TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-14, n. 202101945
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 01945/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03141/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3141 del 2004, proposto dalla CAl Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Panebianco e Salvatore Privitera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Privitera, in CA, via F. Riso, 95;
contro
l’Azienda Unita' Sanitaria Locale n. 8 di AC (ora ASP di AC), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Placido Petino e Marianna Saldigloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
dell’AUSL 8 di AC al rimborso delle prestazioni sanitarie erogate al di là del limite di budget imposto per l’anno 2000 alla società CAl Snc;
Visto il decreto ingiuntivo n. n. 2144 del 15.06.2004 emesso dal Tar CA;
Vista l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’Azienda Unita' Sanitaria Locale n. 8 - AC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 maggio 2021, celebrata da remoto, in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, il dott. Francesco Bruno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2144/2004 – emesso a seguito della presentazione del ricorso in epigrafe – questo Tar ha disposto a carico dell’AUSL 8 di AC, ed a favore della CAl snc, il pagamento dell’importo di euro 10.130,05 (lire 19.614.508) corrispondente alla differenza tra quanto interamente fatturato nell’anno 2000 dalla società CA (operante in regime di accreditamento col SSR) ed il tetto di spesa fissato dall’Azienda per l’anno 2000, oltre le spese legali per euro 465,62.
In sostanza, con il decreto ingiuntivo sono state rimborsate alla CAl snc tutte le prestazioni sanitarie erogate al di là del limite di budget imposto per l’anno 2000 alla società, sul presupposto che quel limite fosse stato tardivamente imposto all’attività della struttura sanitaria.
L’AUSL 8 di AC ha successivamente