TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202200338
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 00338/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-Prot. nr -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui veniva rigettata la domanda di regolarizzazione presentata da -OMISSIS- in favore di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è un cittadino senegalese presente in Italia da oltre dieci anni in condizione di irregolarità.
Nel 2020 il signor -OMISSIS-, alle cui dipendenze il ricorrente lavorava irregolarmente, ha chiesto la regolarizzazione in suo favore ex art. 103 del DL n. 34/2020.
All’esito di articolato procedimento, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-ha emesso il preavviso di rigetto in data -OMISSIS-, affermando nel predetto preavviso che risultava mancante la documentazione richiesta in data -OMISSIS-.
Il datore di lavoro provvedeva ad integrare la documentazione ma, in data -OMISSIS-, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-adottava un secondo preavviso di rigetto, comunicando che la Questura aveva espresso parere negativo per presenza di condanna ostativa a carico dell’odierno ricorrente.
A tale preavviso di rigetto, così come nei confronti del primo, il ricorrente non replicava e, conseguentemente, in data -OMISSIS- lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-emetteva il provvedimento di rigetto Prot. nr -OMISSIS-, di cui in epigrafe, notificato in data -OMISSIS-, con cui respingeva la richiesta di emersione presentata a favore dell’odierno ricorrente per la presenza di una condanna ostativa nei confronti del medesimo.
Con memoria difensiva del -OMISSIS-, il difensore di parte ricorrente affermava che il signor -OMISSIS- non fosse una persona pericolosa, che i fatti contestati erano assai risalenti e che non rivestivano
gravità tale da rappresentare una concreta minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
Successivamente il signor -OMISSIS- proponeva ricorso avverso il sopra menzionato provvedimento di rigetto presso questo Tribunale, ricorso depositato in data 1° ottobre 2021, con cui chiedeva l’annullamento del predetto provvedimento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Omessa motivazione delle ragioni per cui non sono