TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-07-18, n. 201608213
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N. 08213/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01140/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Santoro C.F. SNTGNN66H23B519F, con domicilio eletto presso Alfio Paglione in Roma, viale Angelico, 39;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della d.d. del 30.12.2004 con cui veniva escluso dall’avanzamento “a scelta per esami” al grado di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, indetto per l’anno 2002, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 DM 26.8.2004 e art. 1 DG 2264 del 15.9.2004;
del provvedimento della DG Pers.Mil. II Rep. VI div. Del 17.7.2009 con cui è stata rigettata la domanda dallo stesso presentata, ai sensi dell’art. 94 DPR 3/1957, per ottenere il grado di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza con decorrenza 1.1.2002;
del d.d. n. 2777 del 15.9.2005 con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura concorsuale relativa all’avanzamento “a scelta per esami” al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l’anno 2002 nella parte in cui ha collocato i ricorrenti in posizione non utile alla nomina;
di tutti gli atti della Commissione Giudicatrice Avanzamento;
nonché per l’accertamento del diritto a conseguire il grado in parola con decorrenza dal 1.1.2002 mediante inserimento anche in soprannumero nella relativa graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 13 aprile 2016 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri ricorrente premette che con d.d. del 30.12.2004 con cui veniva escluso dall’avanzamento “a scelta per esami” al grado di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza indetto per l’anno 2002, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 DM 26.8.2004 e art. 1 del bando di concorso – indetto con DG 2264 del 15.9.2004 - in quanto imputato (decreto GUP presso il Tribunale di Campobasso n. 804/2002 del 17 febbraio 2004) in procedimento penale al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;procedimento poi conclusosi con sentenza di proscioglimento n. 693/2005 (“perché il fatto non sussiste”) divenuta irrevocabile in data 25.11.2005. Il deducente espone altresì di aver partecipato alla procedura concorsuale per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l’anno 2005, collocandosi tra gli idonei, non vincitore, in posizione n. 328/668 con il punteggio di 27,87.
Con istanza presentata in data 3.6.2009 il ricorrente chiedeva, ai sensi dell’art. 94 co. 1 del DPR 3/1957, di conseguire il grado di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza con decorrenza 1.1.2002, in virtù dell’intervenuta assoluzione, nonché del collocamento tra gli idonei nella graduatoria per l’avanzamento per l’anno 2005. L’istanza è stata rigettata con provvedimento della DG Pers.Mil. II Rep. VI div. del 17.7.2009.
Con il ricorso proposto davanti al TAR Molise in data 18.11.2009 egli impugna il provvedimento negativo sopraindicato nonché gli altri atti consequenziali indicati in epigrafe.
Il ricorso è affidato a motivi di censura così rubricati: 1) “Violazione di legge, per omessa applicazione del contenuto dispositivo di cui all’art. 94 co. 1 del DPR 3/1957, con riferimento al contenuto dispositivo di cui all’art. 38 – ter co. 2 del d.vo n. 198/95 per sinergia combinazionale dei disposti. Manifesta illogicità per effetto di evidente contraddittorietà nella motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo del mancato riconoscimento del diritto del ricorrente. Violazione, falsa e contraddittoria applicazione di legge, nella parte in cui l’Amministrazione motiva la reiezione della domanda, con l’impossibilità di essere reinseriti in graduatoria della procedura selettiva al venir meno della causa di esclusione illegittimamente demandandone la tipizzazione al disposto di cui all’art. 38 – ter co. 2 del d.vo n. 198/95, richiamante le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro della Difesa del 3.5.1996”;2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 – ter co. 2 del d.vo n. 198/95”;3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. 4 legge n. 241/90 con riferimento all’art. 11 del d.vo 31.3.2009 co. 4”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria scritta eccependo l’irricevibilità ed inammissibilità del gravame e chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato nel merito.
Con ordinanza collegiale n. 7/10 l’adito TAR Molise ha declinato la propria competenza in merito al ricorso in parola (r.g. n. 464/09) e questo è stato ritualmente riassunto davanti a questo Tribunale in data 5.2.2010.
In vista della discussione del merito del gravame la PA ha presentato una circostanziata memoria difensiva ed il ricorrente un’articolata memoria conclusionale con richiami di giurisprudenza.
All’udienza pubblica del 13.4.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Costituisce oggetto di impugnativa il provvedimento in epigrafe, con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza del ricorrente volta a conseguire il beneficio previsto dall’art. 94 del TU 3/1957 il quale al primo comma prevede che: “L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame”;al secondo comma sancisce che: “L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima”.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza del ricorrente, adducendo, quale motivo ostativo, che predetto testo unico si applica per il personale non privatizzato “solo in via residuale e, conseguentemente per il personale militare, limitatamente ai casi non disciplinati dalle leggi sull’ordinamento militare” e precisando altresì che le procedure di avanzamento a scelta “per esami” del personale non direttivo dell’Arma dei Carabinieri sono disciplinate dall’art. 38 co. 4 del D.Lgs. 198/1995 che prevede che avvengano con le procedure e le modalità stabilite con Decreto del Ministro della Difesa e che quest’ultimo, adottato con DM 3 maggio 1996, non prevede la possibilità di essere reinseriti nella graduatoria della procedura selettiva al venire meno della causa di esclusione (tra i requisiti per la partecipazione alle procedure di avanzamento a scelta per esami in parola era appunto prescritto, oltre al possesso degli altri requisiti generali, anche l’assenza di provvedimenti di rinvio a giudizio per delitto non colposo o alla non sottoposizione a procedimenti disciplinari capaci di condurre a sanzioni di stato).
Secondo in ricorrente, invece, nel silenzio del predetto DM, troverebbe applicazione l’art. 94 del TU 3/1957, in quanto si tratta di disciplina generale dettata dal TU degli impiegati civili dello Stato, che è applicabile anche ai militari. In tal senso si è espresso l’orientamento giurisprudenziale, risalente a Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2570/2004, richiamato anche da TAR Sicilia – Catania n. 724/2009, confermata in sede di appello da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1258/2010, che ha ribadito che “la normativa degli artt. 94 e 95 del t.u. n. 3/1957 (pur essendo stata emanata con riferimento agli impiegati civili dello stato) è espressione di un più ampio e pregnante principio riparatorio – insito nel sistema – che è quello di evitare che l’impiegato coinvolto in un processo conclusosi con l’assoluzione venga a risentire comunque di un qualche pregiudizio nella carriera”. Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, pertanto, “la pur rilevante peculiarità dello status di militare non può razionalmente giustificare alcuna deroga alla disciplina introdotta dal predetto articolo 94;ed in forza di tale norma il concorrente, escluso da una procedura di avanzamento e giudicato idoneo a quella successiva, va collocato nella posizione che avrebbe ricoperto nella prima, anche in relazione ai principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.
Peraltro l'art. 94 del T:U. del 1957 (……) agisce sinergicamente, combinandone i disposti, con l’art. 38 ter,comma 2, del d. lgs. 12 maggio 1995 n. 198, la cui violazione è censurata dal ricorrente. Detta norma testualmente che “per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo . . . al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.” Tale previsione normativa, applicata nel caso di avanzamento “a scelta” (nella quale, sostanzialmente, avuto riguardo dell’anzianità di servizio e previa verifica dei requisiti e dei titoli, viene semplicemente stilata una graduatoria delle promozioni da conferire), è applicabile nel caso di avanzamento “a scelta per esami”, vieppiù considerando che le statuizioni che precedono, intese quali sorta di “clausole di salvaguardia”, fanno parte di un corpo unico e sono trattate nel medesimo articolato di legge. In sostanza, nel coacervo delle norme sopra richiamate, ben emerge l' "intentio" del legislatore (in uno ai parametri costituzionali rinvenibili negli artt. 3, 24, 27 e 97 Cost.) di volere (giustamente) tenere indenne il pubblico dipendente dagli effetti negativi provocati sulla sua carriera da un procedimento penale rivelatosi in seguito, per effetto di sentenza irrevocabile totalmente liberatoria, del tutto ingiusto” (TAR Sicilia – Catania n. 724/2009).
Tanto chiarito in merito all’applicabilità, in generale, della norma in esame, al personale militare, va tuttavia rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente non soddisfa le condizioni prescritte da tale disposizione.
Il ricorrente infatti non si trova nella situazione prefigurata dall’art. 94 al co. 1 – che consente l’ammissione del candidato escluso dal concorso, dopo che sia stato prosciolto da ogni addebito, al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione utile alla collocazione in graduatoria dell’esame originario, può essere inserito in soprannumero nella graduatoria con pari datazione giuridica ed economica dei soggetti in essa inseriti (in altri termini, consegue la promozione come se l’ottenuta nell’esame originario) -, dato che egli è stato ammesso al primo esame successivo, ma non ha passato le prove scritte. Egli ha pure impugnato l’esito sfavorevole con ricorso straordinario, ma questo è stato respinto con DPR del 24.3.2010. Pertanto egli non risulta inserito tra i vincitori né del concorso successivo per il 2003, né di quello per il 2005, dato che è risultato solo idoneo e rientra tra i vincitori solo nell’ulteriore successiva tornata concorsuale del 2007.
Il ricorrente non può pertanto nemmeno giovarsi del beneficio della retrodatazione previsto da secondo comma dell’art. 94 del DPR 3/1957 - che prevede che: “L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima” – dato che, come chiarito dall’Amministrazione nella propria memoria difensiva, egli ha conseguito l’idoneità con un punteggio di 27,87 punti che “non è migliore di quello ottenuto dal peggior classificato nell’esame originario, ossia punti 28,00” .
Non giova perciò al ricorrente contestare la presunta eterogeneità della procedura di avanzamento “a scelta per esami” – evidenziando che non si tratta di due procedure concorsuali diverse, bensì sostanzialmente identiche “tanto che i relativi bandi di concorso, sono analoghi nei contenuti e nelle procedure” – dato che le ragioni ostative alla soddisfazione della sua pretesa la pretesa del ricorrente di essere ammesso nelle aliquote di avanzamento con decorrenza retroattiva, ai sensi dell’art. 94 del d.p.r. 10 gennaio 1957, sono altre e consistono in quelle sopraindicate (mancato superamento del primo concorso successivo, insufficienza del punteggio ottenuto nella tornata successiva).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte il provvedimento impugnato risulta immune dalle censure dedotte sicchè il ricorso va respinto in quanto infondato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.