TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-04-12, n. 202100380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-04-12, n. 202100380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100380
Data del deposito : 12 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2021

N. 00380/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00161/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano, 16;

contro

Comune di Imola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni 6;

per l'annullamento

- del provvedimento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Imola, prot. gen. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sanzione di cui all'art. 20, co. 5 del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 nei confronti dell'ing. -OMISSIS-;

nonché, ove e per quanto occorrer possa

- della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, n. -OMISSIS-, recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”, limitatamente alla parte in cui ha previsto che non si prenda in considerazione l'elemento psicologico del dichiarante nell'ambito dell'accertamento di cui all'art. 20, co. 5 del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Imola e dell’ Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 il dott. P A e uditi da remoto per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Con provvedimento del Sindaco del Comune di Imola (-OMISSIS-), l’ing. -OMISSIS-, odierno ricorrente, veniva nominato amministratore unico di -OMISSIS-, società a responsabilità limitata con socio unico, preposta dall’Amministrazione comunale alla realizzazione di interventi relativi alla realizzazione, gestione e manutenzione del proprio patrimonio immobiliare.

Con deliberazione del -OMISSIS-, l’ing. -OMISSIS- veniva confermato in tale incarico e, in relazione a tale provvedimento di conferma, rendeva la dichiarazione di cui all’art. 20 del d. lgs. 8 aprile 2013, n.39, a seguito della quale il Sindaco del Comune di Imola provvedeva al conferimento dell’incarico predetto.

In data -OMISSIS-, con la nota prot. gen. -OMISSIS-, il Comune di Imola comunicava all’ ing. -OMISSIS- la presa d’atto dell’inconferibilità nei suoi confronti del predetto incarico, dichiarandone la nullità così come accertata dalla delibera dell’ANAC n. -OMISSIS-, in base all’art. 16 co. 1 del d.lgs. n. 39/2013, avendo ritenuto sussistente la condizione di inconferibilità di cui all’art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, in quanto l’ ing. -OMISSIS- risultava presidente di una diversa società in controllo pubblico (-OMISSIS-.).

A seguito della delibera, l’ANAC invitava il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Imola a dichiarare la nullità dell’incarico e ad avviare il procedimento di cui all’art. 18, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013 per l’irrogazione della sanzione inibitoria nei confronti di tutti coloro che alla data del suo conferimento erano componenti dell’organo conferente.

Con appositi provvedimenti (rispettivamente prot. nn. -OMISSIS-), il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Imola avviava gli anzidetti procedimenti nei confronti del Sindaco del Comune di Imola e dell’ing. -OMISSIS-, dei quali il primo si concludeva con archiviazione, mentre il secondo con irrogazione della sanzione di cui all’art. 20, co. 5 del d.lgs. n. 39/2013 vale a dire con l’inconferibilità nei confronti dell’ing. -OMISSIS- di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di anni cinque.

L’odierno ricorrente ha impugnato innanzi all’adito Tribunale Amministrativo le suindicate delibera Anac n. -OMISSIS- e la nota datata -OMISSIS- del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che con sentenza -OMISSIS-- poi confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello con sent. -OMISSIS- - ha respinto il ricorso.

Con il ricorso qui in esame ha impugnato, previa trasposizione da ricorso straordinario al Capo dello Stato, il suesposto provvedimento del Responsabile Prevenzione della Corruzione del Comune di Imola con cui gli è stata applicata la misura interdittiva ex art. 20 c. 5, d.lgs 39/2013 unitamente alla deliberazione Anac n. 833 del 2016 nella parte ritenuta lesiva.

A sostegno del ricorso ha dedotto motivi così riassumibili:

I)Illegittimità derivata. Difetto di presupposto in fatto e in diritto: il provvedimento gravato sarebbe affetto da illegittimità in via derivata rispetto al provvedimento già impugnato con separato ricorso al Tribunale Amministrativo.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d. lgs. 2013, n. 39. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 7 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241: il provvedimento impugnato sarebbe affetto anche da vizi propri, dal momento che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione avrebbe omesso qualsivoglia indagine in merito alla sussistenza del carattere o meno mendace della dichiarazione resa ex art. 20 D.lgs. 39/2013 e del necessario elemento psicologico, non essendo contemplata dall’ordinamento il falso documentale colposo;
sarebbe stato leso il diritto di difesa e al contraddittorio del ricorrente, espressamente garantito dal citato art. 20 c. 5;
la dichiarazione resa dall’ing. -OMISSIS- ex art. 20 D.lgs. 39/2013 non potrebbe considerarsi mendace, sia perché riguardante mero rinnovo di incarico già conferito e noto al Comune sia in quanto i pareri legali richiesti dallo stesso ricorrente avrebbero escluso la presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità;
in subordine impugna le Linee Guida Anac di cui alla delibera -OMISSIS- nella parte in cui esclude ogni rilevanza dell’elemento psicologico per contrasto con il paradigma normativo di riferimento.

III) Eccesso di potere per contraddittorietà. Disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione art. 3 Cost: vi sarebbe una manifesta disparità di trattamento rispetto al Sindaco ovvero al soggetto che ha conferito l’incarico in questione, nei cui confronti il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha escluso il dolo e la colpa anche lieve apprezzando all’uopo l’esimente dell’oscurità del dato normativo vigente e dei pareri legali peraltro chiesti dall’Ing. -OMISSIS-.

Si è costituita l’Anac eccependo l’infondatezza dei motivi “ ex adverso ” dedotti rappresentando in sintesi: - la differenza tra la sanzione personale ex art. 18 d.lgs. 39/2013 comminata nei confronti dell’organo conferente l’incarico e previo accertamento dell’ elemento soggettivo e la misura inibitoria ex 20 c. 5 d.lgs. 39/2013 comminata nei confronti del ricorrente in qualità di autore della dichiarazione mendace, qui in contestazione, che sarebbe atto dovuto;
- l’insussistenza di disparità di trattamento, considerato che il sindaco sarebbe stato tratto in errore dai pareri legali richiesti dal ricorrente.

Si è costituito il Comune di Imola eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività, sussistendo a suo dire un nesso di presupposizione tra i provvedimenti dell’Anac e del Responsabile Prevenzione della Corruzione in punto di inconferibilità e nullità dell’incarico gravati con ricorso al T.A.R. e la misura inibitoria ex art. 20 c. 5 impugnata con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale;
nel merito ha evidenziato come la misura inibitoria in contestazione consegua in modo del tutto automatico alla sola dichiarazione mendace resa dall’Ing. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 39/2013.

Con memoria la difesa del ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità, venendo in questione l’impugnazione di atti diversi emanati da organi diversi ed in assenza di un rapporto di stretta consequenzialità tra le due fattispecie;
l’autonomia della misura inibitoria sarebbe comprovata “ expressis verbis” dallo stesso art. 20 c. 5 d.lgs. 39/2013 che subordina l’irrogazione della sanzione “al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio”.

All’udienza pubblica del 24 marzo 2021 uditi da remoto i difensori come da verbale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Imola ha disposto nei confronti dell’odierno ricorrente la misura interdittiva ai sensi dell’art. 20 c. 5 del d. lgs. 8 aprile 2013, n.39 per la dichiarazione asseritamente mendace resa dall’ing. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico di amministratore unico della società -OMISSIS-.

2.- Come già evidenziato, con sentenza -OMISSIS-la prima sezione dell’adito Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso dell’Ing. -OMISSIS- avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di Anac e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione riguardanti rispettivamente la sussistenza dell’inconferibilità e la nullità dell’incarico conferito, pronuncia passata in giudicato per effetto della sentenza -OMISSIS- emessa dalla V sezione del Consiglio di Stato.

3.- Giova premettere, prima di procedere all’esame della pur preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale, la disamina del rapporto tra la misura inibitoria contemplata dall’art. 18 d.lgs. 39/2013 conseguente alla dichiarazione di nullità dell’incarico conferito dal Sindaco del Comune di Imola all’Ing. -OMISSIS- di amministratore unico della società -OMISSIS- da parte dell’Anac, e la misura parimenti inibitoria prevista dall’art. 20 c. 5 del medesimo decreto nei confronti dell’autore della dichiarazione mendace resa in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità.

3.1. - Ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 39/2013 ”1.I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilita' i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonche' i dissenzienti e gli astenuti.

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