TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2017-04-19, n. 201700175

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2017-04-19, n. 201700175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201700175
Data del deposito : 19 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2017

N. 00388/2014 REG.RIC.

N. 00175/2017 REG.PROV.PRES.

N. 00388/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 388 del 2014, proposto da:
M A M, rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Locri N. 3;

contro

Comune di Taurianova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Tuccio Avv. in Reggio Calabria, via Palamolla,31;

per la condanna

del Comune di Taurianova alla restituzione, previa demolizione dell’opera pubblica realizzata sulla stessa, in alternativa, in caso di oggettiva impossibilità, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi in conseguenza del comportamento illegittimo tenuto dall’Amministrazione resistente e concretizzatosi nell’occupazione illegittima e nella conseguente trasformazione irreversibile del fondo di sua proprietà sito nel Comune di Taurianova, fg. di mappa 55, p.lle n. 70 (oggi 592 in virtù di frazionamento del 15/02/2001) e 71, nei limiti della quota di comproprietà Martino.

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (in G.U. n. 77 del 2 aprile 2014 - in vigore dal 3 aprile 2014) recante regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Letta l’istanza depositata dall’Avv. V C (PEC: vito.crimi@avvocatirc.legalmail.it) con cui si chiede la liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore di parte ricorrente nel procedimento indicato in epigrafe;

Rilevato che, con delibera n. 289/2014GP del 02.12.2014 su istanza n. prot. 2526 del 22.05.2014, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha ammesso parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e che tale beneficio non risulta revocato;

Rilevato che il giudizio di che trattasi è stato definito con sentenza n. 885 del 09.08.2016 che ha parzialmente accolto il ricorso, motivando, quanto alle spese della lite, che le stesse “seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”, e conseguentemente disponendo la “condanna [del] Comune di Taurianova al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge”;

Constatato che la circolare del S.G.G.A. n. 3284 del 16.02.2015 e ss.ii. ha precisato quanto segue: a) «nel caso di sentenza che ponga direttamente a carico dell’Amministrazione statale soccombente le spese di giudizio, fra cui l’onorario al difensore di controparte non vi è spazio per l’anticipazione dell'onorario stesso, dovendosi il difensore rivolgere direttamente all’Amministrazione condannata al pagamento per esigere quanto dovuto e fissato dal giudice con la sentenza di merito»;
b) «la sentenza che dispone la condanna al pagamento delle spese processuali (comprensive, quindi, degli onorari e delle spese dovuti al difensore) della parte diversa da quella ammessa al patrocinio va azionata dalla parte vincitrice direttamente nei confronti della parte soccombente, dovendo pertanto escludersi qualsivoglia obbligo di ulteriore anticipazione da parte dello Stato […], così evitando la duplicazione dei titoli azionabili (“provvedimento” e decreto liquidatorio, quest’ultimo non necessario). Va da sé che le altre spese, [prenotate a debito o] già anticipate dallo Stato all’atto dell'emanazione del “provvedimento”, possono e devono essere recuperate, anche in assenza nel dispositivo del “provvedimento” della formula di cui all'art. 133 [del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115]»;

Considerato che dall’insussistenza dei presupposti per disporre l’anticipazione del compenso defensionale discende l’obbligo di respingere la domanda di liquidazione delle spettanze professionali avanzata dal difensore di parte ricorrente, dovendo quest’ultimo rivolgersi direttamente all’Amministrazione condannata al pagamento per esigere quanto fissato dal giudice in sentenza;

Precisato che, in ragione di quanto sopra illustrato e pur in assenza nel dispositivo della sentenza n. 885/2016 della formula di rito, la Segreteria di questa Tribunale dovrà porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati al recupero nei confronti della parte soccombente delle spese di giustizia eventualmente prenotate a debito (ad es. il contributo unificato) o anticipate;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi