TAR Potenza, sez. I, sentenza 2018-01-30, n. 201800090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2018-01-30, n. 201800090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201800090
Data del deposito : 30 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2018

N. 00090/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00270/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2017, proposto da:
Ettore D’Egidio, nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola sita in Viggiano, rappresentato e difeso dall’avv. F C, con domicilio ex art. 25, lett. a), cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;



contro

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in poi AGEA), in persona del legale rappresentante p.t., e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministero p.t., rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;



per l'annullamento

del provvedimento del 28.2.2017 (notificato il 10.3.2017), con il quale il Dirigente dell’Ufficio del Contenzioso Comunitario dell’AGEA ha accertato in via definitiva l’obbligo del sig. Ettore D’Egidio, con riferimento all’erogazione degli aiuti comunitari previsti dal Regolamento Comunitario n. 1782/2003, di restituire la somma complessiva di € 122.822,22, di cui € 106.125,24 per sorte capitale e € 6.696,98 per interessi calcolati dai singoli pagamenti fino alla data di adozione di tale provvedimento, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dell’AGEA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi l’avv. Francesco Cumuniello e l’avv. dello Stato Amedeo Speranza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il sig. Ettore D’Egidio, nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola sita in Viggiano, con domanda iniziale del 16.5.2005, confermata negli anni successivi con le domande dell’8.6.2006, del 16.5.2007, del 7.5.2008, del 15.5.2009, del 15.5.2010, del 4.5.2011, del 12.5.2012 e del 30.4.2013, chiedeva l’erogazione degli aiuti comunitari previsti dal Regolamento Comunitario n. 1782/2003, facendo presente che conduceva in regime di pascolo anche il terreno foglio di mappa n. 22, particella n. 31, avente la superficie di 392.600 mq., di proprietà del Comune di Viggiano.

In data 21.8.2015 la Guardia di Finanza di Viggiano eseguiva una visita ispettiva presso l’azienda del sig. Ettore D’Egidio, nell’ambito della quale veniva accertato che il predetto terreno foglio di mappa n. 22, particella n. 31, era stato legalmente condotto soltanto negli anni 2002 e 2003, tenuto conto della circostanza che con atto del 25.5.2002 il Comandante della Polizia Municipale aveva autorizzato il sig. D’Egidio a recintare con pali di castagno il suddetto terreno, ma da tale atto non era possibile desumere una concessione di tale terreno anche per gli anni successivi, come confermato dalla stessa Polizia Municipale con la nota prot. n. 3141/2015.

Pertanto, il Dirigente dell’Ufficio del Contenzioso Comunitario dell’AGEA prima con provvedimento ex art. 33 D.Lg.vo n. 228/2001 del 20.6.2016 (notificato l’1.7.2016) sospendeva l’erogazione dei suindicati contributi comunitari e poi, previa comunicazione dell’avvio del procedimento del 20.6.2016, con provvedimento del 28.2.2017 (notificato il 10.3.2017), dopo aver richiamato l’esito della suddetta ispezione della Guardia di Finanza di Viggiano, rilevava l’assenza di un valido titolo giuridico registrato, di conduzione in regime di pascolo del terreno foglio di mappa n. 22, particella n. 31, di proprietà del Comune di Viggiano, e pertanto accertava in via

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