TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-11-09, n. 201800649
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2018
N. 00649/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P D M, M R, N I, M A I, V D B, Societa' Agricola Santoianni di Santoianni Antonio & C S, rappresentati e difesi dagli avvocati A P, M C, G P, con domicilio eletto presso lo studio M C sito in Campobasso, alla via Xxiv Maggio n. 137;
contro
Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso presso i cui Uffici domicilia in Campobasso, alla via Garibaldi, 124;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
I M, rappresentato e difeso dall'avvocato D Sno, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Xxiv Maggio 137;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-degli impliciti provvedimenti di esclusione insiti nelle domande di accesso alla sottomisura 13.1 per pagamenti compensativi per le aree montane: n° 74210585522 e avente data 12.06.2017 per Di Memmo Paride; n° 74210352097 e avente data 30.05.2017 per Iarocci Nicola; n° 74210462318 e avente data 06.06.2017 per Iarocci Michele Antonio; n° 74210463480 e avente data 06.06.2017 per Di Biase Vincenzo; n° 7421;
- del bando di gara approvato con determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 67 del 18.04-2017 – ed ad essa allegato – avente oggetto: << Reg. UE n. 1305/2013 P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise. Misura 13 “ Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - sottomisura 13.1 “Pagamenti compensativi per le aree montane”. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'anno 2017 >> pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 18 aprile 2017, nella parte in cui per il tramite dell'allegato “ Elenco dei Comuni classificati come Montani ” (fonte ISTAT al 30.01.2015) – anch'esso impugnato – esclude dalle zone montane ammesse al beneficio i Comuni di Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia e Montorio dei Frentani;
- nonché del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Molise approvato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 03.08.2015, nella parte in cui non include nei Comuni ammessi a beneficio quelli di Bonefro, San Giuliano di Puglia, Montorio dei Frentani e Colletorto;
-nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali, o comunque connessi;
e per la condanna
dell’amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti per effetto degli atti impugnati, che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio.
per quanto riguarda i motivi aggiunti
per l’annullamento, previa sospensione,
del bando di gara approvato con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 33 del 28.02.2018 avente ad oggetto << Reg. UE n. 1305/2013 P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise. Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - sottomisura 13.1 “Pagamenti compensativi per le aree montane”. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'anno 2018>> pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise dal 1.03.2018 fino al 16.03.2018 nella parte in cui per il tramite dell'allegato “ Elenco dei Comuni classificati come Montani” (fonte ISTAT al 30.01.2015) – anch'esso impugnato – esclude dalle zone montane ammesse al beneficio i Comuni di Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia e Montorio dei Frentani;
-degli impliciti provvedimenti di esclusione che deriverebbero automaticamente dalle proponende domande di accesso alla sottomisura 13.1 relativa alla annualità 2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Regione Molise con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n° 67 del 18 aprile 2017, pubblicata in pari data sul B.U.R. Molise, approvava il Bando di gara relativo alla “ Misura 13- indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – sottomisura 13.1 Pagamenti compensativi per le aree montane ”.
Tale indennità, come chiarito all’art. 1 del Bando, aveva come obiettivo quello di “ preservare e mantenere le attività agricole in aree caratterizzate da svantaggi naturali” attraverso il sostegno del reddito agli agricoltori ed era, pertanto, rivolta alle aree montane ove “ l’altitudine, pendenza e clima costituiscono ostacoli naturali ad un’attività agricola che rappresenta una risorsa importante per la biodiversità e per la vitalità di tali territori ”.
L’art. 2 del Bando specificava anche che l’intervento in esame “ consisteva nel pagamento di una indennità che sostenga il mantenimento delle pratiche agricole in zona montana.
Il pagamento è dimensionato sulla base degli svantaggi fisici e dei sistemi agricoli presenti in tale aree” e che tali “svantaggi fisici sono legati all’altitudine, alle pendenze ed alle condizioni orografiche del territorio che si traducono in:
-presenza di condizioni climatiche più restrittive rappresentate da periodi di luce più brevi e da condizioni metereologiche più variabili rendendo i periodi vegetativi delle piante più brevi;
-presenza, anche nelle zone a minor altitudine, di pendii troppo ripidi per l’utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;
-maggiori difficoltà di accesso ai fondi agricoli;
-elevata frammentazione fondiaria anche all’interno delle stesse aziende dovuta alle caratteristiche orografiche del territorio ed alla presenza di barriere naturali;
- maggiori rischi idrogeologici dovuti alle pendenze ed ad una maggiore intensità delle piogge ”.
Le zone montane, infine, dovevano intendersi quelle “ delimitate in conformità all’art. 32 par. 2 del reg UE 1305/2013 e, fino a nuova diversa disposizione, ai sensi dell’art 3 par. 3 della Direttiva 76/268/CEE e sue s.m.i. ”
Venivano, indi, individuati, dall’art. 3, quali beneficiari della misura, i soggetti “ le cui superfici risultano coltivate in zone montante delimitate in conformità dell’art. 32 par. 2 del reg. UE 1305/2013 e, fino a nuova diversa disposizione, ai sensi ai sensi dell’art 3 par. 3 della Direttiva 76/268/CEE e sue s.m.i. ricadenti nella Regione Molise” mentre all’art. 4 veniva previsto, quale condizione di ammissibilità alla misura, il possesso di almeno il 75% della SAU (superficie agricola utilizzata) all’interno della zona montana.
Al Bando veniva, infine, allegato un elenco di Comuni classificati come montani di fonte ISTAT e risalente al 30.01.2015 nel quale non comparivano i Comuni di Bonefro, San Giuliano di Puglia,