TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-07-26, n. 202302347
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Testo completo
Pubblicato il 26/07/2023
N. 02347/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Libero Consorzio Comunale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P M M e M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò D'Alessandro e V F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con riguardo al ricorso introduttivo:
-della deliberazione di G.M. n. 13 del 25/1/2022, comunicata il 26/1/2022, con la quale è stata dichiarata la cessazione della destinazione ad uso scolastico dell’immobile di proprietà comunale sito in Enna, via Valverde, già assegnato in uso gratuito all’Ente ricorrente;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti eventualmente adottati dal Comune di Enna in conseguenza della su indicata deliberazione, allo stato non conosciuti
con riguardo ai motivi aggiunti :
-dell’ordinanza n. 2 del 19/4/2022, comunicata in pari data, con la quale il Dirigente dell’Area 2 del Comune di Enna ha ingiunto al Libero Consorzio Comunale di Enna il rilascio dell’immobile di proprietà comunale sito in Enna, via Valverde, censito al N.C.E.U., al fg. 39/N, part. 611, ex sede dell’istituto magistrale “D. Alighieri”, in quanto asseritamente « detenuto di fatto e senza legittimo titolo per la cessazione della destinazione ad uso scolastico... »
e per l’accesso ai documenti di cui all’istanza formulata dal Comune di Enna in data 3 agosto 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato il 25 marzo 2022 e depositato il 4 aprile 2022, il Libero Consorzio Comunale di Enna ha impugnato la delibera con la quale il Comune di Enna, preso atto della cessazione della destinazione ad uso scolastico dell’immobile di proprietà comunale sito in Enna, via Valverde - già occupato dall’Istituto magistrale “D. Alighieri” ed assegnato in uso gratuito alla Provincia Regionale di Enna (oggi Libero Consorzio) - ha dato mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti necessari a rientrare in possesso del bene.
1.1. Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, parte ricorrente ha rappresentato, in estrema sintesi, quanto segue: a) il Comune di Enna, con delibera di G.M. n. 198 del 29 aprile 1999, ha affidato in uso gratuito al Libero Consorzio Comunale di Enna l’immobile per cui è causa quale sede dell’Istituto Magistrale “Dante Alighieri”; b) a partire dal 31 dicembre 2001, sono stati realizzati lavori di ampliamento dell’originario plesso per un ammontare di € 1.988.359,00; c) nel 2010, vista la necessità di adeguare sismicamente l’edificio, è stato redatto apposito progetto e sono stati spesi € 1.255.817,41; d) i lavori di adeguamento sismico hanno avuto inizio il 4 maggio 2016 e sono stati ultimati l’1 agosto 2018; e) nel maggio 2016, è stata quindi disposta la chiusura dell’istituto ed il suo temporaneo trasferimento in altra sede; f) il Comune, nonostante fosse consapevole dei lavori in corso, ha “preso atto” della cessazione della destinazione ad uso scolastico dell’immobile a seguito del trasferimento dell’istituto e, con nota prot. n. 1709 del 28 gennaio 2022, ha invitato il ricorrente a liberare l’immobile, fissando per la riconsegna la data del 4 febbraio 2022; g) con nota prot. 4782 dell’8 marzo 2022, il Comune, ritenendo che l’immobile fosse stato lasciato nell’incuria per anni, ha intimato al Libero Consorzio di Enna di restituire l’immobile entro il termine di quindici giorni.
1.2. Ciò precisato in fatto, con un unico ed articolato motivo, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DELLA L. 23/1996 E DELL’ART. 139, COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS. 112/1998-VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 14 DELLA L. 241/1990 E DEGLI ARTT. 8 E 15 DELLA L.R. 10/1991 -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 97 COST. -ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DEI PRESUPPOSTI, NONCHÉ PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE.
In sintesi, deduce parte ricorrente quanto segue: a) gli immobili di proprietà comunale, assegnati in uso gratuito all’ente provinciale, sarebbero caratterizzati da un vincolo di destinazione pubblica ex lege e, pertanto, sarebbero sottratti alla libera disponibilità dell’ente proprietario; b) difetterebbe, a monte, la prospettata