TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-08-02, n. 202400713
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Pubblicato il 02/08/2024
N. 00713/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2015, proposto da
Ditta Farmacia P s.n.c. di P G A e P O, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché P G A e P O, rappresentati e difesi dagli avvocati F B e O L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E C in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Comune di Cantiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;
Asur Marche Area Vasta 1, non costituita in giudizio;
AST di Ancona - Gestione Liquidatoria ex Asur Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Aset Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Discepolo e Stefano Ferla, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;
per l’annullamento
dei seguenti atti:
a) delibera consiliare n. 68 del 30.12.2014 del Comune di Cantiano;
b) delibera giuntale n. 2 del 7.1.2015 del Comune di Cantiano;
c) determina comunale n. 1 del 19.1.2015;
d) determinazione del Responsabile del settore Affari Istituzionali del Comune di Cantiano di affidamento della gestione provvisoria;
e) atto ASUR MARCHE, Area Vasta 1 del 26.01.2015, prot. 005454, nella parte in cui dichiara che la Farmacia P non risulta più avere titolo per la prosecuzione della gestione della farmacia e per la prosecuzione della convenzione con il SSN per il rimborso dei farmaci;
f) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui tutti gli atti della indizione ed aggiudicazione della "c.d. gara" allo stato non conosciuti, l'atto di precetto per rilascio o consegna della farmacia notificato per via postale con plico depositato all'Ufficiale Giudiziario in data 30.1.2015 e l'atto di precetto per il pagamento della somma di € 54.831,49 risultante dal verbale di conciliazione, notificato alla stessa data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cantiano, di Aset Holding s.p.a. e di AST Ancona - Gestione Liquidatoria ex Asur Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I dottori G A e O P, gestori della farmacia P s.n.c. di proprietà comunale, assumendo di averne acquisito la titolarità per averne avuto da lungo tempo la gestione diretta, nell’anno 2003 richiedevano all’allora AUSL di Urbino il riconoscimento in loro favore di detta titolarità ai sensi dell’art. 46, comma 3, della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
L’Azienda Sanitaria rigettava la domanda sul presupposto che la sede della farmacia non fosse mai risultata vacante, essendo sempre rimasta nella titolarità del Comune di Cantiano, sicché difettavano i requisiti per l’operatività dell’invocata disposizione (provvedimento del Commissario Straordinario n. 163 del 16 aprile 2003, avverso il quale gli interessati proponevano ricorso innanzi a questo TAR, andato perento).
In effetti, dopo tale diniego opposto dall’AUSL e a fronte della richiesta del Comune di Cantiano di rilascio della farmacia, rispetto alla quale pure veniva intentata una causa davanti al Tribunale civile di Urbino, veniva raggiunto con il Comune un accordo conciliativo in data 2 marzo 2006, a mezzo del quale si conveniva la continuazione della gestione della farmacia in capo ai dottori P, con riconoscimento della titolarità dell’esercizio farmaceutico e dei locali della farmacia in capo al Comune di Cantiano, al quale quest’ultima sarebbe stata restituita alla scadenza contrattuale, salvo eventuale esercizio della prelazione. Si conveniva, altresì, che i ricorrenti avrebbero rinunciato alla causa civile intentata innanzi al Tribunale di Urbino e al ricorso RG n. 541/2003 pendente davanti a questo TAR avverso il provvedimento dell’AUSL n. 163 del 2003.
Ciò nonostante, questi ultimi, sull’assunto che l’anzidetto accordo conciliativo fosse nullo e inefficace, quanto meno nella parte relativa alla titolarità della farmacia, che invece sarebbe continuata a restare in capo a loro giacché non oggetto di trasferimento o cessione, non solo non lasciavano i locali alla scadenza prevista del 31 dicembre 2014, ma impugnavano davanti al Tribunale di Urbino, per motivi di nullità, il predetto accordo;inoltre, facevano richiesta di trasferimento della farmacia in altri locali idonei dal punto di vista igienico-sanitario, essendo sprovvisti quelli allora occupati dei necessari requisiti.