TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-01-09, n. 202400409
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2024
N. 00409/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 9;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno del 27.09.2018, notificato in data 22.10.2018 che ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992 (n. -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 dicembre 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 dicembre 2018 e depositato il 16 gennaio 2019 il ricorrente, cittadino rumeno, ha impugnato il decreto -OMISSIS- del 27 settembre 2018, notificato in data 22 ottobre 2019, con il quale il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza presentata in data 8 giugno 2016, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla definizione del richiesto provvedimento concessorio, il ministero ha rilevato la presenza
- della sentenza condanna a due mesi di reclusione emessa dalla della Corte di Appello di Firenze in data 29 gennaio 2015 per il reato di cui all’art. 482 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), per essere stato rinvenuto alla guida di un autoveicolo di proprietà con targhe alterate;
- della ordinanza del Tribunale di Firenze del 04 maggio 2015 di “sospensione del processo per messa alla prova” nell’ambito del distinto procedimento penale sempre per il reato di cui all’art. 482 c.p. per aver alterato il documento unico di regolarità contributiva dell’impresa di cui è titolare;
- di altro procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Firenze per violazione dell’art. 12 comma 5 del d. lgs. 286/1998 da cui però risultava assolto “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Sulla base di tali presupposti il ministero, previo espletamento di rituale sub-procedimento contraddittorio ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, ha denegato il richiesto provvedimento concessorio, evidenziando che “ anche una sola condanna o una sola notizia di reato possono … indurre a ritenere lo straniero non integrato nel tessuto sociale, in quanto il suo comportamento ha palesemente violato norme a fondamento del nostro sistema giuridico, ponendosi in contrasto con la civile convivenza ” e quindi valutando che dalle surriportate condotte di rilievo penale derivasse la non coincidenza tra interesse pubblico all’allargamento della platea della comunità nazionale e quello del ricorrente alla concessione della cittadinanza.
Il decreto è stato quindi gravato, unitamente agli atti ad esso presupposti, con un unico motivo di gravame – rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241 e dell’art. 9 della legge 5.2.1992, n. 91; eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore sui presupposti e travisamento dei fatti, e per carenza di motivazione. eccepito l’eccesso di potere per carenza di presupposti ed istruttoria nonché la violazione dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 – ove si contesta all’amministrazione procedente di non aver tenuto conto del complessivo stato di inserimento sociale e imprenditoriale del ricorrente e, inoltre, di non aver tenuto conto che il procedimento penale in cui si era registrata l’ordinanza di “messa alla prova” del Tribunale di Firenze del 4 maggio 2015 era stato dichiarato estinto in data 16 ottobre 2015 per “a seguito di intervenuto esito positivo della prova".
Si è costituito in giudizio il Ministero, per il tramite dell’avvocatura erariale, il quale – in vista dell’udienza di discussione del 7 luglio 2023 – ha dichiarato a questo Tribunale che “ alla luce degli ulteriori elementi acquisiti in sede di ricorso ”, aveva “ ritenuto di riaprire l’istruttoria sulla posizione del ricorrente ”.
Da tanto è discesa l’ordinanza istruttoria del -OMISSIS- e la fissazione