TAR Brescia, sez. II, sentenza 2013-06-25, n. 201300606
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Testo completo
N. 00606/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2006, proposto da:
Z C, Z P, Z D e Z G in proprio e quali eredi di Z G Battista, rappresentati e difesi dagli avv.ti S S, G P S A, N S, con domicilio eletto presso S S in Brescia, via Diaz, 13/C;
contro
Provincia di Mantova, rappresentata e difesa dagli avv.ti E P R e L S, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
Dirigente Area Gestione Territorio e Infrastrutture-Provincia di Mantova, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Consorzio Con.Cave (Ex Cesim), rappresentato e difeso dagli avv.ti G B V e G Milo, con domicilio eletto presso Pietro Sandrini in Manerbio, p.zza Italia, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento dirigenziale del 27.6.2006, n. 1595 di determinazione dell’indennizzo a seguito del rilascio di concessione edilizia ai controinteressati ed atti connessi;
- del decreto del dirigente della Provincia di Mantova n. 63610 del 14.9.2006, di occupazione d'urgenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova e del Consorzio Con.Cave (Ex Cesim);
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 4 aprile 2013, con la quale parte ricorrente, nel costituirsi con nuovo difensore, dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che i ricorrenti, nella loro qualità di eredi di Z G Battista (il cui decesso è documentato da apposito certificato di morte), si sono costituiti con nuovi difensori ed hanno contestualmente dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado in epigrafe indicato;
Ritenuto che, poiché tale dichiarazione non è stata notificata alle controparti, al Collegio, non potendo dare atto della rinuncia, non rimanga che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, contestualmente disponendo la compensazione delle spese del giudizio;