TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2010-10-11, n. 201032738

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2010-10-11, n. 201032738
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201032738
Data del deposito : 11 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06283/1998 REG.RIC.

N. 32738/2010 REG.SEN.

N. 06283/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso n. 6283/98, proposto dalla Tucla s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M A, F S e D P presso il cui studio in Roma, via Valadier n. 33 è elettivamente domiciliata,

contro

il Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro pro tempore, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché

nei confronti di

Compagnia della Luna s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, e
Premiata Ditta s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

per l'annullamento, previa sospensiva,

del decreto, a firma del Capo del Dipartimento dello Spettacolo, di rigetto dell’istanza presentata per l’ammissione ai contributi per la stagione teatrale 1997/1998;
della nota n. 547/TPE del 2 marzo 1998, a firma del Dirigente dell’Ufficio III – Prosa – Rip. II del Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio del Ministri, con cui si comunica il rigetto della predetta istanza;
della deliberazione assunta nella seduta del 3/4 aprile 1997 dalla Commissione consultiva per lo spettacolo, nonché di ogni altro atto contestuale, antecedente o successivo, comunque connesso.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro pro tempore, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza n. 613 del 9 aprile 2010;

Visto il decreto presidenziale n. 45 del 12 maggio 2010;

Visto l’art. 73, comma 3, c.p.a.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 7 ottobre 2010 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 30 aprile 1998 e depositato il successivo 19 maggio la Tucla s.r.l. impugna, tra l’altro, il decreto, a firma del Capo del Dipartimento dello Spettacolo, di rigetto dell’istanza presentata per l’ammissione ai contributi per la stagione teatrale 1997/1998.

Espone, in fatto, di aver presentato, in data 14 giugno 1997, istanza al Dipartimento dello Spettacolo per essere ammessa a fruire degli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1997/98 dall’art. 12 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo n. 24 del 2 maggio 1997.

Con nota del 2 marzo 1998 n. 547/TPE le è stato comunicato che la Commissione Consultiva per la Prosa, nella seduta del 3/4 aprile 1997, non aveva accolto l’istanza perché “il progetto artistico non si prefigge prioritari obiettivi di elevata rilevanza culturale”. La stessa nota proseguiva chiarendo che “l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, D.M. 25 febbraio 1997, con il quale è attribuito carattere vincolante al parere espresso dalla Commissione di cui sopra, con decreto del Capo del Dipartimento dello Spettacolo, ha provveduto al rigetto dell’istanza presentata da codesto Organismo”.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione dei principi generali in materia di atto amministrativo. La copia del decreto impugnato consegnata al legale rappresentante della società ricorrente il 22 aprile 1998 è priva di data, che costituisce un elemento essenziale dell’atto amministrativo.

b) Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 – Difetto di motivazione.

Nel decreto impugnato non si evincono le ragioni sottese al diniego di erogazione dei benefici richiesti.

c) Violazione ed errata applicazione del D.M. 25 febbraio 1997 – Violazione ed errata applicazione della L. n. 650 del 1996 – Violazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per errore nei presupposti – Difetto di istruttoria – Sviamento.

Dalla nota del 2 marzo 1998 emerge che l’istanza presentata dalla società ricorrente è stata rigettata perché: a) la Commissione Consultiva per la Prosa ha ritenuto che il progetto presentato “non si prefigge prioritari obiettivi di elevata rilevanza culturale”;
b) il parere della Commissione è vincolante per l’Amministrazione.

Entrambe le affermazioni sono erronee.

Il giudizio di non “elevata rilevanza culturale” del progetto è stato reso senza un’approfondita istruttoria. Non è inoltre corretto ritenere che il parere della Commissione ha carattere vincolante per il Dipartimento dello Spettacolo.

Aggiungasi che l’avviso di convocazione della Commissione non è stato dato nei termini previsti dall’art. 2 D.M. 25 febbraio 1997 e che la decisione della Commissione è stata assunta con la presenza di un componente che avrebbe dovuto astenersi.

d) Violazione ed errata applicazione della L. n. 163 del 1985, del D.L. 29 marzo 1995 n. 97, della L. n. 203 del 1995 e delle circolari n. 24 del 2 maggio 1997 e del 29 ottobre 1997 – Eccesso di potere per sviamento ed errore nei presupposti.

Il Dipartimento dello Spettacolo non ha verificato l’esistenza, nel progetto presentato dalla ricorrente, dei presupposti richiesti dalla legge e dalle circolari n. 24 del2 maggio 1997 e 29 ottobre 1997 per l’erogazione dei contributi, e cioé la “validità artistica” del progetto e la “capacità organizzativa dell’impresa”.

3. Si sono costituiti in giudizio il Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. La Compagnia della Luna s.r.l. e la Premiata Ditta s.n.c. non si sono costituite in giudizio.

5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. Con ordinanza n. 789 del 4 giugno 1998 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.

7. Con ordinanza n. 613 del 9 aprile 2010 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria degli aventi diritto ai contributi.

8. Con decreto n. 45 del 12 maggio 2010 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

9. All’udienza del 7 ottobre 2010, dopo aver messo a verbale, ai sensi dell’art 73, comma 3, c.p.a. – e messo a verbale – la possibilità che la controversia sia definita in rito, non essendo stato ottemperato all’ordine del giudice di estendere il contraddittorio, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Come esposto in narrativa, la ricorrente ha impugna il decreto, a firma del Capo del Dipartimento dello Spettacolo, di rigetto dell’istanza presentata per l’ammissione ai contributi per la stagione teatrale 1997/1998.

Il ricorso è stato notificato a due società (La Compagnia della Luna s.r.l. e la Premiata Ditta s.n.c.), in quanto ritenute beneficiare del contributo in questione e, quindi, lese da un eventuale accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 613 del 9 aprile 2010 il Tribunale ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio a tutte le società alle quali il Dipartimento dello Spettacolo ha riconosciuto il beneficio – che, come afferma la stessa Amministrazione dell’impugnato decreto, ha consistenza limitata e non potrebbe comunque coprire tutte le richieste – che è stato invece negato alla ricorrente, in quanto tutte potenzialmente lese dall’eventuale esito favorevole del gravame atteso che l’eventuale inclusione della Tucla s.r.l. nella graduatoria degli aventi diritto comporterebbe necessariamente l’uscita dalla stessa di una società che ha goduto dell’elargizione.

Con istanza n. 32130 del 6 maggio 2010 la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, autorizzata con decreto n.45 del 12 maggio 2010, assegnando il termine di quaranta giorni, dalla comunicazione o notificazione in via amministrativa del decreto stesso, per il deposito della prova dell’avvenuta notifica.

Il decreto n. 45 del 2010 è stato comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno il 15 maggio 2010 ed è pervenuto il 19 maggio 2010. Segue da ciò che il termine per il deposito della prova dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso o di un sunto dello stesso doveva avvenire, così come prescritto nel decreto stesso, entro il 28 giugno 2010.

La ricorrente non ha provveduto a detto incombente nel termine perentorio assegnatogli dal Presidente (termine la cui perentorietà è sancita dall’art. 27, comma 2, c.p.a.), con la conseguenza che il ricorso, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 49, comma 3, c.p.a., è improcedibile,

così come dato atto a verbale dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., adempimento da ritenere sufficiente a realizzare formalmente il contraddittorio nei confronti di tutte le parti, comprese quelle che abbiano scelto di non presenziare all’udienza pur sapendo che, alla luce delle nuove disposizioni del Codice del processo amministrativo, il Collegio avrebbe potuto renderle partecipi della possibilità di chiudere in rito la causa (conclusione, quest’ultima, risultante espressis verbis dalla relazione di accompagnamento al Codice).

Condanna la ricorrente alle spese e agli onorari del giudizio, che liquida in dispositivo.

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