TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-06-12, n. 202300603

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-06-12, n. 202300603
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300603
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 00603/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00444/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2017, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ispettorato Interregionale Liguria Lombardia Piemonte Valle D’Aosta, non costituito in giudizio;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella - Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;



per l’annullamento

- del provvedimento/ nota prot. n. 773 del 17.1.2017 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella - Vercelli, successivamente notificato, redatta dal Capo dell’Ispettorato del Lavoro di Biella - Vercelli avente ad oggetto: “ provvedimento di riesame ” con cui è stato confermato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed è stato assegnato al ricorrente il termine di giorni 15 per l’assolvimento degli obblighi di legge ai fini della revoca del provvedimento di sospensione con l’avvertimento che decorso detto termine senza che sia data dimostrazione dell’adempimento il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale riprenderà efficacia;

- del provvedimento/ nota prot. n. 3703 del 27.3.2017, notificato lo stesso giorno via pec, dall’Ispettorato Interregionale Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta con cui è stato respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento n. 773 del 17/01/2017 adottato dalla ITL di Biella - Vercelli;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento (fra cui in particolare: il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in data 29 ottobre 2009, con decorrenza dalle ore dodici del giorno 30/10/2009, a firma dei Funzionari Ispettivi in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Vercelli), nonché di tutti gli atti allo stato non noti, avverso i quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso;

nonché per l’accertamento e/o dichiarazione del diritto/interesse del ricorrente a riprendere /proseguire la propria attività imprenditoriale agricola;

nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati ed in conseguenza del provvedimento del Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale del Lavoro di Vercelli, prot. n. 14613 in data 29.11.2012 già annullato da questo T.A.R. con sentenza n. 386/2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella - Vercelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

In data 29/10/2009 gli ispettori e i Carabinieri della Direzione Provinciale del Lavoro di Vercelli (attualmente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella-Vercelli) avevano eseguito un accertamento in un campo coltivato a kiwi, condotto dal sig. B A, e ivi avevano rilevato l’occupazione irregolare di cinque lavoratori intenti a raccogliere i frutti dagli alberi per deporli all’interno di cestini rossi.

ln pari data gli ispettori avevano adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14, comma 1, D.lgs. n. 81/2008, ratione temporis vigente, con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo (30/10/2009), per avere il sig. B occupato personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

ln data 11/11/2009 il sig. B presentava ricorso amministrativo ex art. 14, comma 9, D.lgs. n. 81/2008 alla Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte (attualmente Ispettorato Interregionale del Lavoro Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta), chiedendo la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività.

Il ricorso veniva respinto.

ln data 14 novembre 2012, a seguito della disposta sospensione da parte del Giudice del Lavoro di Vercelli dell’esecutorietà dell’ordinanza ingiunzione emessa per sanzioni amministrative, l’odierno ricorrente presentava istanza di riesame e revoca del provvedimento di sospensione dell’attività sia presso la Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte sia presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Vercelli.

La richiesta era respinta dal Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte, il quale adduceva l’impossibilità di pronunciarsi una seconda volta sul medesimo ricorso.

Il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Vercelli parimenti con provvedimento del 20/11/2012 respingeva la richiesta, ritenendo che la disposta sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza ingiunzione (riguardante sanzioni pecuniarie) non fosse idonea, per sé sola, a giustificare la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, adottato a seguito della rilevazione di personale occupato in nero.

Quindi, il sig. B adiva il T.A.R. per il Piemonte per l’annullamento del provvedimento datato 20/11/2012, nonché per

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