TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-09-10, n. 201809224

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-09-10, n. 201809224
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809224
Data del deposito : 10 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2018

N. 09224/2018 REG.PROV.COLL.

N. 11373/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11373 del 2016, proposto da
M F A, A T, P T, rappresentati e difesi dagli avvocati M U, E L, I M, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189, rappresentati e difesi dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fossombrone 92;
B F, C R, C A, C F, C F E, D P S, G P, I B, M P, M P, V R, V C, V A, rappresentati e difesi dagli avvocati M U, E L, I M, domiciliato presso il Tar Lazio Segreteria TAR in Roma, via Flaminia, 189;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Damiano Nociti, Rosa Iaquinta non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

dei provvedimenti comunicati via mail il 13.8.16, conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria di cui all'o.m n.241/16 con cui l'amministrazione ha disposto il trasferimento dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 e nella Camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione, depositato il 20.10.2016, i ricorrenti, nella dedotta qualità di docenti immessi in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario assunzionale di cui alla L. n. 107/2015 (a seguito delle procedure indette ex art. 1, co. 98, lett. c) l. cit.) su posti di potenziamento, di sostegno o su posto comune nella scuola secondaria di primo grado, impugnano la procedura nazionale di mobilità attuata con ordinanza ministeriale n. 241/2016 in attuazione dell’art. 1, co. 108 della citata legge.

Al riguardo premettono che l’amministrazione, nell’ambito del predetto piano straordinario di mobilità territoriale e professionale ha obbligato i docenti immessi in ruolo nella fase C del medesimo – e quindi anche i ricorrenti – a presentare comunque domanda di mobilità all’esito della quale, tuttavia, ha disposto i trasferimenti senza tener conto delle preferenze da loro espresse, pur in presenza di posti disponibili nelle province indicate nella loro relativa domanda di mobilità in organico di fatto e in deroga, posti già assegnati a docenti dotati di punteggio inferiore.

1.1. Con sentenza n. 2509/2017 la Sezione declinava la giurisdizione in favore del G.O. sul presupposto che non trattavasi di procedura di assunzione su base concorsuale ex art. 63, d.lgs. n. 165/2001.

1.2. Il Consiglio di Stato, dopo aver sospeso la sentenza accogliendo la domanda cautelare con Ordinanza n. 3088/2017 e ordinando altresì al MIUR di rivalutare “con precisione e rigore, al di là di automatismi informativi d’altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste”, con decisione n. 4566 del 2.10.2017 annullava la citata sentenza della Sezione affermando sussistere la giurisdizione del G.A. in quanto era stato gravato in via principale e diretta un atto generale di macroorganizzazione esplicante effetti su tutto il territorio nazionale e sulla posizione di migliaia di docenti coinvolti nell’avversata procedura di mobilità.

1.3. Con ricorso in riassunzione ex art. 105 c.p.a. del 29.11.2017 i ricorrenti trasponevano la causa davanti alla Sezione reiterando le censure già svolte.

Depositavano memoria digitale il 25.5.2018.

1.3. Alla pubblica Udienza del 26 giugno 2018 sulle conclusioni delle parti il ricorso veniva trattenuto a sentenza e alla Camera di consiglio del 11 luglio 2018 veniva assunta la presente decisione.

Preliminarmente va dato atto che i procuratori dei ricorrenti presenti in Udienza pubblica dichiarano a verbale che con provvedimento del 19.6.2018 il Dirigente dell'Ambito territoriale di Cosenza ha disposto il rientro dei ricorrenti nelle sedi richieste nella domanda di mobilità, in linea con la domanda azionata con i giudizi.

2.Con unico mezzo (scomposto peraltro in tre motivi con il ricorso in riassunzione) gli esponenti rubricano violazione di varie norme di legge ed in particolare dell’art. 1, co. 108 della L. n. 107/2015 che dispone che per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un programma straordinario di mobilità territoriale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia della scuola, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’ano scolastico 2014/2015. Costoro partecipano a domanda alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale in deroga al vincolo triennale di cui all’art. 399 co. 3, d.lgs. n. 297/1994, di permanenza nella provincia, per tutti i posti vacanti, inclusi quelli assegnati in via provvisoria “nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”

La norma in disamina stabilisce dipoi che i docenti assegnatari provvisori di questi posti, ossia “i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016 partecipano” successivamente “per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale”.

Ai soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 2015 è stato dunque consentito di partecipare a tale piano straordinario di mobilità con precedenza rispetto ai docenti assegnati in via provvisoria per l’a.s. 2015/2016 ai sensi del comma 96, lettera b), ossia i docenti immessi in ruolo dalle Graduatorie ad esaurimento nella fase B) e C) (quest’ultima comprendente posti di potenziamento resisi disponibili in tutte le regioni italiane), docenti tutti i quali in forza del riportato secondo periodo dell’art. 1, co. 108, L. n. 107/2015, hanno potuto partecipare al contestato piano straordinario di mobilità solo successivamente e residualmente a quelli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015.

I ricorrenti espongono che le immissioni in ruolo di cui alla illustrata “fase B” sono state effettuate sui posti dell’organico di diritto residuati dalla precedenti fasi 0 e A provinciali, mentre per la fase “C” si sono resi disponibili i posti di potenziamento in tutte le regioni.

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