TAR Milano, sez. I, sentenza 2011-01-26, n. 201100210
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N. 00210/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02994/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2994 del 1996, proposto da:
B G, rappresentato e difeso dall'avv. E P, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, Via Cesare Battisti, 13
contro
Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati in Milano, Via Freguglia, 1
per l'annullamento
del decreto del 13.11.1995 di dispensa dal servizio per inabilità fisica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria del 10.12.2010, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. H S, presenti per le parti i difensori l’avv. E P e Francesco Vignoli, avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. Giovanni Bonifacio, arruolato nel 1969, ha prestato servizio nella Pubblica Sicurezza, raggiungendo la qualifica di Sovrintendente e Assistente Capo della Polizia di Stato.
Insorte alcune patologie inerenti al servizio, il Bonifacio presentò, il 21.6.1995, domanda per l’equo indennizzo e per la pensione, beneficiando frattanto di un periodo di aspettativa.
Con decreto del 13.11.1995, notificato il 13.5.1996, l’Amministrazione ne dispose la dispensa dal servizio per fisica inabilità.
Avverso tale provvedimento egli propose ricorso, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere, sotto vari profili, sul rilievo che fosse contraddittorio ed irragionevole l’avere, prima, concesso al ricorrente un periodo di aspettativa e, poi, dispensato lo stesso dal servizio, nonostante non fosse ancora scaduto il termine di aspettativa, con conseguenze pregiudizievoli in termini di carriera ed ai fini pensionistici.
Accolta la domanda cautelare con ordinanza n. 2858/1996 e dato atto, con successiva ordinanza n. 1736/1997, che la stessa era stata anche “per la gran parte eseguita”, in vista della discussione nel merito la difesa del ricorrente ha, con memoria del 10.12.2010, chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere con condanna alle spese.
Nulla ha replicato l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente.
Ciò posto, in disparte ogni altro profilo in rito e nel merito, a distanza di molti anni dai fatti in contestazione, non resta al Collegio che dare atto che, sulla base di quanto dichiarato dal ricorrente e già a suo tempo rilevato dalla Sezione in sede cautelare, la sua pretesa è stata soddisfatta e che, pertanto, è oramai cessata la materia del contendere.
Si ravvisano giustificati motivi, nel peculiare caso di specie, per compensare le spese di lite.