TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2021-09-24, n. 202101995
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 01995/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2021, proposto da M C C, rappresentata e difesa dall'avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so V E, 58;
IX Sottocommissione per Gli Esami di Avvocato Presso La Corte di Appello di Firenze -Sessione 2020, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale di non ammissione alla seconda prova orale agli esami di Avvocato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Maria Casale ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, verbale del 15 luglio 2021 della IX Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Firenze, sessione 2020, materialmente redatto a Salerno, col quale ne è stata disposta la non ammissione alla seconda prova orale, essendole stato attribuito il punteggio di 15/30 alla prima prova orale.
2. – Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione del punto 2 del paragrafo I, rubricato “sul perimetro sulle materie oggetto della prima prova”, delle “Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati”, redatte dalla Commissione centrale, con il quale la Commissione ha stabilito che il riferimento ai