TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-06-19, n. 201500917
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N. 00917/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2014, proposto da:
S V, in atti rappresentata dal tutore M V, S T, in atti rappresentata dal tutore C T, S G M, in atti rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale A M e A T, G M, in atti rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale S M e A G, P B, in atti rappresentata dal coniuge e tutore S R, tutti rappresentati e difesi dall'avv. S M, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti M G ed A L in Bari, alla via M. Fiorino n. 40/C;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A S, con domicilio eletto in Bari, c/o la sede dell’Avvocatura regionale al lungomare N. Sauro, n. 33;
per l'annullamento
-della delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2530 del 23 dicembre 2013 e delle allegate Linee Guida, tutte pubblicate nel B.U.R.P. del 29 gennaio 2014;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente i predetti provvedimenti amministrativi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. S M e avv. A S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti hanno impugnato la delibera di Giunta n. 2530 del 23 dicembre 2013 con la quale la Regione Puglia ha approvato, nel solco dell’art. 1, commi 1264 e 1265 della legge n. 296/2006, le Linee Guida per la corresponsione dell’assegno di cura alle persone gravemente non autosufficienti in relazione all’anno 2014, indirizzate a tutte le Aziende sanitarie.
Le Regioni erogano, invero, contributi economici in favore delle famiglie che assistono disabili gravissimi per alleggerire il relativo impegno e favorire la domiciliarità delle cure.
In particolare, la Regione Puglia ha previsto a parità di livello invalidante della malattia e di conseguente limitazione della vita quotidiana, misurata in punti B superiori a novanta, un trattamento economico di favore per i soggetti affetti da SLA/SMA (€. 1.100,00 mensili), limitando invece a €. 600,00 l’assegno mensile previsto per i soggetti affetti da altre malattie neurovegetative.
Nonostante la pari gravità della patologia e la pari condizione di totale non autosufficienza, dunque, il sostegno economico di cui si tratta è stato modulato in ragione del solo nomen della patologia stessa, in ultima analisi suddividendo i malati in due gruppi che, sebbene di pari gravità, risultano destinatari di un trattamento economico differenziato.
Gli odierni ricorrenti sono tutti affetti da rare patologie neurovegetative, a causa delle quali sono completamente immobilizzati e totalmente privi di autonomia;ed è incontroverso in punto di fatto che la condizione di gravità superi in tutti i casi i novanta punti B.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, con atto prodotto in data 31 gennaio 2015 e, nel tentativo di giustificare la scelta operata con la delibera gravata e di difenderne la legittimità, chiede il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 273/2014 di questa Sezione, è stata accordata la richiesta tutela cautelare sul presupposto che “.. le malattie dalle quali i ricorrenti sono affetti, che rendono gli stessi privi di autonomia ed autosufficienza, paiono -ad un esame sommario proprio di tale fase cautelare- in tutto assimilabili alla categoria delle patologie SMA/SLA sotto il profilo della gravissima disabilità che inducono, sicché non si giustifica la diversa entità del beneficio economico stanziato dalla Regione, diretto ad alleviare il peso delle cure e dell’assistenza quotidiane ”.
All’udienza del 19 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto in coerenza con la valutazione del fumus già operata in sede cautelare.
Deducono in particolare i ricorrenti la violazione del quadro normativo di riferimento e l’evidente disparità di trattamento provocata dalle impugnate linee guida che, irragionevolmente, riservano un trattamento differenziato a situazioni del tutto analoghe.
La normativa statale di riferimento, di rango primario e secondario, non supporta in effetti una simile discriminazione, riferendosi le disposizioni di settore indifferentemente alle persone non autosufficienti. Così l’art. 1, commi 1264 e 1265 della legge n. 296/2006 che ha istituito il Fondo per le non autosufficienze (F.N.A.);così l’art. 1, comma 272 della legge n. 228/2012 che ha finanziato il fondo di cui si tratta;così, infine, il Decreto interministeriale del 20.3.2013 che ha disposto la ripartizione delle risorse assegnate alle Regioni, destinando oltre diciassette milioni di euro alla Regione Puglia.
In particolare tale decreto, dopo che all’art.2 ha individuato le aree di intervento con esclusivo riferimento alle “persone non autosufficienti”, al successivo art. 3, rubricato “disabilità gravissime”, destina una quota non inferiore al 30% delle risorse ripartite in base al decreto stesso ad “… interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima ”. Al contempo ne fornisce una definizione in termini generali, includendovi soltanto a titolo meramente esemplificativo le persone affette da SLA: “ Per persone in condizioni di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.) ”.
Allo stesso modo, il menzionato comma 272 dell’art.1 della legge n. 296/2006 include espressamente tra gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze (F.N.A.) quelli a sostegno dei malati di SLA;ma, stando al tenore della disposizione, tali interventi non esauriscono il novero di quelli previsti.
In buona sostanza, la normativa statale cui la delibera regionale ha inteso dare attuazione in nessun modo consente la discriminazioni tra soggetti affetti da gravissime patologie, a pari livello di disabilità e di non autosufficienza.
Del resto la stessa difesa della Regione Puglia, nonostante l’impegno profuso nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della sperimentazione degli ultimi anni, non riesce a giustificare la disparità di trattamento tra malati di SLA/SMA e soggetti affetti da altre gravissime patologie, a parità di punteggio B;ed anzi, essa stessa chiarisce che proprio siffatto punteggio consente di “parificare” patologie ben diverse tra loro (cfr. atto di costituzione pag. 18, primo cpv.) e non può negare che il decreto interministeriale del 2013 abbia ampliato –rispetto al decreto del 2011- la platea dei beneficiari delle risorse includendovi i disabili affetti da patologie diverse dalla SLA (cfr. stessa memoria pagg. 11 e 12).
4.- Il ricorso va, dunque, accolto e per l’effetto annullate le linee guida gravate nella parte in cui riservano un trattamento economico deteriore alle patologie gravissime diverse dalla SLA, a parità di punteggio B (oltre i 90 punti).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.