TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-11-28, n. 201800995

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-11-28, n. 201800995
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201800995
Data del deposito : 28 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2018

N. 00995/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00145/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2018, proposto da
S A, rappresentata e difesa dagli avvocati M T e L C, con domicilio eletto presso la dott.ssa M C P, in Cagliari, via La Vega 7;

contro

Comune di Sorso, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Dirigente Responsabile del Servizio Settore II - Gestione Territorio del Comune di Sorso, non costituito in giudizio;

nei confronti

A F, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota/comunicazione del Dirigente responsabile del servizio II Settore Gestione del Territorio del Comune di SORSO, ing. M D dell'11.01.2018, inviata alla ricorrente in data 16.01.2018 con la quale si comunicava che la struttura della stessa: un BAR sito nel litorale di Sorso loc. Pedi Freddu, era ricompreso nell'elenco degli immobili oggetto di demolizione e la si invitava a liberarla entro e non oltre la data del 28 febbraio 2018, con avvertimento che in difetto l'amministrazione avrebbe proceduto in via sostitutiva alla rimozione forzosa, addebitando i costi della messa in pristino;

- della Determinazione a contrarre n. 227 del 21.12.2017, Registro Gen. n. 2031 – del Comune di Sorso - Servizio 2.3. Manutenzioni Impianti tecnologici, Ufficio delegato tutela del paesaggio – per l'affidamento lavori inerenti intervento sostitutivo per la rimozione forzosa di n. 6 strutture sul litorale del Comune di SORSO non adeguate al P.U.L. ed inottemperanti alle Ordinanze di Demolizione – CIG. 7331415B0A nella quale risulta indicato il nominativo della ricorrente, ivi asserendo che la stessa non avrebbe ottemperato all'ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

- di tutti gli atti prodromici e/ conseguenziali, resi noti a seguito di accesso ai documenti amministrativi del 16/18.01.2018 quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- della comunicazione di avvio del procedimento di rimessione in pristino dei luoghi del 18.04.2016 prot. 6514;

- dell'ORDINANZA di DEMOLIZIONE n. 13 del 12/09/2011 del Comune di Sorso, 2° Settore – Gestione del Territorio Prot. Gen. N. 15330 delle opere site in Località Marina di Sorso” (di proprietà di

SANNA

Anna) per presunti abusi edilizi, contestati però al solo sig. F A, letteralmente per aver realizzato in aderenza al corpo principale: - un manufatto in legno di mt 1 x m 4 per circa mt 2,5 di altezza;
- sul fronte mare, in aderenza al corpo principale, una struttura in legno delle dimensioni di m 9,10 m x 3,34 m con altezza di m 2,5 chiusa su tutti i lati da listelli in legno e vetrate;
- una vetrata delle dimensioni di m 4 x m 5,60 con una altezza di m 2,60;
sul dichiarato presupposto dell'assenza di titolo per asserito: mancato rinnovo dell'autorizzazione concessoria demaniale.

- del contraddittorio e mai consegnato “rapporto per violazione urbanistico-edilizia” del 18.07.2011 prot. N. 1835/PM del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sorso che rappresentava sempre e solo a carico del F A, esclusivamente la realizzazione dei seguenti e minori interventi edilizi rispetto al successivo ordine di demolizione: n. 1 veranda in legno delle dimensioni di m 9,10 x 3,34 con altezza di m 2,50;
n. 1 tettoia in legno delle dimensioni di circa m 4x5,60 con altezza di circa m 2,60 in assenza di concessione edilizia, letteralmente: “poiché l'autorizzazione comunale che consentiva la presenza del chiosco-bar sarebbe scaduta in data 31.12.2005 e non è stata più rinnovata”. di seguito … “Le dimensioni del corpo principale sono di circa m 6,30x7,40. Tale struttura presenta una difformità al progetto assentito di circa m 1,0x4,0 con altezza media di circa m 2,50”.

- della Comunicazione di Avvio del Procedimento per presunti abusi edilizi per la realizzazione di una veranda e una tettoia nell'immobile sito in Località Marina di Sorso” del Comune di Sorso (2° Settore - Gestione del Territorio), prot. N. 13482 dell'11.08.2011 indirizzato ed inviato al solo F A;

- del Verbale a firma del geom. I F, prot. Gen. n. 14718 del 02.09.2011 – del Comune di Sorso, 2° Settore – Gestione del Territorio, relativo al sopralluogo in data 04.07.2011 presso il chiosco - indicato come di proprietà di F A - nel quale verbale, all'ultimo paragrafo si rappresenta che tutte le strutture rilevate - TRANNE QUELLA PRINCIPALE - sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo.

- della nota (mai comunicata) del Comune di Sorso 2° Settore Gestione del Territorio – prot. N. 9614 del 03.06.2016 con il quale si prende atto che le opere di cui all'ordinanza di demolizione 13/2011 a carico di F A, sono di proprietà di A S.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sorso;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare del Tar Sardegna, II sezione, n. 96 dell’11 aprile 2018;

Vista l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, VI sezione, n. 2376 del 28 maggio 2018;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Con istanza del 17 maggio 2001 signor Fadda (coniuge dell’odierna ricorrente) richiedeva al comune di Sorso l’autorizzazione per l’installazione di un box amovibile in legno per vendita gelati e bibite in località Marina di Sorso, richiesta che veniva assentita con autorizzazione n. 357 del 19 dicembre 2002.

In data 26 luglio 2011 il signor Fadda ha donato l’azienda al coniuge signora S.

Avendo l’Amministrazione comunale adottato gli atti indicati in epigrafe, la signora S ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento:

- della nota/comunicazione del Dirigente responsabile del servizio II Settore Gestione del Territorio del Comune di SORSO, ing. M D dell'11.01.2018, inviata alla ricorrente in data 16.01.2018 con la quale si comunicava che la struttura della stessa: un BAR sito nel litorale di Sorso loc. Pedi Freddu, era ricompreso nell'elenco degli immobili oggetto di demolizione e la si invitava a liberarla entro e non oltre la data del 28 febbraio 2018, con avvertimento che in difetto l'amministrazione avrebbe proceduto in via sostitutiva alla rimozione forzosa, addebitando i costi della messa in pristino;

- della Determinazione a contrarre n. 227 del 21.12.2017, Registro Gen. n. 2031 – del Comune di Sorso - Servizio 2.3. Manutenzioni Impianti tecnologici, Ufficio delegato tutela del paesaggio – per l'affidamento lavori inerenti intervento sostitutivo per la rimozione forzosa di n. 6 strutture sul litorale del Comune di SORSO non adeguate al P.U.L. ed inottemperanti alle Ordinanze di Demolizione – CIG. 7331415B0A nella quale risulta indicato il nominativo della ricorrente, ivi asserendo che la stessa non avrebbe ottemperato all'ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

- di tutti gli atti prodromici e/ conseguenziali, resi noti a seguito di accesso ai documenti amministrativi del 16/18.01.2018 quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- della comunicazione di avvio del procedimento di rimessione in pristino dei luoghi del 18.04.2016 prot. 6514;

- dell'ORDINANZA di DEMOLIZIONE n. 13 del 12/09/2011 del Comune di Sorso, 2° Settore – Gestione del Territorio Prot. Gen. N. 15330 delle opere site in Località Marina di Sorso” (di proprietà di

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