TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-13, n. 202304263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-13, n. 202304263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304263
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 04263/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01630/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2022, proposto da -OMISSIS-r, rappresentata e difesa dall’avvocato E P V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento del Ministero dell’Interno -OMISSIS- del 22 dicembre 2020, con cui è stata respinta l’istanza di cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 22 settembre 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 91/1992.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno in data 22 dicembre2020, con il quale è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 22 settembre 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, stante la presenza di pregiudizi di carattere penale acquisiti nel corso dell’istruttoria tramite l’informativa della Questura di -OMISSIS-del 17 giugno 2019, consistenti in una segnalazione del 22 giugno 2015, unitamente al coniuge, per il reato di cui all’art. 650 c.p., nonché per la presenza di una sentenza di condanna nei confronti del coniuge.

Con unico motivo di ricorso si eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, nonché per eccesso di potere per motivazione abnorme, insussistenza di ragioni ostative all’acquisto della cittadinanza, manifesta illogicità, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 27 della Costituzione, non avendo l’Amministrazione valutato la vetustà del precedente del coniuge e l’intervenuta estinzione per oblazione della condanna della richiedente.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in ragione dell’infondatezza delle censure ex adverso svolte e dell’omessa dichiarazione nella domanda di cittadinanza precedente penale di parte ricorrente.

Con ordinanza cautelare n. 1899 del 18 marzo 2022 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, in ragione della “ natura dei reati addebitati (art. 650), che sono stati non irragionevolmente valutati sfavorevolmente dalla PA al fine della formulazione del giudizio ad essa demandato in merito all’adesione ai valori ed al rispetto delle Istituzioni della Comunità di cui a far parte; lo stesso vale per quanto riguarda la condanna del coniuge per introduzione di prodotti falsi e ricettazione, pronunciata di recente, quindi valutabile quale ulteriore elemento del complessivo giudizio prognostico sopraindicato” .

Con memoria depositata in data 15 marzo 2022, la ricorrente ha replicato alla memoria dell’Avvocatura di Sato in merito all’omessa dichiarazione del precedente penale, rappresentando di essere stata imputata solo nell’anno 2017, ovvero successivamente alla domanda di cittadinanza.

All’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II

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