TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-11-05, n. 201004348
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Testo completo
N. 04348/2010 REG.SEN.
N. 02266/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2266 del 2009, proposto da Pr.Es Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Melato, con domicilio eletto presso lo stesso in TA, via Asiago, 54;
contro
Comune di TA;
per l'ottemperanza
al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 631/09 emesso dal Tribunale di TA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il giorno 23/3/2009 la odierna ricorrente notificava al Comune di TA il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe.
Con tale decreto veniva ingiunto al predetto Comune di pagare alla ricorrente, la somma di Euro 41.064.,00, quale sorte capitale, oltre gli interessi e le spese legali liquidate in complessivi Euro 1.021,50, oltre spese generali, IVA e CPA.
Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo in data 29/5/2009, munito della relativa formula .
Successivamente, la ricorrente, con atto notificato il 25/6/2009 intimava al Comune di TA di dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento monitorio di cui sopra, pagando la sorte capitale, gli interessi e le spese legali, nel termine di giorni trenta dalla notifica dell'atto stesso.
Poiché all'intimazione il Comune non faceva seguire, nel termine prescritto, alcuna determinazione, l’interessata, con atto depositato il 7/10/2009 (peraltro anche notificato al Comune il giorno 28/9/2009), proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione staccata di TA, chiedendo che venisse dichiarato l'obbligo del Comune di TA di conformarsi interamente al giudicato e la nomina di un commissario "ad acta" per l'adozione degli atti sostitutivi necessari per il pagamento di quanto dovutogli.
Il ricorso è stato ritualmente comunicato al competente Assessorato regionale che non ha fatto pervenire alcuna osservazione.
Alla camera di consiglio del 13/10/2010, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente ritenuta la competenza di questo Tribunale nel giudizio di ottemperanza promosso col ricorso in esame.
Il giudicato che discende dal decreto ingiuntivo sopra indicato comporta l'obbligo per il Comune di TA di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto ancora dovuto alla ricorrente nell'osservanza di tutto quanto statuito nel decreto stesso e precisamente: Euro 41.064.,00, quale sorte capitale, oltre gli interessi e le spese legali liquidate in complessivi Euro 1.021,50, oltre spese generali, IVA e CPA.
A tale obbligo, nonostante il tempo trascorso, l'Amministrazione si è finora sottratta. E poiché risultano osservate le formalità procedurali previste dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, circa la notificazione del decreto all'Amministrazione, la costituzione in mora della stessa e la comunicazione all’Autorità sopraordinata del ricorso in esame, questo va accolto e va conseguentemente dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Non rileva il fatto che la ricorrente non abbia rinotificato il decreto ingiuntivo dopo la formale dichiarazione di definitiva esecutività in data 23/9/2008, dato che la ricorrente ha espressamente rappresentato al Comune, nell'atto di diffida notificatogli il 25/6/2009, che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo con decreto del giudice di TA; indicazione quest'ultima che soddisfa la condizione prevista dall'art. 654, comma 2, c.p.c. secondo cui, nell'ipotesi in cui sia disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non occorre, ai fini dell' esecuzione, una nuova notificazione del medesimo decreto una volta che lo stesso sia dichiarato definitivamente esecutivo, purché nel precetto si faccia "menzione" del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà (la Corte di Cassazione, ha chiarito che la mancanza nel precetto di tale "menzione" determina la nullità del precetto stesso per effetto dell'art. 480, in relazione all'art. 479 c.p.c., in quanto tale adempimento sostituisce la formalità di una nuova notificazione del titolo in forma esecutiva e integra la precedente notifica del decreto non avente ancora efficacia esecutiva; cfr. Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 1980 , n. 3624).
Come puntualizzato dal T.A.R. Molise, Campobasso, con sentenza n. 272 del 5 aprile 2002, il decreto ingiuntivo notificato all'intimato al fine di far decorrere il termine per l'opposizione non deve essere notificato quale titolo esecutivo, essendo sufficiente la menzione nel precetto (o nell'atto di messa in mora ex art. 90, R.D. 17 agosto 1907 n. 642) del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto stesso, nonché l'avvenuta apposizione della formula esecutiva, trattandosi di elementi formali la cui