TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-07-18, n. 201608213

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-07-18, n. 201608213
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608213
Data del deposito : 18 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01140/2010 REG.RIC.

N. 08213/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01140/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Santoro C.F. SNTGNN66H23B519F, con domicilio eletto presso Alfio Paglione in Roma, viale Angelico, 39;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

-OMISSIS- non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della d.d. del 30.12.2004 con cui veniva escluso dall’avanzamento “a scelta per esami” al grado di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, indetto per l’anno 2002, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 DM 26.8.2004 e art. 1 DG 2264 del 15.9.2004;

del provvedimento della DG Pers.Mil. II Rep. VI div. Del 17.7.2009 con cui è stata rigettata la domanda dallo stesso presentata, ai sensi dell’art. 94 DPR 3/1957, per ottenere il grado di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza con decorrenza 1.1.2002;

del d.d. n. 2777 del 15.9.2005 con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura concorsuale relativa all’avanzamento “a scelta per esami” al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l’anno 2002 nella parte in cui ha collocato i ricorrenti in posizione non utile alla nomina;

di tutti gli atti della Commissione Giudicatrice Avanzamento;

nonché per l’accertamento del diritto a conseguire il grado in parola con decorrenza dal 1.1.2002 mediante inserimento anche in soprannumero nella relativa graduatoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 aprile 2016 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri ricorrente premette che con d.d. del 30.12.2004 con cui veniva escluso dall’avanzamento “a scelta per esami” al grado di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza indetto per l’anno 2002, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 DM 26.8.2004 e art. 1 del bando di concorso – indetto con DG 2264 del 15.9.2004 - in quanto imputato (decreto GUP presso il Tribunale di Campobasso n. 804/2002 del 17 febbraio 2004) in procedimento penale al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso; procedimento poi conclusosi con sentenza di proscioglimento n. 693/2005 (“perché il fatto non sussiste”) divenuta irrevocabile in data 25.11.2005. Il deducente espone altresì di aver partecipato alla procedura concorsuale per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l’anno 2005, collocandosi tra gli idonei, non vincitore, in posizione n. 328/668 con il punteggio di 27,87.

Con istanza presentata in data 3.6.2009 il ricorrente chiedeva, ai sensi dell’art. 94 co. 1 del DPR 3/1957, di conseguire il grado di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza con decorrenza 1.1.2002, in virtù dell’intervenuta assoluzione, nonché del collocamento tra gli idonei nella graduatoria per l’avanzamento per l’anno 2005. L’istanza è stata rigettata con provvedimento della DG Pers.Mil. II Rep. VI div. del 17.7.2009.

Con il ricorso proposto davanti al TAR Molise in data 18.11.2009 egli impugna il provvedimento negativo sopraindicato nonché gli altri atti consequenziali indicati in epigrafe.

Il ricorso è affidato a motivi di censura così rubricati: 1) “Violazione di legge, per omessa applicazione del contenuto dispositivo di cui all’art. 94 co. 1 del DPR 3/1957, con riferimento al contenuto dispositivo di cui all’art. 38 – ter co. 2 del d.vo n. 198/95 per sinergia combinazionale dei disposti. Manifesta illogicità per effetto di evidente contraddittorietà nella motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo del mancato riconoscimento del diritto del ricorrente. Violazione, falsa e contraddittoria applicazione di legge, nella parte in

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