TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-29, n. 202303606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-29, n. 202303606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303606
Data del deposito : 29 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2023

N. 03606/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01335/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2016, proposto da
Graziella D'Orto, rappresentata e difesa dall'avvocato V N, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;



contro

Comune di Biancavilla, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della deliberazione del consiglio comunale n. 10 Reg in data 19.01.2016, con la quale è stata revocata la deliberazione n. 2 del C.C. del 7.01.2010 ed è stato dato mandato agli uffici competenti di adottare i provvedimenti necessari per lo sgombero dell'immobile, sito in Biancavilla, via Turchia, lato sx (via Germania n. 72), foglio 36 partt. 1857 e 1865;

di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e comunque connesso con il precedente provvedimento (deliberazione del C.C. n. 8 del 29.02.2008; determinazione del funzionario responsabile del Comune di Biancavilla con la quale è stata determinata la misura del canone di locazione asseritamente dovuto dal ricorrente; comunicazione del responsabile dell’U.P. “Gestione del territorio” del 14.04.2015, 2.07.2015 e 31.08.08.2015).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2023 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Per una migliore comprensione della vicenda, occorre premettere in fatto quanto segue:

a) con deliberazione n. 51/2001, il Consiglio comunale di Biancavilla ha individuato, in applicazione dell’art. 7, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n.47, i criteri in base ai quali valutare il prevalente interesse pubblico alla conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, sottraendoli alla demolizione, ed ha stabilito - al ricorrere di determinate condizioni ivi indicate - di concedere in uso i suddetti immobili con priorità agli stessi soggetti che li hanno realizzati per la soddisfazione delle esigenze abitative di questi e del loro nucleo familiare;

b) con deliberazione n. 8 del 29 febbraio 2008, il Consiglio comunale ha approvato il “ Regolamento per la locazione degli immobili costruiti abusivamente e acquisiti al patrimonio comunale ” demandando all’Ufficio tecnico comunale i criteri per definire il canone di locazione di tali immobili ( cfr. art. 5);

c) con delibera n. 2 del 7 gennaio 2010, il Consiglio comunale ha accolto l’istanza presentata dalla ricorrente, concedendole il diritto d’uso dell’immobile dalla stessa abusivamente realizzato;

d) con nota prot. n. 15015 dell’1 giugno 2010, notificata in data 7 giugno 2010, il Comune ha disposto, ai fini del completamento dell’iter procedimentale, la presentazione da parte dell’interessata, entro e non oltre il termine di 60 giorni, di documentazione relativa all’immobile e di un’istanza di locazione il cui canone sarebbe stato determinato in applicazione del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.8 del 29 febbraio 2008, nonché della determina n.325 del 30 marzo 2010 avente ad oggetto “ Determinazione modalità e criteri generali per il calcolo del canone di locazione ”.;

e) con determinazione prot. 1687 del 23 gennaio 2012 (e non prot. 9804 in data 24 aprile 2012), notificata in data 24 gennaio 2012 - vista e richiamata la precedente comunicazione n.15015 dell’1 giugno 2010 - il Comune chiedeva il pagamento del canone di locazione provvisorio dovuto (pari a €. 836,86 mensili) e la corresponsione del canone di locazione per i mesi arretrati a decorrere dal 7 gennaio 2010 pari a €. 20.084,64;

f) la ricorrente, con nota in data 20 giugno 2012, ha contestato la predetta determinazione in quanto, a suo dire, effettuata in base a criteri non applicabili alla fattispecie in esame alla quale avrebbe dovuto applicarsi, piuttosto, il disposto dell’art. 4 della L.R. 31 maggio 1994, n. 17, che individua quale criterio “ il canone minimo dovuto per alloggi di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto della concessione di abitazione ” (e non quello della concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali della Regione come ha fatto il Comune);

g) il Comune ha adito l'Autorità giudiziaria ordinaria per ottenere lo sfratto per morosità e il rilascio dell'immobile, nonché il pagamento dei canoni non versati, ma il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4169 del 14.10.2015, ha rigettato la domanda, attesa l’inesistenza di qualsiasi contratto di locazione stipulato tra le parti;

h) con nota prot. n. 7535 del 14 aprile 2015, il Comune ha quindi invitato i ricorrenti a presentarsi presso gli uffici comunali per la stipula del contratto, chiedendo contestualmente il pagamento di parte delle somme dovute;

i) con nota prot. n.13864 del 2 luglio 2015 il Comune, considerata la perdurante mancata sottoscrizione del contratto di locazione, ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del diritto di abitazione concesso in favore della ricorrente;

l) nel termine previsto la ricorrente ha presentato memorie difensive;

m) con nota prot. 1736 del 31 aprile 2015 (all 17), in riscontro a dette osservazioni, il Comune ha rappresentato l’inapplicabilità dei criteri, di cui alla legge n. 18 del 7 giugno 1994 in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, invocati dalla ricorrente ai fini della determinazione del canone;

n) infine, con il provvedimento in questa sede impugnato il Comune ha revocato la deliberazione n.02 del 07 gennaio 2010 per il venir meno di quei prevalenti interessi pubblici che avevano giustificato il mantenimento della concessione in uso dell’immobile in capo alla ricorrente, nonché dell’interesse pubblico al mantenimento dell’opera abusiva.

2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, articolando i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/90, come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. B ter L. 164/2014; violazione dei principi generali in tema di revoca del provvedimento amministrativo; difetto assoluto di motivazione; sviamento di potere . Secondo la prospettazione della ricorrente non ricorrerebbe nessuno dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di autotutela, atteso che la motivazione non fa alcun riferimento a sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, né ad nuova valutazione dell’interesse pubblico originario come richiesto dall’art. 21 quinquies citato. Ed invero, nella deliberazione n. 51/2001 il Comune ha

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