TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-06-21, n. 201900871

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-06-21, n. 201900871
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900871
Data del deposito : 21 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2019

N. 00871/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00912/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 912 del 2016, proposto da:
Ente autonomo fiera di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F E L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 166/5;

contro

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G P, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;

Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- della nota a firma del Responsabile dell’Ufficio Legale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia prot. 0010699/U del 1°.7.2016;

- di ogni altro atto/provvedimento al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;

- nonché dell’illegittimo contegno della resistente CCIAA, comunque manifestatosi, in relazione alla vicenda per cui è causa;

e comunque per la condanna della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia - previo accertamento del relativo obbligo, e del correlativo diritto del ricorrente -

- a ottemperare, in qualità di socio fondatore dell’Ente ricorrente, all’obbligo giuridico di partecipare ai suoi momenti essenziali, assicurandone il corretto funzionamento;

- a ottemperare alle previsioni di cui all’art. 4 dello statuto dell’Ente autonomo fiera di Foggia, approvato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 637 del 6 ottobre 2003, modificato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 202 del 26.02.2014;

- e, per l’effetto, a corrispondere all’Ente autonomo fiera di Foggia i contributi annuali di cui all’art. 4 dello statuto a far data dall’anno 2012;

e quindi per la condanna della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia al pagamento delle somme dovute, per le ragioni dette in ricorso, ed in relazione ai titoli ivi richiamati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 per le parti i difensori avv. F E L e avv. G P;

Rilevato, in via preliminare, che la fattispecie concreta per cui è causa è analoga - in punto di fatto e di diritto - a quella decisa da questo T.A.R. con sentenza n. 842 del 19.6.2019, resa sul ricorso r.g. n. 1557/2015 (ricorrente: Ente autonomo fiere di Foggia) proposto avverso la Provincia di Foggia, avendo ad oggetto l’impugnazione, con analoghe censure, della nota della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia del 1°.7.2016 (di tenore analogo alla nota provinciale del 22.12.2015 impugnata nel citato giudizio r.g. n. 1557/2015) e analoga azione di condanna proposta in conseguenza dell’inerzia della Camera di commercio rispetto al pagamento dei contributi sulla stessa gravanti in quanto soggetto fondatore dell’Ente fiera;

Ritenuto, pertanto, di adottare, alla luce del principio di diritto affermato dalla menzionata sentenza, una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo con motivazione consistente in “un sintetico riferimento al precedente conforme” e, conseguentemente, di accogliere il ricorso negli stessi termini di cui alla citata sentenza;

Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo;

Rilevato che, paventandosi un danno erariale, è doveroso disporre la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di competenza;

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