TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 2023-01-20, n. 202300023
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Testo completo
Pubblicato il 20/01/2023
N. 00023/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2022, proposto da
A O C, L O C, rappresentati e difesi dall’avv.to A T, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via d’Azeglio n. 54;
contro
Comune di Montescudo-Monte Colombo, non costituitosi in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso la sua sede in Bologna, Via Testoni n. 6;
nei confronti
per l’annullamento
- DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 12/8/2022 N. 13, RECANTE L’ORDINE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO DI UN TERRENO SOVRASTANTE VIA BOLOGNA, OGGETTO DI PARZIALE CROLLO;
- DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E/O CONSEGUENTI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che la sentenza in forma semplificata può essere emessa, ai sensi dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo, anche in assenza dei difensori delle parti costituite, equivalendo la detta assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronuncia (cfr. sentenza sez. I – 12/10/2020 n. 607; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 26/11/2018 n. 6815; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 12/4/2019 n. 348; si vedano anche T.A.R. Palermo, sez. III – 22/9/2017 n. 2228 e T.A.R. Piemonte, sez. I – 3/4/2014 n. 568);
- che l’ordinanza sindacale impugnata racchiude l’intimazione a rimuovere la situazione di pericolo determinata dal crollo parziale del muro di contenimento del terreno di proprietà privata e di ripristinare le condizioni di stabilità della scarpata;
- che il richiamato verbale di sopralluogo 6/5/2022 sottolinea il rischio per l’incolumità delle persone in transito, e avverte che le piogge potrebbero innescare ulteriori cedimenti;
- che, nell’atto introduttivo del giudizio, gli esponenti lamentano la contraddittorietà tra la dichiarata urgenza – con obbligo di eseguire i lavori entro 15 giorni – e l’ampio lasso temporale trascorso dall’evento franoso di maggio, l’adozione dell’ordinanza (12 agosto) e la sua notifica (6 e 11 ottobre);
- che, decorsi 6 mesi (senza che il Comune abbia ritenuto di svolgere in proprio i lavori) non sarebbe giustificata l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente;
- che verbalmente sarebbe stata impedita ai tecnici dei ricorrenti l’adozione delle misure precauzionali, adducendo anche obbligo di interloquire preventivamente con il Genio civile;
- che i ricorrenti contestano sia la titolarità delle mura del borgo – che apparterrebbero al demanio – sia l’obbligo giuridico di provvedere alla riparazione, e invocano in proposito l’art. 30 del D. Lgs. 285/92 il quale stabilisce che la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade sono a carico dei privati proprietari se intendono evitare il riversamento del terreno a valle, ovvero della parte pubblica se garantiscono la stabilità o conservazione della strada (mentre ciascuno concorre per metà se la funzione è promiscua);
Tenuto conto, quanto all’eccezione in rito formulata dall’amministrazione statale costituita:
- che il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, nel caso di impugnazione di un provvedimento contingibile e urgente, adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, è da escludere che il relativo ricorso, se proposto solo per l'annullamento dell'ordinanza stessa, debba essere notificato anche al Ministero dell'Interno;