TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-09-15, n. 202202401
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Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 02401/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2022, proposto da
G C, C S, S C, N R e L T, rappresentati e difesi dagli avvocati L C e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L P in Piraino, Via Torre delle Ciavole 1;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati G M e T G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Palermo, Via Maggiore Toselli 5;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Reparti Speciali di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, già appartenenti alla Guardia di Finanza, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sollecitando in subordine il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) l’Amministrazione di appartenenza del ricorrente non ha certificato all’istituto previdenziale alcuna maggiorazione dell’ultimo stipendio con attribuzione di ulteriori scatti economici, per cui l’INPS non poteva corrispondere una buonuscita di importo maggiore rispetto a quanto liquidato;b) non tutti gli emolumenti che presentano natura retributiva possono essere valutati nella determinazione dell’indennità di buonuscita, ma solo quelli che siano espressamente contemplati dalla legge;c) l’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1987 ha dettato una disciplina uniforme per il personale delle Forze Armate, di Polizia e per il Corpo dei Vigili del Fuoco, prevedendo una maggiorazione della base pensionabile ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 503/1992, subordinata al pagamento della residua contribuzione previdenziale;d) per l’indennità di buonuscita occorre, invece, fare riferimento alle singole disposizioni di legge richiamate dal menzionato art. 4;e) il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 riguarda esclusivamente il personale della Polizia di Stato, mentre per il personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza trova applicazione l’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987, convertito in legge n. 468/1987, successivamente sostituito dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990;f) la norma indicata non contempla l’ipotesi di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e al riguardo deve specificarsi che il citato art. 1, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 397/1987 è stato sostituito dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, il quale però è stato abrogato dall’art. 2268, comma 872, del decreto legislativo n. 66/2010, per cui l’art. 1, comma 15-bis, è ora applicabile nella sua formulazione originaria, mentre l’art.