TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-09-06, n. 202400226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-09-06, n. 202400226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400226
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00226/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00135/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2024, proposto da
Avv. A C, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 500/2023 in data 21 dicembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 4 settembre 2024 il dott. Italo Caso, nessuno intervenuto per le parti;


Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 500/2023 in data 21 dicembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nella parte in cui, accolto il ricorso della sig.ra Emanuela Natoli, quanto alle spese processuali veniva condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del ministro pro tempore a rifondere a Natoli Emanuela le spese giudiziali che liquida nella somma di euro 250,00 per compensi ed euro 21,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario …”, ovvero a beneficio dell’avv. A C;

che quest’ultimo, agendo in proprio, assume rimasta ineseguita in parte qua la decisione, malgrado l’Amministrazione abbia ricevuto regolare notifica della pronuncia, e nonostante il passaggio in giudicato della medesima;

che, pertanto, egli chiede che si ordini al Ministero dell’Istruzione e del Merito il “… pagamento in favore dell’Avv. A C delle spese e degli onorari liquidati in sentenza, pari complessivamente ad € 320,50, di cui: - € 21,50 per anticipazioni;
- € 250,00 per compensi;
- € 37,50 per rimborso spese generali 15%;
- € 11,50 a titolo di cassa avvocati;
oltre interessi legali sul totale dovuto dalla data di pubblicazione della sentenza sino all’effettivo ed integrale soddisfo, al saggio di mora ex. art. 1283 quarto comma c.c. (interessi per tardivo pagamento) ovvero in via gradata al saggio legale ex art. 1283 primo comma c.c.
…” e che si fissi la “… somma di denaro dovuta dal resistente Ministero … per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato …”, oltre a nominare un Commissario ad acta pe il caso di persistenza nell’inadempimento;

che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 30 maggio 2024) della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;

che si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;

che alla camera di consiglio del 4 settembre 2024 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione resistente – circa, in particolare, l’asserito inadempimento in parte qua alla pronuncia del giudice ordinario –, e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;

che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 28 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ uffgabinetto@postacert.istruzione.it ’, estratto dal «Registro delle PP.AA.» (v. documentazione allegata);

che, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (v., ex multis ,

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