TAR Firenze, sez. III, sentenza 2023-03-31, n. 202300321
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2023
N. 00321/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00873/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MM Terriaca, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e presso la stessa domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Comune di Isola del Giglio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Spartaco Lavagnini, 13;
e con l'intervento di
ad DI :
LF EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Mazzoncini e Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso originariamente proposto:
del parere negativo dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, reso nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985, richiesta in data 30 giugno 1987, prot. 3506, notificato in data 25 maggio 2021;
nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente;
con i motivi aggiunti depositati in data 18 novembre 2021:
- in parte qua , del provvedimento di condono edilizio n. 15 rilasciato ai sensi della L. n. 47/1985 in favore della Dott.ssa MM Terriaca dal Comune di Isola del Giglio in data 27 settembre 2021 nella limitata parte in cui nega la “ sanatoria straordinaria con riferimento alle opere relative alla realizzazione della piscina, delle opere connesse (muri, percorsi, recinzioni ecc.) e della pavimentazione esterna ”;
- di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura (per mero errore materiale denominato Ministero del Turismo), della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo e del Comune di Isola del Giglio;
Visto l’atto di intervento ad DI depositato dal sig. LF EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi i difensori della ricorrente e del Comune di Isola del Giglio, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente è proprietaria di alcune unità immobiliari poste all’interno di un fabbricato denominato “Torre” e di un’area pavimentata e terrazzata di circa 2.527 mq, sulla quale insiste una piscina, beni posti nel territorio del Comune di Isola del Giglio, sull’Isola di Giannutri, in località Cala Spalmatoio.
Il complesso immobiliare ricade in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497, apposto con Decreto Ministeriale del 14 dicembre 1959, contenente “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di Isola del Giglio (Grosseto), compresa l’isola di Giannutri ”.
L’area è inoltre sottoposta a vincolo culturale ai sensi della l. 1 giugno 1939, n. 1089, apposto con D.M. del 27 luglio 1973, in virtù di un approdo romano presente sulla sponda della Cala Spalmatoio, dirimpetto alla proprietà della ricorrente, dall’altro lato della cala.
In data 30 giugno 1987 sono state presentate due domande di concessione in sanatoria ex lege n. 47/1985, aventi ad oggetto, rispettivamente, la realizzazione di unità a destinazione residenziale in difformità dalla Licenza Edilizia n. 23/1966 e la realizzazione di una piscina nell’area esterna di pertinenza del complesso immobiliare.
In data 29 gennaio 2020, i beni di proprietà della ricorrente sono stati promessi in vendita al sig. LF EN, con contratto preliminare di compravendita, e la ricorrente ha sollecitato al Comune la definizione della pratica di condono.
Il 4 giugno 2020, la commissione comunale per il paesaggio del Comune di Isola del Giglio ha espresso parere favorevole, ritenendo le opere compatibili rispetto ai vincoli presenti sull’area.
Il 19 giugno 2020, il Comune ha quindi trasmesso la pratica edilizia alla Soprintendenza per l’espressione del parere di competenza, come previsto dall’art. 32 della l. n. 47/1985.
Dopo avere chiesto ed ottenuto alcune integrazioni documentali, con nota prot. 12337, notificata in data 11 maggio 2021, la Soprintendenza ha rilasciato parere favorevole “ per le opere di ristrutturazione esterna/ampliamento «Torre»” e ha comunicato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di condono per “ la realizzazione della piscina, muri e pavimentazione esterna ”, invitando l’istante a presentare le proprie osservazioni.
All’esito del procedimento, con nota notificata il 25 maggio 2021, la Soprintendenza ha trasmesso il parere negativo definitivo, oggetto di impugnazione.
2. Avverso il parere della Soprintendenza è insorta la ricorrente, chiedendone l’annullamento.
Con ricorso per motivi aggiunti la stessa ha impugnato anche il provvedimento comunale n. 15 del 27 settembre 2021, nella parte in cui - recepito il parere della Soprintendenza - è stato negato il condono per la piscina e l’area pavimentata.
La ricorrente ha formulato anche domanda di risarcimento del danno che sarebbe stato causato dall’illegittimo diniego di condono della piscina, che comporterebbe una diminuzione del valore del complesso immobiliare e metterebbe a repentaglio la vendita del bene a favore del sig. EN; in ogni caso, le condotte di Soprintendenza e Comune avrebbero determinato un ritardo nell’avvio dei lavori di ristrutturazione, con la conseguente impossibilità di utilizzare hotel e ristorante nella stagione estiva.
In via istruttoria, infine, la ricorrente chiede al Tribunale di disporre consulenza tecnica d’ufficio per la puntuale quantificazione dei danni subiti.
3. Il sig. EN ha proposto atto di intervento ad DI .
4. Il Comune si è