di accesso tesa ad ottenere copia del parere negativo richiamato nel provvedimento di diniego del visto di reingresso in parola (cfr. doc. 8 della produzione di parte ricorrente del 26 febbraio 2023).

1.4.1. La Questura di Lecce, con nota del 14 gennaio 2023, riscontrava la richiesta ostensiva della parte ricorrente, trasmettendo copia della comunicazione inviata all’Ambasciata d’Italia a Islamabad nella quale si rappresentava che il ricorrente aveva depositato istanza di permesso di soggiorno presso la Questura di Taranto e, dunque, l’Ufficio immigrazione della Questura di Taranto era competente a fornire il parere in ordine al suo reingresso nel territorio nazionale (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente del 26 febbraio 2023).

1.5. Il ricorrente, in data 19 gennaio 2023, presentava all’Ambasciata d’Italia a Islamabad una istanza di accesso, al fine di ottenere l’ostensione del parere negativo della Questura competente (cfr. doc. 7 della produzione di parte ricorrente del 26 febbraio 2023).

1.5.1. Tale istanza di accesso non veniva riscontrata nel termine di trenta giorni e risultava inevasa al momento della proposizione del ricorso in esame.

2. Il ricorrente, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio affidato a tre differenti motivi, insorgeva avverso il provvedimento con il quale la Rappresentanza diplomatica italiana in Pakistan gli aveva negato il rilascio del visto di reingresso, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedeva l’annullamento.

Con la proposizione del gravame introduttivo, inoltre, il ricorrente impugnava, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., anche il silenzio formatosi sulla istanza ostensiva presentata in data 19 gennaio 2023 all’Ambasciata d’Italia a Islamabad, chiedendo l’accertamento del suo diritto di accedere al parere della competente Questura, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione di tale documento.

Veniva, inoltre, proposta azione di condanna ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.p.a., con la quale si chiedeva il rilascio del visto richiesto sul presupposto che non residuasse alcun margine di discrezionalità in capo alle amministrazioni resistenti.

2.1. In particolare, con il primo motivo di ricorso, veniva contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego per violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che la sua adozione non era stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di visto presentata dalla parte ricorrente.

2.1.1. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, lamentava l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego per difetto di motivazione – in quanto non sarebbe stato esplicitato il percorso logico seguito dalla Rappresentanza diplomatica italiana per addivenire alla decisione di rigetto dell’istanza di visto – e per travisamento dei fatti – in quanto l’Ambasciata d’Italia a Islamabad avrebbe erroneamente richiesto il nulla osta alla Questura di Lecce e non invece a quella di Taranto, competente nel caso di specie in ragione dell’intervenuto cambio di residenza da Lecce a Taranto –.

2.1.2. Con il terzo motivo di ricorso veniva contestata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Rappresentanza diplomatica italiana sull’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 19 gennaio 2023.

2.2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia a Islamabad, in data 28 febbraio 2023, si costituivano solo formalmente nel presente giudizio.

2.3. La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-dell’8 giugno 2023, resa all’esito dell’udienza camerale del 7 giugno 2023, accoglieva l’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., ordinando alle amministrazioni resistenti di ostendere la documentazione richiesta dalla parte ricorrente.

3. Il ricorrente, in data 11 settembre 2023 notificava e depositava un primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale contestava, da un lato, la legittimità del parere sfavorevole della Questura di Taranto del 10 dicembre 2022, dall’altro, la legittimità del provvedimento del 5 aprile 2019, notificato in data 14 luglio 2023, con il quale la Questura di Taranto aveva respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente e, dall’altro ancora, la legittimità del silenzio serbato dalla Questura di Taranto sulla istanza di accesso del 19 luglio 2023, tesa ad ottenere l’ostensione del preavviso di rigetto relativo all’istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno, comunicata in data 18 ottobre 2017, nonché la “ pec di richiesta di parere al reingresso di -OMISSIS- in Italia inviata dalla Ambasciata d’Italia ad Islamabad all’Ufficio immigrazione della Questura di Taranto ” (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente dell’11 settembre 2023).

3.1. Il ricorrente, in punto di fatto, rappresentava che a seguito dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale questa Sezione aveva accolto la domanda incidentale ex art. 116 c.p.a., l’Ambasciata d’Italia a Islamabad in data 30 giugno 2023 aveva inviato, a mezzo pec, il parere sfavorevole espresso dalla Questura di Taranto.

3.1.1. Con il primo motivo aggiunto veniva contestata la legittimità del parere negativo

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