TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-12-17, n. 201101310
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N. 01310/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2011, proposto da:
M Z, rappresentato e difeso dagli avv.ti D G, R M e A I, con domicilio eletto presso lo studio legale Montanaro e Associati in Torino, via del Carmine, 2;
contro
Comune di Pocapaglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Paolo Sacchi, 44;
nei confronti di
M S, Ditta Macrì Aurelio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Pocapaglia prot. n. 3128 dell'11 ottobre 2010, ricevuto dal Geom. Z in data 15 ottobre 2010, a firma del Responsabile del Servizio Arch. Vacchetto, con il quale si comunica al Geom. Z "il DINIEGO all'accettazione dell'istanza di conformità, relativamente all'immobile sito in Pocapaglia in Strada Marcorelio n. 5/A, individuato a catasto al F. 6 mappale 242";
- dell'ordinanza n. 31 del 19 ottobre 2010, notificata al Geom. Z in data 29 ottobre 2010, con cui il Comune di Pocapaglia ordina al geom. M Z, alla Signora M S e alla ditta Macrì Aurelio "La messa in pristino dei lavori, come da situazione attuale eseguiti in DIFFORMITA' al Permesso di Costruire, sul fabbricato distinto a catasto terreni al F. n. 02 mappale 242;rendendoli conformi allo stato di progetto relativo al Permesso di Costruire n. 110/2004 del 28.08.2004 entro 60 giorni dalla data di notifica della presente".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pocapaglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pocapaglia, con provvedimento in data 11 ottobre 2010 – prot. n. 3128, respingeva l’istanza avanzata dal geom. M Z, direttore dei lavori, tesa ad ottenere l’accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, degli interventi riguardanti l’immobile sito in strada Marcorelio n. 5/A di proprietà della signora Marina Sibille, realizzati in difformità dal permesso di costruire n. 110/2004 precedentemente rilasciato per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia.
Con successiva ordinanza n. 31 in data 19 ottobre 2010 – prot. n. 3203, ordinava, inoltre, la messa in pristino dei lavori, rendendoli conformi allo stato di progetto relativo al su indicato permesso di costruire.
Il geom. Z, con ricorso ritualmente notificato e depositato, chiedeva l’annullamento dei citati provvedimenti, lamentandone l’illegittimità alla stregua di tre articolati motivi di gravame, rubricati rispettivamente “Violazione ed erronea applicazione di legge;erronea applicazione delle N.T.A. del P.R.G.C. – Eccesso di potere per errore e difetto di motivazione”, “Violazione e mancata applicazione di legge: art. 167, 149 D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. – Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, di motivazione, vizio del procedimento” e “Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 34 d.P.R. 380/2001 e succ. mod. – Eccesso di potere per errore e difetto di motivazione”.
Il Comune di Pocapaglia si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, contestandone la fondatezza.
Il ricorrente replicava con ulteriori memorie alle argomentazioni difensive ex adverso svolte e insisteva per l’accoglimento del gravame.
La causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 9 novembre 2011 e, quindi, trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Pocapaglia ha rigettato la sua istanza di accertamento di conformità degli interventi edilizi interessanti l’immobile di proprietà della signora Sibille, eseguiti difformemente dal permesso di costruire a questa precedentemente rilasciato, nonché quella della successiva ordinanza di rimessa in pristino emanata dall’ente civico.
Come noto, l’istituto della sanatoria edilizia trova compiuta disciplina all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale dispone che il permesso in sanatoria può essere ottenuto “se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.
E’, dunque, alla stregua dei presupposti previsti da tale norma che va analizzata la fattispecie fattuale oggetto di gravame, atteso che, nel caso di specie, è stata proprio tale “conformità” all’astratta fattispecie normativa ad essere stata, essenzialmente, messa in discussione dall’Amministrazione.
La decisione di denegare la sanatoria invocata dal ricorrente muove, infatti, dall’assunto che le difformità edilizie riscontrate (aumento dell’altezza di mt. 1,00 circa, con conseguente disallineamento del colmo del tetto con un’elevazione rispetto ai due colmi delle proprietà adiacenti;elevazione dell’altezza interna del piano terra e del primo piano, con conseguente aumento di volume di circa 30 mc) si pongano in contrasto con la disciplina urbanistico/edilizia vigente e, nello specifico, con gli artt. 5.1 e 5.3.1 delle norme tecniche di attuazione del vigente PRGC (d’ora in poi semplicemente NTA), che precludono, rispettivamente, la possibilità di aumentare il volume esistente degli edifici che, come quello in esame, sono ubicati in aree residenziali del centro storico con carattere storico-artistico-ambientale, e di alterare gli andamenti delle parti individuate quali “cortine edilizie” variando altezze, sagome etc., nonché con l’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, ostativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
L’analisi non può, quindi, che partire dalla lettura delle citate NTA.
Al riguardo, va, però, preliminarmente osservato che l’art. 5 di tali norme, rubricato “Interventi ammessi nelle aree residenziali del centro storico”, opera un distinguo tra le aree con carattere “storico-artistico-ambientale” individuate ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 56/77 e quelle con carattere “ambientale”, disciplinando in maniera leggermente differenziata gli interventi assentibili in ciascuna di esse.
Alle aree del primo tipo è dedicato, infatti, il punto 5.1, mentre a quelle del secondo il punto 5.2.
Dalla comparazione tra le due discipline è agevole, quindi, evincere, ai fini che qui interessano, che nelle aree con carattere “storico-artistico-ambientale” è ammessa, “nel rispetto dei contenuti di cui all’art.