TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-11-15, n. 201201944

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-11-15, n. 201201944
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201944
Data del deposito : 15 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00940/2011 REG.RIC.

N. 01944/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00940/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 940 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sanofi Pasteur MSD s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti F C e G L P, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, via Nicolai, 43;

contro

Azienda Sanitaria Locale Foggia, rappresentata e difesa dall'avv.to M C, con domicilio eletto presso M C, in Bari, via Melo Da Bari, 140;

Regione Puglia;

nei confronti di

GlaxoSmithKline s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti E B L, A C e V C J, con domicilio eletto presso V C J in Bari - Mar. S. Giorgio, via Abate Eustasio, 5;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del provvedimento di esclusione dell'offerta di Sanofi Pasteur MSD s.p.a. con riferimento al lotto n. 11 della procedura aperta per la fornitura di vaccini occorrenti al dipartimento di prevenzione della ASL di Foggia, di cui al bando di gara pubblicato sul b.u.r.p. n. 194 del 30.12.2010, per come risultante dal verbale della seduta di gara del 06.04.2011 e dalla nota dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia - Area gestione patrimonio ASL FG -prot. n. 48/gpcer del 12.04.2011;

- del provvedimento di aggiudicazione in favore di GlaxoSmithKline s.p.a ;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Foggia e della GlaxoSmithKline s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota depositata in giudizio il 14 settembre 2012, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Maurizio Di Cagno (per delega dell'avv.to G L P) M C e Annalisa Morgese, quest’ultima per delega dell'avv. to V C J;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, l’istante ha chiesto l’annullamento dell’esclusione della propria offerta con riferimento al lotto n. 11 della procedura aperta per la fornitura di vaccini occorrenti al dipartimento di prevenzione della ASL di Foggia, di cui al bando di gara pubblicato sul b.u.r.p. n. 194 del 30 dicembre 2010, unitamente al provvedimento di aggiudicazione in favore della GlaxoSmithKline s.p.a., deducendo articolate censure sia di violazione di legge, che di eccesso di potere sotto diversi profili, contestando, in particolare, l’asserita non rispondenza del proprio prodotto alle specifiche tecniche contenute nella lex specialis;

- con ordinanza n. 597/2011, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare per carenza di “fumus boni iuris”, ritenendo la valutazione effettuata dall’Azienda sanitaria, pur nella sommarietà che contraddistingue il giudizio cautelare, non illogica e comunque immune dalle censure dedotte;

- con istanza depositata il 14 settembre 2012, la difesa della ricorrente domanda la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, in considerazione della intervenuta pressoché integrale esecuzione della fornitura in esame ;

- l’ASL Foggia resistente, preso atto della suesposta dichiarazione, chiede comunque la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite;

- all’udienza pubblica del 10 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ritenuto che:

- in accoglimento dell’istanza della ricorrente, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

- sussistono motivi equitativi, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c. 2 c.p.c. per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, attesa la complessità, sotto il profilo tecnico - scientifico, delle questioni prospettate;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi