TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-11-18, n. 202402724
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 02724/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2024, proposto da
Gruppo Illiria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L M, D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del Decreto direttoriale emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, Divisione IV, denominato “mlps.40. Repertorio Decreti Div IV.R.0001755.28-11-2023” e notificato alla Società il 28.11.2023;
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente e se e in quanto lesivi per quest''ultima, con riserva di motivi aggiunti, ivi inclusi:
a. la Nota prot. n. 40/14052 del 15.10.2023, sempre emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, Divisione IV, comunicata alla Società a mezzo pec in data 16.11.2023;
b. la Nota prot. n. 9116 del 31.5.2023, sempre emessa dal medesimo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, Divisione IV;
c. la Nota prot. n. 10845 dell''1.8.2023, sempre emessa dal medesimo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, Divisione IV.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2024 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Gruppo Illiria S.p.A. esercita attività di impresa principalmente nel settore della vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici, ha sede a Udine e opera attraverso filiali distribuite nell’Italia centrale e settentrionale.
2. Il 4 marzo 2022 il Gruppo Illiria ha stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo di solidarietà ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 ( “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali” ) conv. con L. 19 dicembre 1984 n. 863 e ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 ( “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ”).
L’accordo prevedeva, per il periodo dal 7 marzo 2022 al 6 marzo 2023, la riduzione media dell’orario lavorativo del 12,2% a carico di cinquecentoventi lavoratori, per i quali il Gruppo Illiria ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito “Ministero” ) l’accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria ( “C.I.G.S.” ).
3. Il Ministero, con decreto direttoriale della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, Divisione IV, 25 marzo 2022 n. 531, ha accolto l’istanza così avanzata dal Gruppo Illiria.
4. Tra il marzo e l’aprile del 2023 gli Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti (in particolare quelli di Ancona, Milano, Modena, Venezia e Treviso - di seguito “I.T.L.” ) hanno svolto gli accertamenti previsti dall’art. 25, comma 6, del D. Lgs. n. 148 del 2015, per verificare il rispetto, da parte del datore di lavoro, degli impegni sottesi alla misura di integrazione salariale.
All’esito di tali accertamenti è emerso che il Gruppo Illiria, nel periodo 7 marzo 2022 - 6 marzo 2023, aveva assunto a tempo determinato personale addetto alle stesse mansioni dei lavoratori in C.I.G.S.
5. Sulla base di tale presupposto, il Ministero con nota 31 maggio 2023 n. 9116 ha comunicato al Gruppo Illiria il procedimento di riesame del provvedimento di accesso alla C.I.G.S., ravvisando la possibile violazione dell’art. 20 ( “Divieti” ), comma 1, lettera c), del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ( “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” ), secondo cui “L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: […] c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato” .
6. Nel corso del procedimento di riesame il Gruppo Illiria ha dichiarato di avere effettivamente assunto personale a tempo determinato in pendenza del periodo di C.I.G.S., ma di averlo fatto per sostituire personale dimessosi o adibito a diverse mansioni e di averlo successivamente assunto a tempo indeterminato.
Con particolare riferimento alla figura degli addetti al rifornimento dei distributori (di seguito “A.R.D.” ) assunti a tempo determinato, l’impresa ha chiarito che il “giro” di clienti affidato a ciascuno di essi coincideva con l’intera giornata lavorativa e non sarebbe stato frazionabile tra più lavoratori.
L’impresa ha dedotto che, durante il periodo di C.I.G.S., “ il numero medio mensile di eventi di riduzione o sospensione è stato, nel complesso e nell’intero periodo considerato, pari a 1,70 ore a persona per mese: mediamente, ciascuno ha sospeso la propria attività per poco meno di due volte al mese con una riduzione media di poco meno di 9 ore al mese” .
L’eventuale rientro a tempo pieno (senza cioè la riduzione dell’orario dovuta all’accordo di solidarietà) degli A.R.D. già assunti e posti in cassa integrazione avrebbe quindi inciso per poche ore, insufficienti a consentire a tale personale di svolgere lavoro aggiuntivo rispetto al proprio per coprire il “giro” affidato ai nuovi assunti a tempo determinato.
Sulla base di tale ragionamento, l’impresa ha cercato di spiegare all’Amministrazione sia che l’attività affidata al nuovo personale a tempo determinato non avrebbe potuto essere in concreto svolta dal personale